CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: H684
Titolo CCNL: CCNL Promozione e Marketing
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL promozione e marketing
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: studi professionali
Parti datoriali: UCEI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: —
Scadenza: —
Stipula: 2026-04-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-242938
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242938
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL PROMOZIONE E MARKETING
CODICE CNEL: H684
Sottoscritto tra U.C.E.I. e CONFINTESA in data 08/04/2026
Premesse
Le Parti applicano il CCNL Promozione e Marketing, sottoscritto in data 20 maggio 2025.
In coerenza con il Titolo VI – Norme di organizzazione aziendale del lavoro, con il Titolo VII –
Trattamento economico e con il Titolo VIII – Previdenza assistenza e tutela della salute, le Parti
convengono di:
a) migliorare l'istituto dei permessi retribuiti (ROL) previsto all'art. 38;
b) aggiornare le tabelle retributive sulla base del divisore 173 e della paga oraria minima di
8,30 €;
c) introdurre la quattordicesima mensilità;
d) istituire la previdenza complementare mediante adesione al Fondo Pensione Aperto
Plurifonds (ITAS Vita S.p.A.);
e) adeguare la copertura sanitaria integrativa Seraphis al piano Oro.
Il presente Accordo Integrativo non modifica l'impianto generale del CCNL, ma integra
esclusivamente gli istituti sopra indicati.
Art. 1 – Oggetto e decorrenza
Il presente Accordo Integrativo disciplina:
1. L'aggiornamento dei Permessi Retribuiti (ROL);
2. La revisione delle tabelle retributive;
3. L'istituzione della quattordicesima mensilità;
4. L'istituzione della previdenza complementare;
5. L'adeguamento della copertura sanitaria integrativa.
La parte economica decorre dal 01/____/2026.
La parte normativa decorre dalla data di sottoscrizione.
Art. 2 – Permessi Retribuiti (ROL)
(Sostituisce integralmente la parte finale dell'art. 38 del CCNL)
1. Monte ore annuo
Ai lavoratori spettano 24 ore annue di permessi retribuiti (ROL), senza distinzione di livello o
qualifica.
2. Maturazione
Le ore maturano in quote mensili proporzionali. Per i lavoratori part-time la maturazione avviene
in misura proporzionale all'orario contrattuale.
3. Utilizzo
I ROL possono essere utilizzati: a ore o in gruppi di 4/8 ore; previo preavviso di 48 ore, salvo
comprovate urgenze; prioritariamente nei periodi di minor attività.
4. Residui e monetizzazione
Le ore non fruite entro il 31 dicembre sono liquidate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con
una maggiorazione del 10% rispetto alla retribuzione oraria in vigore.
5. Non assorbibilità
I ROL non sono assorbibili da superminimi individuali o altri trattamenti economici.
Art. 3 – Tabelle retributive
(Sostituisce integralmente l'art. 49 del CCNL per la parte economica)
Le Parti convengono che il divisore orario resta fissato a 173 e che la paga oraria minima non può
essere inferiore a 8,30 €, corrispondente a una retribuzione mensile minima di 1.435,90 €.
Nuova Tabella Retributiva Dipendenti
Livello Retribuzione mensile Paga oraria
6° 1.435,90 € 8,30 €
5° 1.551,00 € 8,96 €
4° 1.684,00 € 9,73 €
3° 1.835,00 € 10,60 €
2° 1.945,00 € 11,24 €
1° 2.060,00 € 11,90 €
Quadro 2.280,00 € 13,18 €
Nuova Tabella Retributiva Operatori di Vendita
Livello Retribuzione mensile Paga oraria
3ª Categoria 1.435,90 € 8,30 €
2ª Categoria 1.551,00 € 8,96 €
1ª Categoria 1.684,00 € 9,73 €
Art. 4 – Quattordicesima mensilità
(Integra il Titolo VII del CCNL con il seguente nuovo istituto)
1. Istituzione
A tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL spetta annualmente una quattordicesima
mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di erogazione.
2. Erogazione
La quattordicesima mensilità è corrisposta entro il mese di luglio di ogni anno, unitamente alla
retribuzione del mese di giugno o, in alternativa, con cedolino separato nel mese di luglio.
3. Maturazione
La quattordicesima mensilità matura per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nel
periodo 1° luglio – 30 giugno. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata come
mese intero.
4. Assenze
I periodi di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità obbligatorio, ferie e
permessi retribuiti sono utili ai fini della maturazione della quattordicesima. Non sono utili i
periodi di aspettativa non retribuita, congedo parentale facoltativo e sospensione del rapporto
senza retribuzione.
5. Cessazione del rapporto
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione, il lavoratore
ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati.
6. Regime transitorio
Per il primo anno di applicazione, la quattordicesima matura pro rata temporis dalla data di
decorrenza del presente Accordo Integrativo.
Art. 5 – Previdenza complementare
(Integra il Titolo VIII del CCNL con il seguente nuovo istituto)
1. Fondo pensione di riferimento
Le Parti individuano nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds , istituito e gestito da ITAS Vita
S.p.A. in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., lo strumento di previdenza complementare
per i lavoratori cui si applica il presente CCNL.
L'adesione avviene alle condizioni riservate previste dalla Convenzione Confintesa, che prevede
l'azzeramento del costo di adesione e condizioni agevolate sulle coperture accessorie (TCM e
LTC).
2. Contribuzione
La contribuzione al Fondo Pensione Aperto Plurifonds è così determinata:
a) Contributo a carico del datore di lavoro: 1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR.
b) Contributo a carico del lavoratore: 1,00% della retribuzione utile al calcolo del TFR, su base
volontaria.
c) TFR: il lavoratore può destinare al Fondo la quota di TFR maturando nella misura prevista dalla
normativa vigente.
3. Adesione
L'adesione al Fondo è su base volontaria per il lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a versare il
contributo di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono
al Fondo.
4. Scelta del comparto
Il lavoratore aderente sceglie il comparto di investimento tra quelli offerti dal Fondo (SecurITAS,
SerenITAS, SolidITAS, AequITAS, ActivITAS) in relazione al proprio profilo di rischio e
all'orizzonte temporale. In assenza di scelta, si applica il compart o SerenITAS (profilo medio-
basso).
5. Deducibilità fiscale
I contributi versati al Fondo, sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, sono deducibili dal reddito
complessivo fino a 5.164,57 € annui ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005. La
tassazione sulle prestazioni finali è compresa tra il 15% e i l 9% in funzione degli anni di
partecipazione.
6. Informativa
Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori la Nota Informativa, il
Regolamento e le Condizioni Generali del Fondo. L'adesione avviene presso le agenzie ITAS
convenzionate con Confintesa o tramite il referente dedicato (confintesa@benacquista.it).
Art. 6 – Assistenza sanitaria integrativa
(Modifica l'art. 9 del CCNL nella parte relativa alla Gestione Speciale)
1. Piano sanitario obbligatorio
Le Parti convengono di elevare il livello minimo obbligatorio di assistenza sanitaria integrativa
dal piano base al piano Oro della Società di Mutuo Soccorso Seraphis, erogato in collaborazione
con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS.
2. Contribuzione
Il contributo mensile obbligatorio per la Gestione Speciale Seraphis – Piano Oro è fissato in 9,00
€ per dipendente, interamente a carico del datore di lavoro, da versarsi con le medesime modalità
previste dall'art. 9 del CCNL (bonifico bancario a Seraphis sul c/c intestato a Seraphis c/o
CREDITO EMILIANO SPA, IBAN IT46D0303203207010000701669).
3. Prestazioni garantite dal Piano Oro
Il Piano Oro comprende le seguenti aree di copertura:
Argento Oro Platino Note
Costo/mese 4,00 € 9,00 € 17,00 € A carico azienda
Ricovero ✓ ✓ ✓ 50 €/giorno
Interventi chirurgici — ✓ ✓ Fino a 10.000 €
Visite specialistiche — ✓ ✓ 80% ticket / 50%
priv.
Odontoiatria — — ✓ Fino a 1.000 €/anno
Maternità/Paternità — ✓ ✓ 200 €/anno x 3 anni
Sussidio decesso — ✓ ✓ Fino a 14.000 €
4. Piano superiore facoltativo
Il datore di lavoro può, in sede di contrattazione aziendale o individuale, adottare il piano Platino
(17,00 €/mese per dipendente), che include in aggiunta: odontoiatria convenzionata fino a 1.000
€/anno e lenti da vista/protesi.
5. Copertura IMA
Tutti i piani (Argento, Oro, Platino) includono la copertura IMA (Immediata Assistenza Medica):
consulenza medica telefonica, invio medico/ambulanza, rimpatrio sanitario, assistenza
infermieristica post-ricovero, baby-sitter, consegna farmaci a domicilio, assistenza ai minori.
6. Deducibilità
I contributi versati a Seraphis sono deducibili fino a 3.615,20 €/anno per dipendente ai sensi
dell'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. Le somme destinate ai piani sanitari non concorrono alla
formazione del TFR né a oneri previdenziali.
Art. 7 – Deposito e pubblicità
Il presente Accordo Integrativo è depositato presso il CNEL per l'aggiornamento del codice
contratto e pubblicato sui siti delle Parti.
Art. 8 – Salvaguardie
Restano ferme le tutele di legge, le condizioni di miglior favore previste dal CCNL e gli eventuali
accordi aziendali vigenti.
Art. 9 – Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze indicate
agli articoli precedenti.
Firme
Per CONFINTESA
Il Segretario Generale
Francesco Prudenzano
Per U.C.E.I.
Il Presidente Nazionale
Gabriele Tullio