CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 35599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 A letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché legato alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., aspetto mai sollecitai:o con i motivi di appello (né se ne afferma l'avvenuta deduzione nel corso del giudizio di appello nell'ottica dell'eventuale esercizio del relativo potere di rilievo d'ufficio ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen.), così da non poter essere rivendicato per la prima volta in questa sede (Sentenza n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022.