Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 03783/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello d i Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007 .

La Corte rilevava che il primo giudice aveva erroneamente concesso - solo in motivazione e non nel dispositivo- la sospensione condizionale della pena considerando un precedente per il quale era stata applicata la pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione,e non di mesi otto come ritenuto dal T ribunale ; rilevava , inoltre, che la circostanza che l'imputato avesse commesso più reati omogenei sebbene ritenuti avvinti dalla continuazione era “ ostativa ” ad una prognosi favorevole circa l’astensione dalla commissione di nuovi reati.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione (art. 164 e ss. cod. pen): e la sospensione condizionale avrebbe potuto essere concessa considerato che la somma della pena inflitta per il reato in giudizio e di quella inflitta per il precedente vantato era di “due anni di reclusione”, ammontare non ostativo alla concessione del beneficio; deduceva inoltre che il reato contestato fosse prescrittoalla data del 31.10.2025, ovvero una data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

1.1. La doglianze i n merito alla mancata concessione della sospensione condizionale risultano invece inammissibili perché “aspecifiche”, il ricorrente si limita infatti a rilevare che la somma delle pena derivante dalle condanne vantate consentirebbe l’applicazione del beneficio, ma non critica, né si confronta, con la decisiva parte della motivazione della sentenza impugnata secondo cui la progressione criminosa rilevata era “ comunq u e ” ostativa all’effettuazione di una prognosi favorevole di astensione dalla consumazione di ulteriori delitti indispensabile per la concessione del beneficio invocato a prescindere dal contenimento delle condanne sotto la soglia dei due anni.

In materia il Collegio riafferma che l 'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato(Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 -01). 1.1.L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello.

Si rileva comunque che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 -01).

Nel caso in esame essendo il reato stato consumato il 13 settembre 2017, il termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 deve essere individuato nel 28 settembre 2026 e, dunque non risulta ancora decorso.

3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 20gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello d i Firenze confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007 . La Corte rilevava che il primo giudice aveva erroneamente concesso - solo in motivazione e non nel dispositivo- la sospensione condizionale della pena considerando un precedente per il quale era stata applicata la pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione,e non di mesi otto come ritenuto dal T ribunale ; rilevava , inoltre, che la circostanza che l'imputato avesse commesso più reati omogenei sebbene ritenuti avvinti dalla continuazione era “ ostativa ” ad una prognosi favorevole circa l’astensione dalla commissione di nuovi reati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione (art. 164 e ss. cod. pen): e la sospensione condizionale avrebbe potuto essere concessa considerato che la somma della pena inflitta per il reato in giudizio e di quella inflitta per il precedente vantato era di “due anni di reclusione”, ammontare non ostativo alla concessione del beneficio; deduceva inoltre che il reato contestato fosse prescrittoalla data del 31.10.2025, ovvero una data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. La doglianze i n merito alla mancata concessione della sospensione condizionale risultano invece inammissibili perché “aspecifiche”, il ricorrente si limita infatti a rilevare che la somma delle pena derivante dalle condanne vantate consentirebbe l’applicazione del beneficio, ma non critica, né si confronta, con la decisiva parte della motivazione della sentenza impugnata secondo cui la progressione criminosa rilevata era “ comunq u e ” ostativa all’effettuazione di una prognosi favorevole di astensione dalla consumazione di ulteriori delitti indispensabile per la concessione del beneficio invocato a prescindere dal contenimento delle condanne sotto la soglia dei due anni. In materia il Collegio riafferma che l 'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 -01). 1.1.L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello. Si rileva comunque che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 -01). Nel caso in esame essendo il reato stato consumato il 13 settembre 2017, il termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 deve essere individuato nel 28 settembre 2026 e, dunque non risulta ancora decorso. 3. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 20gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03783/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris