CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIC,1,, dato avviso alle parti• _ _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 13 aprile 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 19 novembre 2021 ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 1, lett. G, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto al coniuge, nel corso di un colloquio nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente, fatto commesso il 27 maggio 2021, in conseguenza condannandola alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, 132, 133, 69, comma 4, 62 -bis cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata all'imputata, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello. L'art. 610, comma 5 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 o