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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14740/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10547-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: studiolegaletodaro©pec.ordineavvocaticatania.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 13/10/2014, atteso di aver stipulato con la ex moglie [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da adibire a casa familiare e di aver concluso l'atto definitivo intestando l'immobile solo alla moglie, convenne la medesima in giudizio per chiedere la restituzione della somma di C 160.000 a seguito del venir meno dell'affectio familiaris in conseguenza della richiesta di separazione coniugale inoltrata dalla moglie.

Nel corso del giudizio di primo grado e precisamente con la memoria ex art. 183 c.p.c. il Milazzo introdusse la domanda di revoca della donazione per ingratitudine.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda di restituzione statuendo che le attribuzioni del Milazzo nei confronti della ex moglie avevano valore di donazione indiretta, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa la mancanza dell'animus donandi e ritenne tardiva la domanda di revoca della donazione per ingratitudine di cui comunque riteneva non sussistere i presupposti.

3. La Corte d'Appello di Catania, adita in appello dal Milazzo, con sentenza del 4/2/2021, ha rigettato l'appello, ritenendo per quanto ancor qui di interesse, che l'appellante avesse tardivamente introdotto in giudizio, solo in grado di appello, la questione della ingratitudine della ex moglie quale presupposto per porre nel nulla la donazione indiretta e che, dal complesso delle circostanze, trovava invece conferma lo spirito di liberalità che aveva accompagnato la donazione, riconosciuto peraltro dallo stesso appellante.

Il giudice ha infatti affermato che lo spirito di liberalità del Milazzo era stato dal medesimo ammesso nei suoi scritti difensivi.

4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello ha disposto conseguenzialmente sulle spese, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. assenza di motivazione, violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. vizio motivazionale fondato sul travisamento della prova - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello di Catania abbia ritenuto provata l'esistenza dell'animus donandi sulla scorta dell'affermazione contenuta nell'atto di appello per la quale l'intestazione dell'immobile in favore della signora Zappalà era stata effettuata nell'interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all'interno della coppia e di assistenza morale.

Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe travisato il senso di quell'affermazione ricavandone una conseguenza abnorme e difforme dalle reali intenzioni palesate.

La Corte avrebbe dovuto accertare l'animus donandi e l'arricchimento del destinatario dell'attribuzione, in mancanza dei quali avrebbe dovuto ritenere che, una volta venuta meno l'affectio familiaris, le attribuzioni patrimoniali fossero del tutto prive di causa.

Invece la sentenza, limitandosi ad affermazioni apodittiche, avrebbe una motivazione meramente apparente.

2. In via gradata, e con il secondo motivo, per l'ipotesi in cui il giudice avesse interpretato l'attribuzione dell'immobile quale donazione indiretta, il ricorrente solleva la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2730 c.c. contestando che il Giudice abbia attribuito valore confessorio all'affermazione del Milazzo secondo la quale l'investimento era stato effettuato esclusivamente nell'interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all'interno della coppia e di assistenza morale precisamente conformati dall'art. 143 c.c.

Ad avviso del ricorrente quelle dichiarazioni potevano al più assumere un valore indiziario ma non anche essere ritenute contenenti urla confessione. 1 -2 Il ricorso va rigettato.

Al di là di pur esistenti profili di inammissibilità delle censure per la loro natura aspecifica, la Corte d'Appello ha attribuito il valore di donazione indiretta all'acquisto dell'immobile sulla base non solo di dichiarazioni effettuate dallo stesso Milazzo, che pure sono univoche e chiaramente riferite ai doveri di natura personale nascenti dal matrimonio, ma anche e soprattutto in ragione della specifica destinazione dell'immobile all'uso familiare.

L'attribuzione del valore di liberalità e di donazione indiretta è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale "L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta..."(Cass., 3, n. 24160 del 4/10/2018).

Né ha alcun fondamento la censura avente ad oggetto il preteso valore confessorio delle dichiarazioni difensive dello stesso Milazzo.

La giurisprudenza ritiene infatti che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben possa essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto, anch'essa, la titolarità (Cass. n. 2894 del 1999, n. 15760 del 2001; Cass., L, n. 319 del 13/1/2004).

3. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.600 (oltre C 200 per esborsi).

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10547-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: studiolegaletodaro©pec.ordineavvocaticatania.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 13/10/2014, atteso di aver stipulato con la ex moglie [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da adibire a casa familiare e di aver concluso l'atto definitivo intestando l'immobile solo alla moglie, convenne la medesima in giudizio per chiedere la restituzione della somma di C 160.000 a seguito del venir meno dell'affectio familiaris in conseguenza della richiesta di separazione coniugale inoltrata dalla moglie. Nel corso del giudizio di primo grado e precisamente con la memoria ex art. 183 c.p.c. il Milazzo introdusse la domanda di revoca della donazione per ingratitudine. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda di restituzione statuendo che le attribuzioni del Milazzo nei confronti della ex moglie avevano valore di donazione indiretta, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa la mancanza dell'animus donandi e ritenne tardiva la domanda di revoca della donazione per ingratitudine di cui comunque riteneva non sussistere i presupposti. 3. La Corte d'Appello di Catania, adita in appello dal Milazzo, con sentenza del 4/2/2021, ha rigettato l'appello, ritenendo per quanto ancor qui di interesse, che l'appellante avesse tardivamente introdotto in giudizio, solo in grado di appello, la questione della ingratitudine della ex moglie quale presupposto per porre nel nulla la donazione indiretta e che, dal complesso delle circostanze, trovava invece conferma lo spirito di liberalità che aveva accompagnato la donazione, riconosciuto peraltro dallo stesso appellante. Il giudice ha infatti affermato che lo spirito di liberalità del Milazzo era stato dal medesimo ammesso nei suoi scritti difensivi. 4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello ha disposto conseguenzialmente sulle spese, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. assenza di motivazione, violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. vizio motivazionale fondato sul travisamento della prova - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello di Catania abbia ritenuto provata l'esistenza dell'animus donandi sulla scorta dell'affermazione contenuta nell'atto di appello per la quale l'intestazione dell'immobile in favore della signora Zappalà era stata effettuata nell'interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all'interno della coppia e di assistenza morale. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe travisato il senso di quell'affermazione ricavandone una conseguenza abnorme e difforme dalle reali intenzioni palesate. La Corte avrebbe dovuto accertare l'animus donandi e l'arricchimento del destinatario dell'attribuzione, in mancanza dei quali avrebbe dovuto ritenere che, una volta venuta meno l'affectio familiaris, le attribuzioni patrimoniali fossero del tutto prive di causa. Invece la sentenza, limitandosi ad affermazioni apodittiche, avrebbe una motivazione meramente apparente. 2. In via gradata, e con il secondo motivo, per l'ipotesi in cui il giudice avesse interpretato l'attribuzione dell'immobile quale donazione indiretta, il ricorrente solleva la violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2730 c.c. contestando che il Giudice abbia attribuito valore confessorio all'affermazione del Milazzo secondo la quale l'investimento era stato effettuato esclusivamente nell'interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all'interno della coppia e di assistenza morale precisamente conformati dall'art. 143 c.c. Ad avviso del ricorrente quelle dichiarazioni potevano al più assumere un valore indiziario ma non anche essere ritenute contenenti urla confessione. 1 -2 Il ricorso va rigettato. Al di là di pur esistenti profili di inammissibilità delle censure per la loro natura aspecifica, la Corte d'Appello ha attribuito il valore di donazione indiretta all'acquisto dell'immobile sulla base non solo di dichiarazioni effettuate dallo stesso Milazzo, che pure sono univoche e chiaramente riferite ai doveri di natura personale nascenti dal matrimonio, ma anche e soprattutto in ragione della specifica destinazione dell'immobile all'uso familiare. L'attribuzione del valore di liberalità e di donazione indiretta è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale "L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta..."(Cass., 3, n. 24160 del 4/10/2018). Né ha alcun fondamento la censura avente ad oggetto il preteso valore confessorio delle dichiarazioni difensive dello stesso Milazzo. La giurisprudenza ritiene infatti che alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben possa essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto, anch'essa, la titolarità (Cass. n. 2894 del 1999, n. 15760 del 2001; Cass., L, n. 319 del 13/1/2004). 3. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.600 (oltre C 200 per esborsi). Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione
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