CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo li.annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli, che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore unico e, poi, di fatto, dalla cessazione della carica in data 27/12/2012, della società Beautyland s.r.I., dichiarata fallita in data 23 maggio 2016 - colpevole, in concorso con l'amministratore unico dal 27/12/20012 al fallimento, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale 2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata, per avere il Giudice a quo ritenuto irrilevante la circostanza che il ricorrente detenesse solo il 5% del capitale della fallita, riconducendo immotivatamente a lui, piuttosto che al socio di maggioranza, la scelta di nominare un amministratore testa di legno. Parimenti illogica la motivazione con cui la sentenza impugnata afferma che la società fosse inattiva dal 2010, in assenza di dati certi significativi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce carenza della motivazione con riguardo al primo motivo di appello con il quale era sollecitata una ricostruzione alternativa in merito alla attribuzione della qualifica di amministratore occulto, da assegnarsi al socio di maggioranza, in ragione dei rapporti con l'amministratore testa di legno. La responsabilità del ricorrente è stata, invece, fondata sul suolo ruolo di ex amministratore. 2.3. Violazione dell'art. 2639 cod. civ. in relazione alle legge fallimentare è denunciata con il terzo motivo, per avere la sentenza impugnata attribuito all'imputato la posizione di amministratore di fatto in assenza di indici sintomatici del suo inserimento nella società, dopo la cessazione della carica formale, nell'ottobre 2012. 2.4. Il quarto motivo attinge il trattamento sanzionatorio e lamenta la erronea applicazione dell'art. 219 co. 3 L.F., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in presenza dell'unica distrazione costituita da un veicolo di infimo valore, avendo la Corte di appello fatto riferimento alla gravità della condotta, profilo inconferente in quanto non attinente al pregiudizio patrimoniale per i creditori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Alcune considerazioni preliminari si impongono, in rapporto al contenuto dei motivi qui presentati, circa l'ambito del giudizio di legittimità e le modalità del controllo sulla congruità logica e finalistica della motivazione della decisione impugnata, specie in presenza di prova solo logica, come è nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, ha prospettato l'intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e/o della regola di giudizio del 'ragionevole dubbio', come limite alla affermazione di penale responsabilità (art.533 cod. proc. pen.).1.1. [OSCURATO:PERSONA] ( n. 919/2003) hanno chiarito che "la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta": essa "può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole". 1.2. Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (e oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa), è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio», introdotta dalla legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 cod. proc. pen., impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, secondo il criterio del «dubbio», con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica) ( Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011 Rv. 251507).La critica deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, del percorso argomentativo complessivo. Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che, per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità, è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (sul punto specifico: Sez. 3 1, n. 31456, del 21/5/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204; conf. Sez. 3 n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 28164704). L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, alla luce delle condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. Infatti, il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui é fondata la condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, precisandosi che detto dubbio non può fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile ( Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014 , Rv. 259204; conf. Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358; conf. Sez. 6 - , n. 10093 del 05/12/2018 Rv. 275290), richiedendosi, piuttosto, all'imputato di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 Rv. 260409). 2.3. Infine, va ricordato che la violazione della regola di giudizio dell"al di là del ragionevole dubbio' rileva, in sede di legittimità, solo se la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). 3. Di tali argomenti si deve tener conto nell'esame dei motivi, posto che le doglianze difensive - in punto di ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - evidenziano una frattura nel percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità e individuano punti dimostrativi antagonisti rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, che descrive l'attuale ricorrente come il soggetto che, cessata la carica sociale, pur detenendo una piccolissima quota sociale, ha continuato a gestire di fatto, quale socio occulto, la società fallita, portandola al fallimento, previa nomina di un amministratore 'testa di legno'. 3.1. Nell'atto di appello, la Difesa del ricorrente aveva individuato elementi concreti a fondamento della prospettata alternativa ricostruzione, costituiti dalla proprietà minoritaria delle quote, dall'assenza di motivazione circa l'origine dei crediti fallimentari, dalla mancata indicazione di elementi fattuali dai quali desumere la gestione di fatto dell'impresa dopo il 2012. 3.2. Ebbene, la sentenza impugnata argomenta l'affermazione di responsabilità facendo riferimento al ruolo di ex amministratore formale della società fallita, svolto dal ricorrente fino al 2012, alla circostanza che la società avesse di fatto cessato l'attività sociale nel periodo successivo, all'avere l'imputato conservato una piccola quota sociale, pari al 5%, e al ruolo di prestanome svolto dal Gjoka. 3.3. E, tuttavia, il vizio argomentativo rinvenibile nella sentenza impugnata - che incorre in evidenti salti logici e presenta inferenze non univoche - sta nella circostanza che la Corte di appello ha replicato alle alternative deduzioni difensive affermandone apoditticamente l'irrilevanza, mentre avrebbe dovuto spiegare le ragioni di tali conclusioni, evidenziando la non plausibilità delle ricostruzioni alternative. Non spiega, la sentenza impugnata, da quali elementi abbia tratto il convincimento che la nuova designazione dell'amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA] ( risultato essere, pacificamente, un prestanome, come emerge dalla ricostruzione operata sul punto nella sentenza di primo grado, oltre che dalla visura della Camera di Commercio allegata al ricorso, che evidenzia come risulti titolare di molte cariche sociali, quasi tutte in società cancellate, nonché irreperibile), sarebbe avvenuta, quando l'imputato già deteneva solo il 5% del capitale, a opera e per iniziativa dello stesso. Posto che la più ampia parte delle quote sociali, pari al 95% del capitale, era di spettanza di terzi ( e rappresentata in assemblea dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), fin dal maggio 2009, la Corte di appello si limita ad attribuire all'imputato il ruolo di amministratore di fatto, dopo la cessazione dalla carica sociale, avvenuta nel dicembre 2012, e a ritenerlo artefice della nomina in favore del Gjoka, senza chiarire in cosa sarebbe consistito il suo contributo effettivo nella designazione del prestanome (avvenuta il 27.12.2012), e, soprattutto, omette la Corte di merito di esplorare il tema, che pure sembra decisivo nella propria valutazione, della ritenuta influenza dominante esercitata dal ricorrente rispetto all'assemblea, nella quale egli rappresentava una quota minima, al momento cui si procedette alla nomina del nuovo amministratore in capo a un prestanome. Si afferma, infatti, in sentenza, che la responsabilità del Belli è evidente dalla constatazione che egli ne fosse l'unico beneficiario, sottraendosi, attraverso tale nomina, alle responsabilità connesse al ruolo. E, tuttavia, manca una ragionevole valutazione del dato, emergente dalla scheda personale del [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso, dei rapporti esistenti tra il rappresentante della maggioranza sociale e il predetto prestanome, risultante amministratore di molte altre società, tutte domiciliate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che in assemblea rappresentava la maggioranza. Ciò che rende debole anche l'argomentazione del primo giudice, in merito alla circostanza che il prestanome fosse presente, quale segretario, all'assemblea che ha approvato l'ultimo bilancio, quello del 2009, essa non confrontandosi con il dato macroscopico dello squilibrio delle quote sociali, che avrebbe dovuto portare a sviluppare, piuttosto che l'affermazione di un pregresso accordo tra il ricorrente e la maggioranza assembleare, del tutto congetturale, una specifica argomentazione per confutare la plausibile riconducibilità della nomina alla volontà della maggioranza sociale, dedotta dalla difesa. D'altro canto, manca, nella sentenza impugnata, una qualsiasi argomentazione che orienti verso la cessione solo formale del residuo 95% delle quote sociali della società fallita, e della loro detenzione fiduciaria in capo al ricorrente. Neppure sono enunciati gli elementi che consentano di apprezzare il ruolo concreto che il ricorrente avrebbe svolto, quale amministratore di fatto, dopo la cessazione della carica sociale, tenuto conto anche della circostanza che, secondo la sentenza impugnata, la società era da tempo non operativa. 3.4. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello dovrà individuare specifici elementi fattuali in grado di giustificare l'affermazione che il ricorrente, pur detenendo solo il 5% del capitale sociale, appartenendo il residuo 95% a una società rappresentata da un avvocato - il quale aveva nominato l'amministratore testa di legno anche in altre società, aventi sede presso il suo studio - avrebbe svolto il ruolo di socio occulto e amministratore di fatto, procedendo quale dominus e fiduciario della maggioranza alla nomina del nuovo amministratore formale. Dovrà anche essere meglio contestualizzata l'origine dei debiti societari, così come la circostanza della inoperatività della società fin dal 2009, onde verificare la relazione eziologica del dissesto con la condotta del ricorrente. Restano assorbiti gli altri motivi. 4. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito individuato in dispositivo. P.Q.M. Annulla con ri