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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35278/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insiste per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 3.2.2022 che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e su appello del pubblico ministero, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. (in relazione all'art. 339 cod. pen.), commesso ai danni del proprietario della casa che occupava abusivamente - [OSCURATO:PERSONA] - usando anche un sasso ed un coltello, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre spese e statuizioni civili.

2. Avverso la decisione di condanna in appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

2.1. Il primo ed il secondo argomento difensivo, collegati, denunciano violazione dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, che ha convertito in legge il d.l. n. 137 del 2020, disposizioni che regolano la disciplina emergenziale COVID nei giudizi penali, nonchè violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., con particolare riguardo al comma 3-bis di tale disposizione.

Più specificamente, si eccepisce che la Corte d'Appello abbia proceduto ad emettere la sentenza in camera di consiglio senza l'intervento delle parti e senza discussione orale, invece di disporre la rinnovazione istruttoria con le forme ordinarie del processo orale, come previsto dal citato art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, rinnovazione necessaria poiché il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado è avvenuto su appello del pubblico ministero e previa rivalutazione della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni dell'imputato rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale.

2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso eccepiscono violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in relazione al principio devolutivo, poiché la riconsiderazione delle dichiarazioni rese in esame dall'imputato non era stata oggetto dell'appello del pubblico ministero, nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, avendo la Corte d'Appello esaminato tali dichiarazioni in modo unilaterale, non tenendo conto che l'imputato, nel medesimo contesto narrativo, ha chiaramente argomentato la sussistenza della scriminante della legittima difesa, esclusa dai giudici di secondo grado.

3. Il PG teirgi~retene ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito.2.

Il primo ed il secondo motivo evidenziano ragioni processuali esatte ed assorbenti rispetto agli altri argomenti del ricorso, pur degni di considerazione.

2.1. Le Sezioni Unite hanno, da tempo, tracciato la corretta linea interpretativa per stabilire la necessità di far luogo a rinnovazione della prova dichiarativa in appello, in caso di ribaltamento in condanna della sentenza emessa nei confronti dell'imputato che sia stato precedentemente assolto.

Da ultimo, la sentenza Sez.

U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 ha riproposto la linea ermeneutica consolidata, che ritiene sussista l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva in appello, qualora ad una sentenza assolutoria segua un overturning di condanna.

Le Sezioni Unite richiamano la giurisprudenza europea, a partire dal leading case della Corte EDU, Dan c.

Moldavia del 5/7/2011 (più recentemente, cfr.

Manolachi c.

Romania del 05/03/2013; Flueras c.

Romania del 09/04/2013; Manoli c.

Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c.

Italia del 29/06/2017; [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c.

Italia del 25/3/2021), nonché le opzioni interpretative consolidate - relative alla necessità che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado delinei le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confuti specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato - adottate dalla Cassazione sin dalla sentenza Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 (cfr. anche, successivamente, tra le molte Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638, nonchè Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261).

Si è, quindi, ripercorsa la teoria di pronunce del massimo collegio nomofilattico, con le quali si sono chiariti numerosi aspetti dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oltre che le sue ragioni ispiratrici, che riposano nel canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen., presidio del principio di non colpevolezza di valenza costituzionale (cfr. Sez.

U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez.

U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez.

U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112 e Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228).

Ed in proposito, basti precisare ulteriormente come le citate sentenze delle Sezioni Unite ritengano, unanimemente, che la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza.La sentenza n. 11586 del 2022, intervenuta a chiarire che, in caso di dichiarante deceduto, non è necessario riassumere la prova dichiarativa, purchè la relativa decisione presenti una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto, ha, altresì, inquadrato la necessità di rinnovazione in esame anche nell'alveo della modifica normativa di tale ultima disposizione processuale, che ha previsto l'obbligo legislativo di procedere ad una nuova assunzione istruttoria della prova dichiarativa, in caso di appello del pubblico ministero e ribaltamento della sentenza assolutoria da parte del giudice di secondo grado, introducendo un nuovo comma 3 -bis al citato art. 603 del codice di rito.

2.2. Non sfugge alla regola dell'obbligo di rinnovazione - che oggi, dunque, discende sia dalla legislazione vigente che dal formante giurisprudenziale - la prova dichiarativa costituita dall'esame dell'imputato.

La recente sentenza Maestri e altri c.

Italia, emessa dalla Corte EDU in data 8.7.2021, ha richiamato l'attenzione degli interpreti sulla necessità che, nella prova dichiarativa decisiva da rinnovare, sia ricompreso anche l'ascolto dell'imputato che abbia reso esame nel dibattimento di primo grado e tale inclusione costituisce un consolidato approdo della giurisprudenza delle Sezioni Unite già richiamata.

La sentenza Dasgupta aveva già chiarito, infatti, che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione).

2.3. Nel caso di specie, le dichiarazioni dell'imputato andavano senza dubbio riassunte, poiché la sentenza assolutoria di primo grado le aveva vieppiù valorizzate per assolverlo, insistendo sulla plausibilità logica della ricostruzione dei fatti da lui fornita al giudice, quanto alle condotte aggressive di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti ed alla sua necessità di difendersi, e considerando i riscontri alle sue parole costituiti dalle circostanze oggettive inconfutabili nelle quali egli è stato poi trovato dalle forze dell'ordine, che lui stesso aveva 913 chiamato (egli si trovava in un cortile di fronte alla casa e ha, poi, volontariamente lasciato l'abitazione a lui in uso e di proprietà di Kar).

2.4. Collegata e conseguente alla violazione dell'obbligo normativo previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. ed alla violazione del canone ermeneutico dettato dalle Sezioni Unite, sin dalla sentenza Dasgupta è la violazione dell'art. 23 -bis della legge n. 176 del 2020, che ha convertito in legge il dl. n. 137 del 2020, disposizione che regola la necessità di disporre la trattazione orale del processo nella vigenza della disciplina emergenziale COVID nei giudizi penali.

Vi è da aggiungere che la sentenza impugnata non risponde neppure al criterio generale di redazione motivazionale "rafforzata" della pronuncia che ribalti in appello l'assoluzione disposta in primo grado, non essendosi fatta carico di esprimere una critica ragionata ed articolata agli argomenti del primo giudice, invece ampiamente articolati, sia dal punto di vista dell'analisi meticolosa di ciascun elemento di prova sia sotto il versante della critica alle dichiarazioni d'accusa della persona offesa dal reato.

3. Assorbiti, per quanto già anticipato, gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che si atterrà, nel decidere nuovamente della vicenda processuale, ai principi interpretativi indicati dal Collegio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insiste per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 3.2.2022 che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e su appello del pubblico ministero, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. (in relazione all'art. 339 cod. pen.), commesso ai danni del proprietario della casa che occupava abusivamente - [OSCURATO:PERSONA] - usando anche un sasso ed un coltello, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre spese e statuizioni civili. 2. Avverso la decisione di condanna in appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Il primo ed il secondo argomento difensivo, collegati, denunciano violazione dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, che ha convertito in legge il d.l. n. 137 del 2020, disposizioni che regolano la disciplina emergenziale COVID nei giudizi penali, nonchè violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., con particolare riguardo al comma 3-bis di tale disposizione. Più specificamente, si eccepisce che la Corte d'Appello abbia proceduto ad emettere la sentenza in camera di consiglio senza l'intervento delle parti e senza discussione orale, invece di disporre la rinnovazione istruttoria con le forme ordinarie del processo orale, come previsto dal citato art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, rinnovazione necessaria poiché il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado è avvenuto su appello del pubblico ministero e previa rivalutazione della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni dell'imputato rese all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Tribunale. 2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso eccepiscono violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in relazione al principio devolutivo, poiché la riconsiderazione delle dichiarazioni rese in esame dall'imputato non era stata oggetto dell'appello del pubblico ministero, nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, avendo la Corte d'Appello esaminato tali dichiarazioni in modo unilaterale, non tenendo conto che l'imputato, nel medesimo contesto narrativo, ha chiaramente argomentato la sussistenza della scriminante della legittima difesa, esclusa dai giudici di secondo grado. 3. Il PG teirgi~retene ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito.2. Il primo ed il secondo motivo evidenziano ragioni processuali esatte ed assorbenti rispetto agli altri argomenti del ricorso, pur degni di considerazione. 2.1. Le Sezioni Unite hanno, da tempo, tracciato la corretta linea interpretativa per stabilire la necessità di far luogo a rinnovazione della prova dichiarativa in appello, in caso di ribaltamento in condanna della sentenza emessa nei confronti dell'imputato che sia stato precedentemente assolto. Da ultimo, la sentenza Sez. U, n. 11586 del 30/9/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 ha riproposto la linea ermeneutica consolidata, che ritiene sussista l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva in appello, qualora ad una sentenza assolutoria segua un overturning di condanna. Le Sezioni Unite richiamano la giurisprudenza europea, a partire dal leading case della Corte EDU, Dan c. Moldavia del 5/7/2011 (più recentemente, cfr. Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013; Manoli c. Moldavia del 28/02/2017; Lorefice c. Italia del 29/06/2017; [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia del 25/3/2021), nonché le opzioni interpretative consolidate - relative alla necessità che la sentenza che riformi totalmente, sia in senso assolutorio che in chiave di condanna, la decisione di primo grado delinei le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confuti specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato - adottate dalla Cassazione sin dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 (cfr. anche, successivamente, tra le molte Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638, nonchè Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261). Si è, quindi, ripercorsa la teoria di pronunce del massimo collegio nomofilattico, con le quali si sono chiariti numerosi aspetti dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oltre che le sue ragioni ispiratrici, che riposano nel canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen., presidio del principio di non colpevolezza di valenza costituzionale (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. U, n. 14426 del 28/1/2019, Pavan, Rv. 275112 e Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228). Ed in proposito, basti precisare ulteriormente come le citate sentenze delle Sezioni Unite ritengano, unanimemente, che la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza.La sentenza n. 11586 del 2022, intervenuta a chiarire che, in caso di dichiarante deceduto, non è necessario riassumere la prova dichiarativa, purchè la relativa decisione presenti una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto, ha, altresì, inquadrato la necessità di rinnovazione in esame anche nell'alveo della modifica normativa di tale ultima disposizione processuale, che ha previsto l'obbligo legislativo di procedere ad una nuova assunzione istruttoria della prova dichiarativa, in caso di appello del pubblico ministero e ribaltamento della sentenza assolutoria da parte del giudice di secondo grado, introducendo un nuovo comma 3 -bis al citato art. 603 del codice di rito. 2.2. Non sfugge alla regola dell'obbligo di rinnovazione - che oggi, dunque, discende sia dalla legislazione vigente che dal formante giurisprudenziale - la prova dichiarativa costituita dall'esame dell'imputato. La recente sentenza Maestri e altri c. Italia, emessa dalla Corte EDU in data 8.7.2021, ha richiamato l'attenzione degli interpreti sulla necessità che, nella prova dichiarativa decisiva da rinnovare, sia ricompreso anche l'ascolto dell'imputato che abbia reso esame nel dibattimento di primo grado e tale inclusione costituisce un consolidato approdo della giurisprudenza delle Sezioni Unite già richiamata. La sentenza Dasgupta aveva già chiarito, infatti, che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione). 2.3. Nel caso di specie, le dichiarazioni dell'imputato andavano senza dubbio riassunte, poiché la sentenza assolutoria di primo grado le aveva vieppiù valorizzate per assolverlo, insistendo sulla plausibilità logica della ricostruzione dei fatti da lui fornita al giudice, quanto alle condotte aggressive di [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti ed alla sua necessità di difendersi, e considerando i riscontri alle sue parole costituiti dalle circostanze oggettive inconfutabili nelle quali egli è stato poi trovato dalle forze dell'ordine, che lui stesso aveva 913 chiamato (egli si trovava in un cortile di fronte alla casa e ha, poi, volontariamente lasciato l'abitazione a lui in uso e di proprietà di Kar). 2.4. Collegata e conseguente alla violazione dell'obbligo normativo previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. ed alla violazione del canone ermeneutico dettato dalle Sezioni Unite, sin dalla sentenza Dasgupta è la violazione dell'art. 23 -bis della legge n. 176 del 2020, che ha convertito in legge il dl. n. 137 del 2020, disposizione che regola la necessità di disporre la trattazione orale del processo nella vigenza della disciplina emergenziale COVID nei giudizi penali. Vi è da aggiungere che la sentenza impugnata non risponde neppure al criterio generale di redazione motivazionale "rafforzata" della pronuncia che ribalti in appello l'assoluzione disposta in primo grado, non essendosi fatta carico di esprimere una critica ragionata ed articolata agli argomenti del primo giudice, invece ampiamente articolati, sia dal punto di vista dell'analisi meticolosa di ciascun elemento di prova sia sotto il versante della critica alle dichiarazioni d'accusa della persona offesa dal reato. 3. Assorbiti, per quanto già anticipato, gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che si atterrà, nel decidere nuovamente della vicenda processuale, ai principi interpretativi indicati dal Collegio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con r
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