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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02620/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8833/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso d'Italia, n. 19 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 159/3/11 depositata in data 29 settembre 2011 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza della Commissione provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2002 e 2003, con i quali era stato rideterminato il reddito d'impresa mediante applicazione degli studi di settore ed era stato recuperato maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e I.V.A.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale accolse l'appello, disattendendo le controdeduzioni svolte dal contribuente e affermando che la sentenza di primo grado, risultando priva di motivazione, doveva essere riformata «alla luce del principio che le circostanze eccezionali o particolari del settore devono essere necessariamente provate, non bastando citazioni di principi generali; come pure devono essere provate le circostanze di un particolare settore, dato che il contribuente si è limitato semplicemente ad affermare che la propria attività d'impresa è quella di lattoniere e non quella di fabbricatore di strutture metalliche».

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate mediante controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale del 13 dicembre 2018, avendo il contribuente dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite di cui alle disposizioni dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha sospeso il processo ai sensi del comma 10 dell'art. 6 citato, rinviando la causa a nuovo ruolo.

In data 10 giugno 2019 il contribuente ha depositato le domande di definizione agevolata, nonché comunicazioni dell'Agenzia delle entrate dalle quali emergeva che l'importo dovuto era pari a "0".[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce che il giudice d'appello ha solo apparentemente indicato lo svolgimento del processo, richiesto dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi limitato ad indicare gli atti processuali che hanno dato luogo al giudizio di secondo grado senza specificare le questioni essenziali della controversia.

2. Con il secondo motivo, il contribuente, deducendo omesso esame ed omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta che i giudici d'appello hanno trascurato di esaminare l'eccezione di illegittimità degli accertamenti perché emessi in violazione dell'art. 10, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.

3. Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente sostiene che, sebbene nel corso del giudizio di merito avesse dedotto che, svolgendo l'attività di «lattoniere», non poteva trovare applicazione nei suoi confronti lo studio di settore redatto per gli esercenti l'attività di «fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture», tale questione non era stata presa in esame dai giudici regionali.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2697 cod. civ., si duole del fatto che i giudici d'appello abbiano ritenuto che spettasse al contribuente, anziché all'ente impositore, provare l'applicabilità dello studio di settore posto a base degli accertamenti.

5. Con il quinto motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 cod. civ., 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, il ricorrente lamenta che la Commissione regionale avrebbe dato rilevanza alla presunzione semplice di esistenza di ricavi non dichiarati, nonostante la stessa fosse sprovvista dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalle norme richiamate, senza tenere conto delle contestazioni sollevate in sede di contraddittorio circa l'applicabilità dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio e circa l'assenza di motivazione degli atti im positivi.

6. Come esposto in premessa, il contribuente ha avanzato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, ed ha dimostrato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e che dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate non risultano importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata in data 10 giugno 2019.

L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (non essendo stato eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.); ne consegue che di essi si deve tenere conto, dovendosi reputare che la controricorrente concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge (Cass., sez.

L, 2/05/2019, n. 11540).

Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata.

L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...».

Nel caso di specie, non risulta che sia stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né che sia stato notificato atto di diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio.

Spese a carico della parte che le ha

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8833/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Corso d'Italia, n. 19 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 159/3/11 depositata in data 29 settembre 2011 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza della Commissione provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2002 e 2003, con i quali era stato rideterminato il reddito d'impresa mediante applicazione degli studi di settore ed era stato recuperato maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e I.V.A. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale accolse l'appello, disattendendo le controdeduzioni svolte dal contribuente e affermando che la sentenza di primo grado, risultando priva di motivazione, doveva essere riformata «alla luce del principio che le circostanze eccezionali o particolari del settore devono essere necessariamente provate, non bastando citazioni di principi generali; come pure devono essere provate le circostanze di un particolare settore, dato che il contribuente si è limitato semplicemente ad affermare che la propria attività d'impresa è quella di lattoniere e non quella di fabbricatore di strutture metalliche». 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate mediante controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale del 13 dicembre 2018, avendo il contribuente dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite di cui alle disposizioni dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha sospeso il processo ai sensi del comma 10 dell'art. 6 citato, rinviando la causa a nuovo ruolo. In data 10 giugno 2019 il contribuente ha depositato le domande di definizione agevolata, nonché comunicazioni dell'Agenzia delle entrate dalle quali emergeva che l'importo dovuto era pari a "0".[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce che il giudice d'appello ha solo apparentemente indicato lo svolgimento del processo, richiesto dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi limitato ad indicare gli atti processuali che hanno dato luogo al giudizio di secondo grado senza specificare le questioni essenziali della controversia. 2. Con il secondo motivo, il contribuente, deducendo omesso esame ed omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta che i giudici d'appello hanno trascurato di esaminare l'eccezione di illegittimità degli accertamenti perché emessi in violazione dell'art. 10, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. 3. Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente sostiene che, sebbene nel corso del giudizio di merito avesse dedotto che, svolgendo l'attività di «lattoniere», non poteva trovare applicazione nei suoi confronti lo studio di settore redatto per gli esercenti l'attività di «fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture», tale questione non era stata presa in esame dai giudici regionali. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2697 cod. civ., si duole del fatto che i giudici d'appello abbiano ritenuto che spettasse al contribuente, anziché all'ente impositore, provare l'applicabilità dello studio di settore posto a base degli accertamenti. 5. Con il quinto motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 cod. civ., 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, il ricorrente lamenta che la Commissione regionale avrebbe dato rilevanza alla presunzione semplice di esistenza di ricavi non dichiarati, nonostante la stessa fosse sprovvista dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalle norme richiamate, senza tenere conto delle contestazioni sollevate in sede di contraddittorio circa l'applicabilità dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio e circa l'assenza di motivazione degli atti im positivi. 6. Come esposto in premessa, il contribuente ha avanzato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, ed ha dimostrato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e che dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate non risultano importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata in data 10 giugno 2019. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (non essendo stato eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.); ne consegue che di essi si deve tenere conto, dovendosi reputare che la controricorrente concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge (Cass., sez. L, 2/05/2019, n. 11540). Deve, pertanto, ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata. L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né che sia stato notificato atto di diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha
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