CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 336 (capo A), 61 n. 2 e 635, comma 2 (capo B) e 340 (capo C) cod. pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 336 cod. pen. per avere l'impugnata sentenza confermato la responsabilità dell'imputato in difetto di prova della finalizzazione della condotta alla coartazione del pubblico ufficiale e dell'elemento soggettivo del reato. Il comportamento dell'imputato ha costituito solo una reazione, pur esagerata, alla constatata indisponibilità della somma di cento euro, oggetto di bonifico effettuato sul suo conto banco posta e necessaria per far fronte ai suoi bisogni primari. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice di applicare la recidiva sulla base di un mero richiamo ai precedenti penali dell'imputato, omettendo di procedere alla doverosa verifica dell'esistenza di una relazione qualificata tra i reati contestati e quelli oggetto di condanna definitiva tale da fondare un giudizio di maggiore attitudine a delinquere dell'imputato. In ogni caso le modalità del fatto avrebbero giustificato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo introduce argomentazioni versate in fatto che esulano dalle censure ammissibili in sede di legittimità. Si intende sollecitare una diversa valutazione di circostanze di fatto già apprezzate dalla Corte territoriale che, nel confermare la pronuncia di condanna del giudice di primo grado, ha evidenziato come la condotta violenta e minacciosa dell'imputato fosse finalizzata ad ottenere dalla vicedirettrice dell'ufficio postale la consegna della somma di cento euro che, non essendo ancora disponibile sulla carta prepagata, non poteva essere ritirata, ed ha poi, con motivazione immune da censure. La Corte di appello ha, altresì, svalutato, con motivazione immune da censure, l'ulteriore argomentazione della difesa, incentrata sul difetto dell'elemento soggettivo del reato in ragione della condizione di "miseria" dell'imputato, ritenuta correttamente priva di rilievo scriminante. La conclusione cui è giunta la Corte è in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, Rv. 282666-01), trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024 Rv. 287598-02). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla mancata esclusione della recidiva, la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice richiamando le precedenti condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nell'anno 2014 e per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, commessi nell'anno 2016, di cui ha valorizzato l'indole comune ai reati contestati quale elemento sintomatico di una più accentuata colpevolezza e accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, indifferente alle ripetute condanne subite. Risulta, dunque, correttamente adempiuto lo specifico obbligo motivazionale che impone al giudice di dare conto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425-01). Quanto all'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione immune da censure con la quale il ricorso non si confronta, ha confermato la congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice avuto riguardo alle modalità dei fatti, al numero dei reati contestati ed ai precedenti penali dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa i delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro