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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38597/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Luigi ERBA, ha confermato la pronuncia in data 25 giugno 2014 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.) e, ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione degli artt. 181 cod. proc. pen. e dell'art. 23 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè il vizio di motivazione, rappresentando che le conclusioni presentate dal Procuratore generale distrettuale nel giudizio di appello a mente della normativa emergenziale sarebbero state «notificate al difensore in data 19 maggio 2021 alle ore 13:49», ossia oltre il termine di rito (fissato nel decimo giorno antecedente all'udienza), il cui rispetto è necessario per consentire alla difesa di presentare le proprie conclusioni entro il termine per essa posto (il quinto giorno antecedente all'udienza); e che - nonostante con atto inviato a mezzo PEC lo stesso 19 maggio 2021 si fosse eccepita l'intempestività di detta trasmissione - la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione al riguardo.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. e), e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la mancanza della motivazione circa la già menzionata tardiva trasmissione della requisitoria, nonostante la pronta eccezione della difesa; e si è rappresentato che l'omesso rispetto del termine per rendere edotta la difesa delle conclusioni del Procuratore generale avrebbe determinato l'impossibilità della difesa di apprestare utili controdeduzioni e che la Corte territoriale non avrebbe motivato sul punto.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso sono fondati, nei limiti che si esporranno, e devono essere accolti, rimanendo assorbito il terzo motivo.

1. I primi due motivi di ricorso, con i quali è stato prospettato il medesimo ordine di censure - sia pure in maniera non del tutto coincidente sotto il profilo dei vizi dedotti - vanno trattati congiuntamente.

E ciò anche in considerazione del fatto che, al di là della qualificazione delle censure compiuta dalla difesa e in virtù del potere di questa Corte di qualificare i motivi di ricorso sulla base del contenuto dell'atto di impugnazione (arg. ex Sez. 4, ord. n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447 - 01), nel caso di specie viene in rilievo - come meglio si chiarirà appena oltre - la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e non anche la violazione della legge penale, pure invocata dal difensore (vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza - oppure l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta: Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01).

Nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui sarebbe conseguita una nullità (per l'appunto, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).

Si osserva, altresì, che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01,), ragion per cui non rileva ex se l'addotta omessa pronuncia della Corte territoriale sulle menzionate richieste difensive.

1.1. Ciò posto e per quel che qui rileva, l'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (norma che la difesa ha inteso richiamare, pur indicando nel ricorso l'art. 23 dello stesso atto normativo, che disciplina invece il procedimento innanzi a questa Corte), che ha posto le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, (salvo che il caso di richiesta di discussione orale di una delle parti e di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire) ha previsto la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica (con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, secondo quanto stabilito dalla legge) «entro il decimo giorno precedente l'udienza» e l'invio di esse «immediatamente, per via telematica», a cura della cancelleria «ai difensori delle altre parti», con la facoltà di questi ultimi «entro il quinto giorno antecedente l'udienza «di presentare le conclusioni con atto scritto» (pure trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica»).

Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta in effetti che, come allegato dalla difesa: - in relazione alla trattazione del procedimento fissata per il 25 maggio 2021 (data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata), le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse al difensore dell'imputato il 19 maggio 2021 (con un messaggio di PEC, delle ore 13:49); - lo stesso giorno 19 il difensore (sempre tramite PEC) ha rappresentato la tardività dell'invio e chiesto un differimento, tenuto conto del termine (di cinque giorni prima dell'udienza) previsto per le proprie conclusioni e della conseguenze preclusione della possibilità di controdedurre compiutamente; - la Corte territoriale ha proceduto alla deliberazione, rigettando l'istanza di differimento rilevando che «dal 19 al 25 maggio 2021» fossero stati «rispettati i cinque giorni liberi» (cfr. verbale del 25 maggio 2021).Tuttavia, nel caso in esame l'invio delle conclusioni del Procuratore generale ha avuto luogo (il 19 maggio 2021, alle ore 13.49) in limine con lo spirare del termine di cinque giorni anteriori all'udienza del 25 maggio 2021 entro il quale la difesa dell'imputato avrebbe dovuto rassegnare ritualmente le proprie conclusioni.

Dunque, deve ravvisarsi una violazione del diritto di difesa, prontamente denunciata, poiché nell'interesse dell'ERBA non è stato possibile avere contezza, allorché avrebbero potuto presentarsi tempestivamente le conclusioni, di quelle della Parte pubblica, il che ha costituito un effettivo pregiudizio alle ragioni del ricorrente (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, n. m .).

Deve, pertanto, accogliersi il ricorso, rimanendo assorbito il terzo motivo.

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Luigi ERBA, ha confermato la pronuncia in data 25 giugno 2014 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.) e, ritenuta la contestata recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione degli artt. 181 cod. proc. pen. e dell'art. 23 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè il vizio di motivazione, rappresentando che le conclusioni presentate dal Procuratore generale distrettuale nel giudizio di appello a mente della normativa emergenziale sarebbero state «notificate al difensore in data 19 maggio 2021 alle ore 13:49», ossia oltre il termine di rito (fissato nel decimo giorno antecedente all'udienza), il cui rispetto è necessario per consentire alla difesa di presentare le proprie conclusioni entro il termine per essa posto (il quinto giorno antecedente all'udienza); e che - nonostante con atto inviato a mezzo PEC lo stesso 19 maggio 2021 si fosse eccepita l'intempestività di detta trasmissione - la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione al riguardo. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. e), e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è stata denunciata la mancanza della motivazione circa la già menzionata tardiva trasmissione della requisitoria, nonostante la pronta eccezione della difesa; e si è rappresentato che l'omesso rispetto del termine per rendere edotta la difesa delle conclusioni del Procuratore generale avrebbe determinato l'impossibilità della difesa di apprestare utili controdeduzioni e che la Corte territoriale non avrebbe motivato sul punto. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso sono fondati, nei limiti che si esporranno, e devono essere accolti, rimanendo assorbito il terzo motivo. 1. I primi due motivi di ricorso, con i quali è stato prospettato il medesimo ordine di censure - sia pure in maniera non del tutto coincidente sotto il profilo dei vizi dedotti - vanno trattati congiuntamente. E ciò anche in considerazione del fatto che, al di là della qualificazione delle censure compiuta dalla difesa e in virtù del potere di questa Corte di qualificare i motivi di ricorso sulla base del contenuto dell'atto di impugnazione (arg. ex Sez. 4, ord. n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447 - 01), nel caso di specie viene in rilievo - come meglio si chiarirà appena oltre - la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e non anche la violazione della legge penale, pure invocata dal difensore (vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. che riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza - oppure l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta: Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01). Nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui sarebbe conseguita una nullità (per l'appunto, deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Si osserva, altresì, che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01,), ragion per cui non rileva ex se l'addotta omessa pronuncia della Corte territoriale sulle menzionate richieste difensive. 1.1. Ciò posto e per quel che qui rileva, l'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (norma che la difesa ha inteso richiamare, pur indicando nel ricorso l'art. 23 dello stesso atto normativo, che disciplina invece il procedimento innanzi a questa Corte), che ha posto le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, (salvo che il caso di richiesta di discussione orale di una delle parti e di manifestazione da parte dell'imputato della volontà di comparire) ha previsto la trattazione del procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica (con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, secondo quanto stabilito dalla legge) «entro il decimo giorno precedente l'udienza» e l'invio di esse «immediatamente, per via telematica», a cura della cancelleria «ai difensori delle altre parti», con la facoltà di questi ultimi «entro il quinto giorno antecedente l'udienza «di presentare le conclusioni con atto scritto» (pure trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica»). Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta in effetti che, come allegato dalla difesa: - in relazione alla trattazione del procedimento fissata per il 25 maggio 2021 (data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata), le conclusioni del Procuratore generale distrettuale sono state trasmesse al difensore dell'imputato il 19 maggio 2021 (con un messaggio di PEC, delle ore 13:49); - lo stesso giorno 19 il difensore (sempre tramite PEC) ha rappresentato la tardività dell'invio e chiesto un differimento, tenuto conto del termine (di cinque giorni prima dell'udienza) previsto per le proprie conclusioni e della conseguenze preclusione della possibilità di controdedurre compiutamente; - la Corte territoriale ha proceduto alla deliberazione, rigettando l'istanza di differimento rilevando che «dal 19 al 25 maggio 2021» fossero stati «rispettati i cinque giorni liberi» (cfr. verbale del 25 maggio 2021).Tuttavia, nel caso in esame l'invio delle conclusioni del Procuratore generale ha avuto luogo (il 19 maggio 2021, alle ore 13.49) in limine con lo spirare del termine di cinque giorni anteriori all'udienza del 25 maggio 2021 entro il quale la difesa dell'imputato avrebbe dovuto rassegnare ritualmente le proprie conclusioni. Dunque, deve ravvisarsi una violazione del diritto di difesa, prontamente denunciata, poiché nell'interesse dell'ERBA non è stato possibile avere contezza, allorché avrebbero potuto presentarsi tempestivamente le conclusioni, di quelle della Parte pubblica, il che ha costituito un effettivo pregiudizio alle ragioni del ricorrente (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, n. m .). Deve, pertanto, accogliersi il ricorso, rimanendo assorbito il terzo motivo. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud
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