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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00963/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che lussi Davide e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 56, 610 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, in data 11 marzo 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da lussi, che denuncia vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 129, 192, 546 cod. proc. pen., 110, cod. pen., 73 d.p.r.. n. 309/90, 337 e 133 cod. pen., nella sua enunciazione è del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente procedimento che non riguarda violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, né il reato di resistenza, mentre nel suo sviluppo si esaurisce in una rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità; Considerato che il secondo e il terzo motivo coltivati da lussi attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 62-bis e 133 cod. pen.) che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, qui riproposte; Ritenuto che i due motivi proposti da Antonemi, in punto di sussistenza, configurabilità del reato e riconducibilità del fatto all'imputato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che lussi Davide e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 56, 610 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, in data 11 marzo 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da lussi, che denuncia vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 129, 192, 546 cod. proc. pen., 110, cod. pen., 73 d.p.r.. n. 309/90, 337 e 133 cod. pen., nella sua enunciazione è del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente procedimento che non riguarda violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, né il reato di resistenza, mentre nel suo sviluppo si esaurisce in una rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità; Considerato che il secondo e il terzo motivo coltivati da lussi attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 62-bis e 133 cod. pen.) che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, qui riproposte; Ritenuto che i due motivi proposti da Antonemi, in punto di sussistenza, configurabilità del reato e riconducibilità del fatto all'imputato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 00963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris