Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:506
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 settembre 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]303/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] der Angestellten
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale – Pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione – Fissazione del limite d'età per avere diritto alla pensione, differenziato in base al sesso»
I –
Introduzione
1.
Il presente procedimento pregiudiziale, proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione) della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA],
concerne l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa
alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale
(2)
(in prosieguo: la «direttiva sulla parità di trattamento» ovvero la «direttiva 79/7»). Il giudice a quo dubita della compatibilità
con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede un’«età d’accesso»
(3)
ad una prestazione, denominata «pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione», differente per gli uomini e per le
donne.
2.
Controverso nella fattispecie è se una tale pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione sia assimilabile a una pensione
di vecchiaia o se si tratti di un’altra prestazione sulla quale possa avere conseguenze la fissazione dell’età di riferimento
della pensione. Se così fosse, gli Stati membri potrebbero, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva sulla
parità di trattamento, escludere la fissazione dell’età di riferimento dall’ambito di applicazione della direttiva, stabilendo
così un’età di accesso diversa per uomini e donne.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
L’art. 3 della direttiva 79/7 dispone come segue:
«La presente direttiva si applica:
a)
ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
–
(...)
–
vecchiaia,
–
(...)
–
disoccupazione;
(...)».
L’art. 4 dispone come segue:
«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata
sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
–
il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
–
l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
–
il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché
le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
L’art. 7 così dispone:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a)
la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono
derivarne per altre prestazioni.
(...)».
B –
Normativa nazionale
3.
L’art. 253a dell’[OSCURATO:PERSONA] (legge sull’assicurazione sociale generale; in prosieguo: l’«ASVG»)
dispone come segue:
«1) Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione è maturato dall’assicurato al compimento del 738°
mese di vita, dall’assicurata al compimento del 678° mese di vita, qualora:
1.
sia compiuto il periodo di carenza (art. 236);
2.
alla data di riferimento siano state acquisite almeno 180 mensilità contributive di assicurazione obbligatoria, (...), e
3.
l’assicurato (o l’assicurata) soddisfi, alla data di riferimento (art. 223, n. 2), il presupposto di cui all’art. 253b, n. 1,
punto 4, ed abbia percepito per almeno 52 settimane nel corso dei 15 mesi precedenti la data di riferimento (art. 223, n. 2)
una prestazione pecuniaria dal fondo assicurativo per i disoccupati in ragione del proprio stato di disoccupazione, per l’ulteriore
durata della disoccupazione.
(...)
4)
Al momento del compimento del 65° anno di vita per gli assicurati di sesso maschile, e del 60° anno di vita per gli assicurati
di sesso femminile, la pensione determinata ai sensi dell’art. 261 deve essere aumentata ai sensi dell’art. 261b; il suo importo
è pari, a partire dal primo giorno del mese successivo, alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 253, n. 1».
4.
L’art. 253 ASVG riporta la rubrica «pensione di vecchiaia» ed il n. 1 di esso dispone come segue:
«Il diritto alla pensione di vecchiaia è maturato dall’assicurato dopo il compimento del 65° anno di vita (età pensionabile
normale), dall’assicurata dopo il compimento del 60° anno di vita (età pensionabile normale), qualora sia compiuto il periodo
di carenza (art. 236)».
III –
Fatti e procedimento
5.
L’attore nel procedimento principale (in prosieguo: l’«attore») aveva presentato istanza per l’attribuzione della pensione
di vecchiaia anticipata per disoccupazione. Poiché il richiedente, alla data di riferimento, non aveva ancora compiuto il
738° mese di vita, la sua istanza veniva respinta
(4)
. Tale decisione di rifiuto veniva impugnata dall’attore con ricorso per cassazione («Revision»), attualmente pendente dinanzi
all’[OSCURATO:PERSONA].
6.
Il
giudice a quo
dubita della compatibilità della normativa controversa con la direttiva 79/7. Egli dubita, infatti, che la norma austriaca
possa rientrare nell’ambito della disposizione derogatoria di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Alla luce dell’interpretazione
restrittiva di tale disposizione derogatoria, adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, sarebbe in ogni caso
dubbio, a parere del giudice a quo, se la prestazione che deve essere in questa sede qualificata possa essere considerata
quale pensione di vecchiaia o di fine lavoro. Ai fini della prestazione controversa, il criterio caratterizzante la prestazione
sarebbe costituito dallo stato di disoccupazione, rispetto al quale il raggiungimento di un determinato limite d’età ed il
compimento di periodi di carenza avrebbero carattere meramente integrativo.
7.
Se venisse negata la qualificazione della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione come pensione di vecchiaia,
si porrebbe l’ulteriore questione se tale prestazione possa essere ricondotta al concetto di «altre prestazioni» di cui all’art. 7,
n. 1, lett. a), della direttiva, là dove si parla delle «conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».
8.
Per costante giurisprudenza della Corte, l’ambito delle deroghe consentite sarebbe limitato alle sole discriminazioni necessariamente
ed obiettivamente collegate ad una differente età pensionabile
(5)
. Pertanto, la fissazione di un limite di età diverso a seconda del sesso all’interno di una disciplina relativa a prestazioni
diverse dalla pensione di vecchiaia e di fine lavoro potrebbe essere legittima solo se detta discriminazione fosse necessaria
per evitare di compromettere l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale o per garantire la coerenza tra il regime
delle pensioni di fine lavoro e quello delle altre prestazioni.
9.
A tale proposito il giudice a quo segnala che la percentuale delle pensioni di vecchiaia anticipate per disoccupazione, nel
dicembre 2001, rappresentava appena l’1,2% del totale dei pagamenti per le pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipate.
A suo parere non risulta che, nel presente caso, l’eliminazione della discriminazione ─ e quindi la parificazione dell’età
d’accesso alla prestazione per gli uomini e per le donne ─ possa avere pesanti conseguenze sull’equilibrio finanziario del
sistema previdenziale. Il giudice a quo dubita, altresì, della coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
e la pensione di vecchiaia di cui all’art. 253 ASVG.
10.
L’[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la deroga prevista dall’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla
graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, debba
essere interpretata nel senso che essa è applicabile ad una prestazione, quale la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione,
per la quale la normativa nazionale stabilisce un’età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne».
11.
Al procedimento hanno preso parte l’attore, il governo della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione. Agli argomenti sostenuti
da tali soggetti si farà riferimento in sede di valutazione giuridica della presente causa.
12.
Prima di esporre la propria posizione sulla questione pregiudiziale, l’attore riferisce i suoi dubbi in merito alla possibilità
di applicare ancora la suddetta disposizione derogatoria al diritto pensionistico della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso.
Secondo la giurisprudenza della Corte, le deroghe previste dal diritto comunitario potrebbero essere mantenute soltanto durante
una fase transitoria, quindi per un periodo di tempo limitato. [OSCURATO:PERSONA] il processo di parificazione dell’età pensionabile
degli uomini e delle donne dovrebbe definitivamente concludersi soltanto nel 2033. Non si potrebbe, pertanto, qui parlare
di un periodo transitorio. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno al suo obbligo di effettuare verifiche periodiche ai sensi
dell’art. 7, n. 2, della direttiva. Il legislatore austriaco, attraverso il compimento di passi inammissibili nella direzione
dell’aumento della disparità di trattamento, da una parte, ed attraverso la propria inerzia, dall’altra, avrebbe perso il
diritto di applicare le disposizioni derogatorie.
13.
Tale argomento non può essere affrontato nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale. In base alla costante giurisprudenza
della Corte, in sede di procedimento pregiudiziale devono essere risolte esclusivamente le questioni sottoposte dal giudice
a quo. Nella causa Kaba
(6)
la Corte ha a tal proposito stabilito che: «peraltro, secondo costante giurisprudenza, poiché la facoltà di formulare le
questioni è attribuita unicamente al giudice nazionale, le parti non possono modificarne il tenore (...). Ne consegue che
la Corte deve in linea di principio limitare il proprio esame agli elementi che il giudice del rinvio ha deciso di sottoporle.
Per quanto riguarda l’applicazione della normativa nazionale pertinente, la Corte deve pertanto attenersi alla situazione
che il detto giudice ritiene accertata e non può essere vincolata dalle ipotesi formulate da una delle parti della causa principale
(...)».
14.
Inoltre, nella causa Hepple
(7)
, la Corte ha stabilito che «il mantenimento temporaneo di un’età pensionabile differente a seconda del sesso può richiedere
la successiva emanazione, dopo lo scadere del termine di trasposizione della direttiva, di provvedimenti inscindibili da tale
regime derogatorio nonché la modifica di tali provvedimenti».
IV –
Presa di posizione dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
A –
Attore
15.
L’
attore
ritiene che la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione non costituisca una pensione di vecchiaia come intesa
in base alle nozioni del diritto comunitario. Ciò potrebbe desumersi dalla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(8)
. Pertanto, secondo l’attore la questione centrale è se vi sia coerenza tra la pensione di vecchiaia di cui all’art. 253,
n. 1, ASVG, la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, di cui all’art. 253a ASVG, e le disposizioni dell’Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AlVG ─ legge sull’assicurazione per i disoccupati).
16.
A parere dell’attore, come risulta dalla rubrica dell’art. 253a ASVG, l’elemento centrale di tale forma di pensione è lo stato
di disoccupazione. Questa forma di pensione spetta agli aventi diritto, ai sensi della citata norma, solo «per l’ulteriore
durata della disoccupazione» e viene meno in caso di ripresa di una attività lavorativa. A termini dell’art. 253a, n. 4, ASVG,
tale forma di pensione, a partire dal compimento del 65° anno di vita per gli uomini e del 60° anno di vita per le donne,
viene erogata quale normale pensione di vecchiaia, ed è sottoposta al relativo ricalcolo. Non si tratterebbe, quindi, di un’assistenza
permanente, com’è invece la pensione di vecchiaia di cui all’art. 253 ASVG, bensì di un sostegno transitorio per disoccupati
in età avanzata.
17.
A parere dell’attore non vi è alcuna coerenza tra le due forme di pensione. La circostanza che sia gli uomini che le donne
possano percepire la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione tre anni e mezzo prima del raggiungimento della rispettiva
età pensionabile normale solo apparentemente crea un collegamento tra queste due forme di pensione. La differente età d’accesso
alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione non costituirebbe una conseguenza necessaria ed obiettiva del limite
d’età specificamente collegato al sesso, di cui all’art. 253 ASVG. Pertanto, l’attore propone di risolvere negativamente la
questione pregiudiziale.
B –
Governo austriaco
18.
Secondo il governo austriaco, i criteri elaborati dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(9)
non possono essere estesi alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione. A differenza della pensione di vecchiaia
anticipata per inabilità al lavoro, infatti, nell’ipotesi della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione l’età
d’accesso per entrambi i sessi era fissata originariamente a cinque anni prima del raggiungimento della rispettiva età pensionabile
normale e, dopo il parallelo innalzamento d’età operato con la legge di riforma del diritto della previdenza sociale del 2000,
a tre anni e mezzo prima di tale età. Vi sarebbe, pertanto, senza dubbio coerenza con la pensione di vecchiaia.
19.
La pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione costituirebbe una pensione anticipata per disoccupati di lungo periodo.
L’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione sarebbe obiettivamente e necessariamente collegata
con l’età per l’accesso alla normale pensione di vecchiaia. Infatti la possibilità statistica di trovare un nuovo posto di
lavoro dipenderebbe, anche e soprattutto, da quando, cioè entro quanti mesi o quanti anni, l’assicurato (o l’assicurata) maturerà
il diritto alla normale pensione di vecchiaia.
20.
Il governo austriaco richiama la sentenza nella causa Graham
(10)
. In tale sede la Corte avrebbe ritenuto legittima la differenza d’età per l’accesso ad un assegno d’invalidità a causa della
coerenza tra il sistema della pensione di vecchiaia ed il sistema delle prestazioni d’invalidità. Secondo il governo austriaco
tali considerazioni possono essere estese anche al presente caso e sono analogamente riferibili, quanto a contenuto sostanziale,
alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione prevista dal diritto austriaco.
21.
Un’eventuale dichiarazione, da parte della Corte, della incompatibilità della normativa austriaca con il diritto comunitario
avrebbe pesanti ripercussioni. In tale ipotesi, infatti, il sesso svantaggiato avrebbe diritto ad una equiparazione al sesso
avvantaggiato. Pertanto, anche gli uomini dovrebbero maturare il diritto alla prestazione in parola già all’età di 56 anni
e mezzo, vale a dire otto anni e mezzo prima della loro età pensionabile normale. Secondo la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] ciò costituirebbe
un ingiustificabile privilegio per gli uomini. Andrebbe, pertanto, elevata l’età delle donne, allineandola a quella degli
uomini, vale a dire a 61 anni e mezzo. Sennonché in tal modo si realizzerebbe un’abolizione di fatto di questo tipo di pensione
per le donne, dal momento che le donne già a 60 anni raggiungono la loro età pensionabile normale e possono conseguire la
normale pensione. La pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, quindi, in pratica potrebbe essere ancora goduta
esclusivamente dagli uomini. Tale risultato non potrebbe essere giustificato, a parere della Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA], con considerazioni
inerenti la parità di trattamento. Pertanto, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] si vedrebbe costretta, stando così le cose, ad abolire
del tutto la tipologia della prestazione di «pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione». Tuttavia, il diritto comunitario
non potrebbe avere un effetto tanto invasivo.
22.
Il governo austriaco ritiene che la soluzione adottata, essendo l’unica soluzione possibile per preservare la coerenza del
sistema austriaco, sia legittima. La disposizione derogatoria di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 dovrebbe
essere interpretata nel senso della sua applicabilità ad una prestazione, quale la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione,
per la quale il diritto nazionale stabilisce una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne.
C –
Commissione
23.
A parere della Commissione, la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, di cui all’art. 253a, n. 1, ASVG, non
costituisce una pensione di vecchiaia o di fine lavoro ai sensi della direttiva. A fondamento di tale opinione la Commissione
richiama la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(11)
. La prestazione qui oggetto di controversia non potrebbe quindi essere qualificata quale pensione di vecchiaia o di fine
lavoro.
24.
Secondo la Commissione non vi è alcuna correlazione tra la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione e la pensione
di vecchiaia. In tal senso depone il fatto che, al raggiungimento dell’età pensionabile normale, la pensione di vecchiaia
anticipata per disoccupazione viene sostituita dalla pensione di vecchiaia. Se una prestazione viene sostituita da un’altra
prestazione, ciò significa che cessa il primo tipo di prestazione ─- qui, la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
─ e comincia un diverso tipo di prestazione, vale a dire la pensione di vecchiaia di cui all’art. 253 ASVG.
25.
Dalla circostanza che, per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, è prevista sia per gli
uomini che per le donne il medesimo lasso di tempo di tre anni e mezzo prima del compimento dell’età pensionabile normale,
non potrebbe desumersi, secondo la Commissione, una correlazione tra i due tipi di prestazioni. Né potrebbe ritenersi che
la discriminazione sia obiettivamente necessaria per mantenere la coerenza tra le due tipologie di prestazioni.
26.
Pertanto la Commissione ritiene che la deroga di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva non sia applicabile alla
prestazione controversa.
V –
Valutazione
27.
Come ho sostenuto nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(12)
, in merito all’applicabilità della disposizione derogatoria di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva sulla parità
di trattamento, occorre distinguere il fatto che essa vale, da un lato, per le pensioni di vecchiaia o di fine lavoro e, dall’altro,
per le eventuali conseguenze su altre prestazioni derivanti dalla fissazione dell’età pensionabile. Tale disposizione derogatoria
deve, pertanto, essere analizzata in due tappe. Dapprima, occorre qualificare la prestazione controversa ed eventualmente
definire i pertinenti criteri di diritto comunitario. Solo se si ritiene che non si tratti di una pensione di vecchiaia o
di fine lavoro, bisogna verificare se la fissazione di un’età pensionabile differenziata ad opera della contestata legge nazionale
debba essere considerata come una conseguenza, sulla prestazione de qua, della fissazione lecita di un’età pensionabile differenziata.
28.
La qualificazione giuridica della prestazione controversa è, in ultima analisi, una valutazione di diritto interno che spetta
al giudice a quo. Tuttavia, tale valutazione deve essere effettuata in base a parametri di diritto comunitario, che è compito
della Corte indicare.
29.
Per poter stabilire a quale rischio corrisponda una prestazione, occorre definirne gli elementi caratteristici. Tali criteri
oggettivi dovrebbero consentire altresì di delimitare i diversi rischi tra loro. Così, nel caso di una «prestazione di vecchiaia»,
è condizione essenziale per aver diritto ad essa il compimento dell’età pensionabile prevista dalla legge. Per una «prestazione
di disoccupazione» è, invece, caratteristico il fatto che il beneficiario della prestazione non sia vincolato da un rapporto
di lavoro in atto, ma che vi sia da parte sua, in linea di principio, la disponibilità al reinserimento nella vita lavorativa,
il che risulta oggettivamente dal fatto che egli sia a disposizione dell’ufficio di collocamento quale persona in cerca di
lavoro
(13)
. La qualificazione di una prestazione può risultare problematica, allorché ─ come nel caso di specie ─ essa presenti caratteri
sia dell’uno che dell’altro rischio.
30.
La Corte si è pronunciata sull’interpretazione della disposizione derogatoria prevista all’art. 7, n. 1, della direttiva sulla
parità di trattamento, nella causa [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha stabilito che «dalla natura delle deroghe di cui all’art. 7, n. 1,
della direttiva, risulta che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente,
in materia di pensioni, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica
dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non
poteva disconoscere l’importanza»
(14)
.
31.
Per qualificare la prestazione qui controversa occorre fare riferimento ai criteri elaborati dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA].
In tale procedimento era stata posta la questione della compatibilità con il diritto comunitario di una legge nazionale austriaca
relativa alla pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro. A tal proposito la Corte ha stabilito
(15)
che «tale prestazione non può costituire una pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva,
il quale, secondo una giurisprudenza costante, è una disposizione derogatoria che, tenuto conto dell’importanza fondamentale
del principio della parità di trattamento, dev’essere interpretata restrittivamente»
(16)
. Inoltre, sebbene la concessione della detta prestazione fosse subordinata al raggiungimento di un determinato limite d’età,
restava il fatto che tale prestazione veniva concessa unicamente agli inabili al lavoro per malattia o altra infermità o difetto
fisico o mentale
(17)
.
32.
Il contenuto sostanziale di tali criteri può essere trasposto anche al presente caso. Sebbene un presupposto per percepire
la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione sia il raggiungimento di un determinato limite d’età, esso non è l’unico.
Oltre ad esso rilevano ulteriori criteri. Il richiedente deve, tra l’altro, aver compiuto il periodo di carenza ai sensi dell’art. 236
ASVG, deve aver conseguito, alla data di riferimento, almeno 180 mensilità contributive di assicurazione obbligatoria nel
fondo pensionistico, e deve aver percepito, per almeno 52 settimane nel corso dei quindici mesi precedenti la data di riferimento,
una prestazione pecuniaria dal fondo assicurativo per i disoccupati.
33.
Come correttamente sostenuto dal giudice a quo, dalla Commissione e dall’attore, il criterio caratterizzante la prestazione
in esame non è il raggiungimento di un determinato limite d’età, bensì lo stato di disoccupazione. La pensione di vecchiaia
anticipata per disoccupazione ha lo scopo di anticipare l’accesso alla pensione di vecchiaia in tutti quei casi in cui il
reinserimento dell’assicurato nel mondo del lavoro sia difficile o impossibile per ragioni di età, malattia e altro. Tale
difficoltà al reinserimento si manifesta anche nel fatto che l’assicurato ha già percepito per un periodo di 52 settimane
una prestazione pecuniaria dal fondo assicurativo per i disoccupati. La pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
rappresenta, pertanto, un sostegno transitorio per disoccupati in età avanzata che li accompagna fino al conseguimento della
pensione di vecchiaia. Essa tiene conto, in particolare, del fatto che la possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro
dipende in modo significativo da quando l’interessato raggiungerà l’età pensionabile normale. Inoltre, la pensione di vecchiaia
anticipata per disoccupazione ha lo scopo di evitare che i soggetti interessati, poco prima del conseguimento della normale
pensione di vecchiaia, siano costretti a ricorrere all’assistenza sociale.
34.
La Corte, nella sentenza nella causa Molenaar
(18)
, ha sostenuto che per la valutazione di una prestazione non è decisiva la sua qualificazione in base alla relativa normativa
nazionale, bensì la finalità di tale prestazione. I presupposti necessari per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata
per disoccupazione e le ragioni della sua introduzione dimostrano che il criterio caratterizzante la prestazione è lo stato
di disoccupazione. In casi simili
(19)
, nei quali si discuteva di prestazioni per il conseguimento delle quali il raggiungimento di un determinato limite di età
costituiva uno dei criteri
da soddisfare
, ma non il criterio
caratterizzante
la prestazione, la Corte ha deciso che prestazioni di tal tipo non possono essere qualificate come pensioni di vecchiaia
o di fine lavoro ai sensi della direttiva 79/7. Pertanto, anche la prestazione qui controversa non costituisce una pensione
di vecchiaia o di fine lavoro ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva sulla parità di trattamento.
35.
Qui di seguito occorre verificare se la prestazione de qua possa rientrare nella nozione di «conseguenze che possono derivarne
per altre prestazioni» ai sensi del citato art. 7.
36.
Con questa espressione l’ambito delle deroghe consentite viene limitato a quelle discriminazioni esistenti in altri regimi
di prestazioni che siano
necessariamente
ed
obiettivamente
collegate a tale limite di età differente. Ciò costituisce giurisprudenza costante della Corte. Un siffatto collegamento
sussiste se le dette discriminazioni sono oggettivamente necessarie o ad evitare di compromettere l’equilibrio finanziario
del sistema previdenziale o a garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni
(20)
. Anche la soluzione della questione se la discriminazione sia oggettivamente e necessariamente correlata alla fissazione
di un limite di età pensionabile diverso compete al giudice nazionale. Tuttavia, la Corte può fornire al giudice nazionale
indicazioni che devono rendergli possibile la decisione
(21)
.
37.
Nel presente caso, il pericolo di compromettere il sistema finanziario della previdenza sociale non può costituire un valido
argomento dal quale desumere una giustificazione della differente età d’accesso per gli uomini e per le donne alla pensione
di vecchiaia anticipata per disoccupazione. Infatti, come ha esposto il giudice a quo nella sua ordinanza, la percentuale
delle pensioni di vecchiaia anticipate per disoccupazione nel dicembre 2001 rappresentava appena l’1,2% del totale dei pagamenti
per le pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipate. Si deve, pertanto, condividere l’opinione del giudice a quo e della
Commissione, secondo cui l’eliminazione della controversa discriminazione non avrebbe pesanti conseguenze sull’equilibrio
finanziario del sistema previdenziale.
38.
Rimane ancora da verificare la questione della coerenza. A tal proposito si può richiamare la sentenza della Corte nella causa
Balestra
(22)
. In tale occasione la Corte ha stabilito che la discriminazione oggetto della causa principale presentava una «oggettiva
correlazione con la fissazione di un limite di età pensionabile diverso per le donne e gli uomini, derivante direttamente
dal fatto che tale limite è stato stabilito a 55 anni per le prime e a 60 per i secondi. Infatti la normativa, che si applica
sia agli uomini sia alle donne, consente loro di far valere il diritto al prepensionamento al massimo 5 anni prima del raggiungimento
del limite di età a cui maturano il diritto alla pensione di vecchiaia (...)». Trasferendo tale ragionamento al presente caso,
ciò significa che la differente età d’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione presenta una oggettiva
correlazione con l’età pensionabile, derivante dal fatto che sia gli uomini sia le donne possono richiedere la pensione di
vecchiaia anticipata per disoccupazione 3 anni e mezzo prima del raggiungimento della rispettiva età pensionabile normale.
Tale età è fissata, in [OSCURATO:PERSONA], a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
39.
Le prestazioni risultano, altresì, fra di loro necessariamente correlate. La pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione
ha la funzione di assicurare un reddito ad un soggetto che ha alle spalle un determinato periodo di disoccupazione e il cui
reinserimento nel mercato del lavoro risulta difficile o impossibile, ma che, tuttavia, non ha ancora raggiunto l’età pensionabile
normale
(23)
. Ciò risulta anche dal fatto che il giudice a quo, il governo austriaco e la Commissione hanno sostenuto che la pensione
di vecchiaia anticipata per disoccupazione rappresenta un sostegno transitorio per disoccupati in età avanzata che li accompagna
fino al raggiungimento dell’età pensionabile normale. Il governo austriaco ritiene che l’età d’accesso alla pensione anticipata
per disoccupazione presenti una correlazione obiettiva e necessaria con l’età d’accesso alla normale pensione, in quanto la
possibilità statistica di trovare un nuovo posto di lavoro dipende anche e soprattutto da quando l’assicurato (o l’assicurata)
maturerà il diritto alla normale pensione di vecchiaia. Di regola, infatti, i datori di lavoro sarebbero più restii ad avviare
un rapporto di lavoro con persone ormai prossime al raggiungimento dell’età pensionabile, piuttosto che con persone le quali
hanno invece ancora una lunga vita lavorativa dinanzi a sé. La misura del rischio che una persona non trovi più alcuna occupazione
fino al raggiungimento dell’età pensionabile normale dipenderebbe, pertanto, anche e soprattutto dal limite dell’età pensionabile
normale previsto per tale persona. Tale ragionamento risulta persuasivo.
40.
Tra le due prestazioni vi è correlazione anche per il fatto che, nel momento in cui l’interessato raggiunge l’età pensionabile
normale, al posto della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione subentra la normale pensione di vecchiaia. Nella
causa Graham la situazione era simile a quella del presente procedimento. A tal proposito la Corte ha stabilito
(24)
«che, dal momento che le prestazioni di invalidità hanno la funzione di sostituire il reddito ricavato dall’attività lavorativa,
nulla osta a che uno Stato membro preveda che esse cessino di essere corrisposte e vengano sostituite dalla pensione di fine
lavoro nel momento in cui i beneficiari smetterebbero comunque di lavorare, avendo raggiunto l’età pensionabile». Ciò significa
che anche nel presente caso ─ considerando che al momento del raggiungimento di una determinata età una prestazione sostituisce
l’altra ─ può rilevarsi una correlazione necessaria tra le due prestazioni.
41.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(25)
, alla quale le parti della causa principale hanno fatto ripetutamente riferimento, la Corte ha negato la coerenza tra la
pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro e la pensione di vecchiaia. Secondo il governo austriaco, i criteri
elaborati dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] relativamente al rapporto di coerenza tra le due prestazioni non possono essere
estesi al presente caso. Tale opinione va condivisa. Nella suddetta causa, infatti, il diritto alla pensione di vecchiaia
anticipata per inabilità al lavoro maturava, per le donne, all’età di 55 anni, vale a dire 5 anni prima del raggiungimento
dell’età pensionabile normale, per gli uomini, invece, all’età di 57 anni, vale a dire 8 anni prima del raggiungimento dell’età
pensionabile normale. Invece, come riferisce il giudice a quo, per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata
per disoccupazione era previsto, sia per gli uomini sia per le donne, lo stesso lasso di tempo precedente la rispettiva età
pensionabile normale. Come giustamente sottolinea il governo austriaco, l’età d’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
per disoccupazione era fissata per entrambi i sessi a cinque anni prima del raggiungimento della rispettiva età pensionabile
normale e, dopo il parallelo innalzamento d’età operato con la legge di riforma del diritto della previdenza sociale del 2000,
a tre anni e mezzo prima del raggiungimento di tale età.
42.
Sulla base di tali considerazioni si può, pertanto, trarre la conclusione che nel presente caso vi è coerenza tra il regime
della pensione di vecchiaia ed il regime della pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione.
VI –
Conclusione
43.
Propongo, quindi, alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] nel seguente modo:
«L’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE dev’essere interpretato nel senso che esso è applicabile ad una prestazione,
quale la pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione, per la quale la normativa nazionale stabilisce un’età pensionabile
diversa per gli uomini e per le donne».
1
–
Lingua originale: il tedesco.
2
–
GU 1979, L 6, pag. 24.
3
–
Nell’uso linguistico austriaco tale espressione indica l’«età pensionabile».
4
–
Non è del tutto chiaro perché, con decisione 5 dicembre 2000, l’istanza dell’attore sia stata respinta per il motivo che egli
non aveva ancora compiuto il 738° mese di vita. Infatti, in base a quanto riferito dal giudice a quo, l’età per l’accesso
alla pensione di vecchiaia anticipata per disoccupazione è stata gradualmente innalzata con la Sozialrechtsänderungsgesetz
2000 (legge di riforma del diritto della previdenza sociale del 2000), sicché solo a partire dall’ottobre 2002 essa è pari,
per gli uomini, al compimento del 738° mese di vita. Tale ambiguità, tuttavia, dovrà rimanere al margine dell’analisi del
presente caso, in quanto il giudice a quo nutre dubbi a livello generale sulla compatibilità della normativa in parola con
il diritto comunitario, nella parte in cui essa prevede una differente età d’accesso per gli uomini e per le donne.
5
–
V. sentenza 23 maggio 2000, causa C-104/98, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-3625, punto 25).
6
–
Sentenza 6 marzo 2003, causa C-466/00, Kaba (Racc. pag. I-2219, punti 40 e segg.).
7
–
Sentenza 23 maggio 2000, causa C-196/98, Hepple e a. (Racc. pag. I-3701, punto 23).
8
–
Cit. alla nota 5.
9
–
Cit. alla nota 5.
10
–
Sentenza 11 agosto 1995, causa C-92/94, Graham e a. (Racc. pag. I-2521).
11
–
Cit. alla nota 5.
12
–
Conclusioni presentate il 16 settembre 1999 nella causa C-104/98, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-3628, paragrafo 10).
13
–
Sentenze 20 febbraio 1997, causa C-88/95, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-869) e 25 febbraio 1999, causa C-320/95, Alvite
(Racc. pag. I-951).
14
–
V. sentenza 30 aprile 1998, cause riunite da C-377/96 a C-384/96, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-2105, punto 26).
15
–
[OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 21).
16
–
V. sentenze 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Racc. pag. I-1247, punto 8); 22 ottobre 1998, causa C-154/96, Wolfs
(Racc. pag. I-6173, punto 24), nonché sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 14, punto 25).
17
–
[OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punto 20).
18
–
Sentenza 5 marzo 1998, causa C- 160/96, Molenaar (Racc. pag. I-843, punto 19); nello stesso senso, sentenza 8 marzo 2001,
causa C- 215/99, Jauch (Racc. pag. I-1901, punto 25).
19
–
V. causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5), causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 13) e causa Alvite (cit. alla nota 13).
20
–
V., ad esempio, causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 5, punti 25 e 26), causa Thomas (cit. alla nota 16, punti 20 e 12), e causa
Graham (cit. alla nota 10, punti 11 e 12).
21
–
Sentenza 30 gennaio 1997, causa C-139/95, Balestra (Racc. pag. I-549, punto 39).
22
–
Cit. alla nota 21, punto 40.
23
–
V., sul punto, anche il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza nella causa Balestra (cit. alla nota 21, punto 41).
24
–
Sentenza Graham (cit. alla nota 10, punto 14).
25
–
Cit. alla nota 5.