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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05724/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cid fst ro PIA) 'Le FitAivce -Sc,9 L A...R-4, (7. „tekro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che in data 18/7/2024 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale cittadino che in data 13/2/2024 lo aveva riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione aggravata ed estorsione continuata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.

L'ordinanza della Corte di Appello si fondava sul rilievo che all'atto di appello difettava della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 co. 1 ter e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 2.

A sostegno del ricorsofla difesa del Marchio ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver ritenuto l'ordinanza impugnata sufficiente la dichiarazione ed elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, non potendosi nemmeno ritenere applicabile l'art. 591 co. 1-quater cod. proc. pen., atteso che in data 24/11/2022, in sede di interrogatorio di garanzia, il Marchio aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e che erroneamente era stato, poi, dichiarato assente, nonostante la sua presenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale era stato anche sottoposto ad esame.

Ha rilevato la difesa che, nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (così Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 11/01/2024, richiamata nel ricorso).

Con motivi aggiunti depositati in data 8/11/2024 il ricorrente ha chiesto attendersi il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite in data 24/10/2024 ed ha ulteriormente dedotto che nell'ordinanza impugnata non vi è alcun accenno al documento allegato all'atto di appello e materialmente sottoscritto dal Marchio, da ritenersi una procura speciale con indicazione di "un indirizzo dell'imputato ... corrispondente alla sua residenza anagrafica".

In data 15/11/2024 il difensore del ricorrente ha depositato richiesta di trattazione orale, disattesa con provvedimento del Presidente di sezione che ha disposto la trattazione orale dei soli procedimenti per i quali la richiesta era pervenuta entro il termine dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 611 comma 1-bis lett. a)cod. proc. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che, in tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell'imputato in difetto delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, Rv. 286815), come avvenuto nel caso di specie, atteso che il Marchio è stato dichiarato assente nonostante avesse presenziato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Conseguentemente, deve riconoscersi l'applicabilità dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. oggetto di recente pronuncia delle Sezioni Unite in data 24/10/2024, della quale non risulta ancora depositata la motivazione.

Secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, però, le Sezioni unite hanno dato soluzione al quesito loro sottoposto nel senso che « La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione>>.

Tale requisito, richiesto pertanto anche nel caso di specie, trattandosi di ricorso in appello proposto prima 24 agosto 2024, non risulta essere stato soddisfatto, in quanto l'atto di appello non conteneva nessuna indicazione - nemmeno per relationem - di una precedente dichiarazione di domicilio, e ad esso era allegato solo un atto di nomina del difensore, contenente non già la richiesta elezione di domicilio, bensì una mera indicazione di un "obbligo di dimora Marina (CZ) invia Chiaro" luogo che oggi si assume essere corrispondente alla sua residenza anagrafica.

Difettava, pertanto, "il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione", né può rilevare, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, la precisazione che nell'interrogatorio di garanzia il Marchio ave lic effettuato elezione di domicilio, trattandosi di precisazione effettuata non già con il ricorso in appello o atto a questo allegato, bensì solo con il ricorso in esame.

Conseguentemente, nessuna violazione di legge può riconoscersi nel provvedimento impugnato.

La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cid fst ro PIA) 'Le FitAivce -Sc,9 L A...R-4, (7. „tekro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che in data 18/7/2024 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale cittadino che in data 13/2/2024 lo aveva riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione aggravata ed estorsione continuata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'ordinanza della Corte di Appello si fondava sul rilievo che all'atto di appello difettava della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e richiesta a pena di inammissibilità dagli artt. 581 co. 1 ter e 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. 2. A sostegno del ricorsofla difesa del Marchio ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non aver ritenuto l'ordinanza impugnata sufficiente la dichiarazione ed elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, non potendosi nemmeno ritenere applicabile l'art. 591 co. 1-quater cod. proc. pen., atteso che in data 24/11/2022, in sede di interrogatorio di garanzia, il Marchio aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore e che erroneamente era stato, poi, dichiarato assente, nonostante la sua presenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso della quale era stato anche sottoposto ad esame. Ha rilevato la difesa che, nel caso di imputato non processato "in absentia", la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (così Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 11/01/2024, richiamata nel ricorso). Con motivi aggiunti depositati in data 8/11/2024 il ricorrente ha chiesto attendersi il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite in data 24/10/2024 ed ha ulteriormente dedotto che nell'ordinanza impugnata non vi è alcun accenno al documento allegato all'atto di appello e materialmente sottoscritto dal Marchio, da ritenersi una procura speciale con indicazione di "un indirizzo dell'imputato ... corrispondente alla sua residenza anagrafica". In data 15/11/2024 il difensore del ricorrente ha depositato richiesta di trattazione orale, disattesa con provvedimento del Presidente di sezione che ha disposto la trattazione orale dei soli procedimenti per i quali la richiesta era pervenuta entro il termine dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 611 comma 1-bis lett. a)cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che, in tema di impugnazioni, la disposizione di cui all'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen. non si applica se il processo si è svolto in assenza dell'imputato in difetto delle condizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, Rv. 286815), come avvenuto nel caso di specie, atteso che il Marchio è stato dichiarato assente nonostante avesse presenziato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Conseguentemente, deve riconoscersi l'applicabilità dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. oggetto di recente pronuncia delle Sezioni Unite in data 24/10/2024, della quale non risulta ancora depositata la motivazione. Secondo l'informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, però, le Sezioni unite hanno dato soluzione al quesito loro sottoposto nel senso che « La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione>>. Tale requisito, richiesto pertanto anche nel caso di specie, trattandosi di ricorso in appello proposto prima 24 agosto 2024, non risulta essere stato soddisfatto, in quanto l'atto di appello non conteneva nessuna indicazione - nemmeno per relationem - di una precedente dichiarazione di domicilio, e ad esso era allegato solo un atto di nomina del difensore, contenente non già la richiesta elezione di domicilio, bensì una mera indicazione di un "obbligo di dimora Marina (CZ) invia Chiaro" luogo che oggi si assume essere corrispondente alla sua residenza anagrafica. Difettava, pertanto, "il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione", né può rilevare, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, la precisazione che nell'interrogatorio di garanzia il Marchio ave lic effettuato elezione di domicilio, trattandosi di precisazione effettuata non già con il ricorso in appello o atto a questo allegato, bensì solo con il ricorso in esame. Conseguentemente, nessuna violazione di legge può riconoscersi nel provvedimento impugnato. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Decreto Cassazione n. 05724/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris