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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 39728/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 1° marzo 2023 il Tribunale di Teramo ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA].

La revoca è stata disposta sulla base di una nota della Agenzia delle entrate dalla quale emergeva che il nucleo familiare del quale [OSCURATO:PERSONA] fa parte aveva percepito, nell'anno 2020 un reddito pari ad C 15.097,68 e, quindi, erano stati superati i limiti previsti per l'ammissione al beneficio dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Nel decreto di revoca si fa riferimento anche ai redditi percepiti nell'anno 2021 indicandoli in C 21.868,61.

2. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002.

Il ricorso è stato proposto il 3 aprile 2023 a fronte di un provvedimento depositato il 14 marzo 2023 ed è pertanto tempestivo.

Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 76 d.P.R n. 115/02 esponendo: - che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è datata 12 maggio 2021; - che, a quella data, [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente ed unico percettore di reddito del nucleo familiare) aveva già ricevuto il CUD attestante i redditi relativi all'anno 2020 e questi redditi sono stati indicati nell'autocertificazione allegata all'istanza, sicché, ai fini della revoca, non rileva l'anno di imposta 2019 (al quale l'Agenzia delle entrate aveva fatto riferimento nella richiesta); - che la nota dell'Agenzia delle entrate richiamata dal provvedimento di revoca fa riferimento ai redditi 2019 e ai redditi 2020, ma non ai redditi 2021 sicché l'indicazione contenuta nel provvedimento impugnato dell'importo di questi redditi (C 21.868,61) è frutto di errore materiale trattandosi di un dato non «rinvenibile in alcun atto processuale»; - che, nell'indicare in C 15.097,68 i redditi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2020, l'Agenzia delle entrate ha tenuto conto del reddito complessivo non epurato dagli "oneri deducibili" che avrebbe invece dovuto detrarre ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (in base al quale I reddito imponibile è costituito dalla somma dei redditi posseduti «al netto degli oneri deducibili» indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto).

La difesa sostiene che, al netto degli oneri deducibili, il reddito imponibile del nucleo familiare di cui il ricorrente faceva parte nell'anno di imposta 2020 era costituito solo dalla pensione del padre convivente, [OSCURATO:PERSONA], ed era pari ad C 9.800,00.

Sostiene inoltre che, nell'anno di imposta 2021, [OSCURATO:PERSONA] 7 A .

Cristi ha percepito un reddito di C 499,00 al quale deve sommarsi il reddito imponibile percepito dal padre [OSCURATO:PERSONA] (pari ad C 9.80D,00), sicché, anche nel 2021, il reddito imponibile del nucleo familiare non era superiore ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (all'epoca pari ad C 11.746,68, elevato di C 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare).

3. Con memoria scritta del 19 luglio 2023 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o no.

Ha richiamato in tal senso il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR» Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, Ianni, Rv. 239893 e Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni, Rv. 250700).

4. Il ricorso è infondato.

5. Quando indica le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 non fa riferimento soltanto al «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale [...] risultante dall'ultima dichiarazione», ma anche ai «redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

Investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico", con la sentenza n. 382 del 1985, la Corte costituzionale ha affermato che nessuna disparità di trattamento era ravvisabi!e atteso che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella nozione di reddito, «devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga», e nulla esclude la possibilità di computare «come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, [...] contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati».

Con la successiva sentenza 144 del 1992, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che «non v'è nella legge n.217 del 1990, un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali» e ha concluso che nessun profilo di illegittimità costituzionale può essere ravvisato per il fatto che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia attribuita rilevanza anche a redditi che non sono stati assoggettati ad imposta «vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione».

6. Con le pronunce citate, la Corte costituzionale ha fornito un autorevole avallo all'indirizzo interpretativo, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR (Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, [annì, Rv. 239893; Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni„ Rv. 250700; Sez. 4, n. 19751 del 21/01/2015, Morganti, Rv. 263480).

Un indirizzo interpretativo che trova fondamento nella ratio solidaristica della normativa in esame, con la quale lo Stato assume il compito di garantire la difesa tecnica a soggetti che, in ragione dei redditi effettivamente percepiti, non siano in grado di sostenere le spese necessarie a tal fine.

In questa prospettiva assume chiaro significato il principio secondo il quale, «ai fini dell'individuazione delle condiz oni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica» (Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201).

Recentemente, in un caso quasi identico a quello oggetto del presente ricorso, si è sostenuto, con argomentazioni pienamente condivisibili, che l'art. 76 DPR n.115/2002 «non può essere letto, in base ad una interpretazione di carattere logico-sistematico, secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l'accertamento della condizione di "non abbiente" deve attingere, giocoforza, a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio», sicché l'espressione usata dal legislatore ("reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito") non deve essere inquadrata «nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letta alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti» (Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284808, pag. 4 della motivazione).

7. Da quanto esposto emerge l'infondatezza dei motivi di ricorso che riguardano i redditi relativi all'anno di imposta 2020.

La circostanza che, nel 2020, il reddito percepito dal nucleo familiare del quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte fosse superiore al limite previsto dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è da se sola sufficiente a giustificare la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Teramo il 20 settembre 2021.

Pertanto, non è necessario procedere all'esame del motivo di ricorso relativo ai redditi percepiti nell'anno 2019 (dei quali - peraltro - il provvedimento impugnato non fa menzione) né all'esame del motivo che riguarda i redditi percepiti nel 2021.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 1° marzo 2023 il Tribunale di Teramo ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]. La revoca è stata disposta sulla base di una nota della Agenzia delle entrate dalla quale emergeva che il nucleo familiare del quale [OSCURATO:PERSONA] fa parte aveva percepito, nell'anno 2020 un reddito pari ad C 15.097,68 e, quindi, erano stati superati i limiti previsti per l'ammissione al beneficio dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Nel decreto di revoca si fa riferimento anche ai redditi percepiti nell'anno 2021 indicandoli in C 21.868,61. 2. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato proposto il 3 aprile 2023 a fronte di un provvedimento depositato il 14 marzo 2023 ed è pertanto tempestivo. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 76 d.P.R n. 115/02 esponendo: - che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è datata 12 maggio 2021; - che, a quella data, [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente ed unico percettore di reddito del nucleo familiare) aveva già ricevuto il CUD attestante i redditi relativi all'anno 2020 e questi redditi sono stati indicati nell'autocertificazione allegata all'istanza, sicché, ai fini della revoca, non rileva l'anno di imposta 2019 (al quale l'Agenzia delle entrate aveva fatto riferimento nella richiesta); - che la nota dell'Agenzia delle entrate richiamata dal provvedimento di revoca fa riferimento ai redditi 2019 e ai redditi 2020, ma non ai redditi 2021 sicché l'indicazione contenuta nel provvedimento impugnato dell'importo di questi redditi (C 21.868,61) è frutto di errore materiale trattandosi di un dato non «rinvenibile in alcun atto processuale»; - che, nell'indicare in C 15.097,68 i redditi percepiti da [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2020, l'Agenzia delle entrate ha tenuto conto del reddito complessivo non epurato dagli "oneri deducibili" che avrebbe invece dovuto detrarre ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (in base al quale I reddito imponibile è costituito dalla somma dei redditi posseduti «al netto degli oneri deducibili» indicati nell'articolo 10 del medesimo decreto). La difesa sostiene che, al netto degli oneri deducibili, il reddito imponibile del nucleo familiare di cui il ricorrente faceva parte nell'anno di imposta 2020 era costituito solo dalla pensione del padre convivente, [OSCURATO:PERSONA], ed era pari ad C 9.800,00. Sostiene inoltre che, nell'anno di imposta 2021, [OSCURATO:PERSONA] 7 A . Cristi ha percepito un reddito di C 499,00 al quale deve sommarsi il reddito imponibile percepito dal padre [OSCURATO:PERSONA] (pari ad C 9.80D,00), sicché, anche nel 2021, il reddito imponibile del nucleo familiare non era superiore ai limiti previsti dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (all'epoca pari ad C 11.746,68, elevato di C 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare). 3. Con memoria scritta del 19 luglio 2023 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o no. Ha richiamato in tal senso il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR» Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, Ianni, Rv. 239893 e Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni, Rv. 250700). 4. Il ricorso è infondato. 5. Quando indica le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 non fa riferimento soltanto al «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale [...] risultante dall'ultima dichiarazione», ma anche ai «redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». Investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico", con la sentenza n. 382 del 1985, la Corte costituzionale ha affermato che nessuna disparità di trattamento era ravvisabi!e atteso che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella nozione di reddito, «devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga», e nulla esclude la possibilità di computare «come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, [...] contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati». Con la successiva sentenza 144 del 1992, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che «non v'è nella legge n.217 del 1990, un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali» e ha concluso che nessun profilo di illegittimità costituzionale può essere ravvisato per il fatto che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia attribuita rilevanza anche a redditi che non sono stati assoggettati ad imposta «vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione». 6. Con le pronunce citate, la Corte costituzionale ha fornito un autorevole avallo all'indirizzo interpretativo, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR (Sez. 4, n. 22299 del 15/04/2008, [annì, Rv. 239893; Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni„ Rv. 250700; Sez. 4, n. 19751 del 21/01/2015, Morganti, Rv. 263480). Un indirizzo interpretativo che trova fondamento nella ratio solidaristica della normativa in esame, con la quale lo Stato assume il compito di garantire la difesa tecnica a soggetti che, in ragione dei redditi effettivamente percepiti, non siano in grado di sostenere le spese necessarie a tal fine. In questa prospettiva assume chiaro significato il principio secondo il quale, «ai fini dell'individuazione delle condiz oni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica» (Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270201). Recentemente, in un caso quasi identico a quello oggetto del presente ricorso, si è sostenuto, con argomentazioni pienamente condivisibili, che l'art. 76 DPR n.115/2002 «non può essere letto, in base ad una interpretazione di carattere logico-sistematico, secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l'accertamento della condizione di "non abbiente" deve attingere, giocoforza, a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio», sicché l'espressione usata dal legislatore ("reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito") non deve essere inquadrata «nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letta alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti» (Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284808, pag. 4 della motivazione). 7. Da quanto esposto emerge l'infondatezza dei motivi di ricorso che riguardano i redditi relativi all'anno di imposta 2020. La circostanza che, nel 2020, il reddito percepito dal nucleo familiare del quale [OSCURATO:PERSONA] faceva parte fosse superiore al limite previsto dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è da se sola sufficiente a giustificare la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Teramo il 20 settembre 2021. Pertanto, non è necessario procedere all'esame del motivo di ricorso relativo ai redditi percepiti nell'anno 2019 (dei quali - peraltro - il provvedimento impugnato non fa menzione) né all'esame del motivo che riguarda i redditi percepiti nel 2021. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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