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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47358/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] erí. crEccE avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist.

TARANTO, con sentenza in data 13/04/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 24/06/2019 aveva condannato CORRADINO Valentino a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante una vettura FIAT Punto di provenienza illecita, avendo ritenuto in sentenza il delitto commesso il 22/10/2009, il giorno del passaggio i proprietà del veicolo, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e avendo per questo escluso la prescrizione.

CORRADINO Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di prescrizione, avanzando l'ipotesi alternativa che egli fosse stato l'autore del furto della vettura e della successiva alterazione della targa e del numero di telaio, per retrodatare al 2007 l'inizio del termine di prescrizione.

Il ricorso é inammissibile.

Manifestamente infondato è il motivo proposto, avendo la CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato le ragioni per le quali CORRADINO vada ritenuto responsabile di ricettazione, essendo stato trovato nella disponibilità di una vettura di origine illecita evidentemente alterata nei suoi elementi identificativi: il termine di prescrizione pertanto non doveva intendersi completato al momento della pronuncia di appello, tenendo conto dei giorni di sospensione, il cui calcolo - pari a 840 giorni - non è stato contestato nell'impugnazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mpefiali CÀ Cry1.9-tre..g..,=-4, ft) E----POS 37 "f cAN(.-;u. .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] erí. crEccE avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist. TARANTO, con sentenza in data 13/04/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 24/06/2019 aveva condannato CORRADINO Valentino a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante una vettura FIAT Punto di provenienza illecita, avendo ritenuto in sentenza il delitto commesso il 22/10/2009, il giorno del passaggio i proprietà del veicolo, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e avendo per questo escluso la prescrizione. CORRADINO Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di prescrizione, avanzando l'ipotesi alternativa che egli fosse stato l'autore del furto della vettura e della successiva alterazione della targa e del numero di telaio, per retrodatare al 2007 l'inizio del termine di prescrizione. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo proposto, avendo la CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato le ragioni per le quali CORRADINO vada ritenuto responsabile di ricettazione, essendo stato trovato nella disponibilità di una vettura di origine illecita evidentemente alterata nei suoi elementi identificativi: il termine di prescrizione pertanto non doveva intendersi completato al momento della pronuncia di appello, tenendo conto dei giorni di sospensione, il cui calcolo - pari a 840 giorni - non è stato contestato nell'impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mpefiali CÀ Cry1.9-tre..g..,=-4, ft) E----POS 37 "f cAN(.-;u. .