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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03225/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27517-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27517/2017 Cron.

Rep.

Ud. 24/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1155/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2017 R.G.N. 1721/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 27517/17 Rilevatoche: Con sentenza del 12.6.2017 n. 1155 , l a Corte d’appello di Milano respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92, a decorrere dall’1.12.12, in particolare, il primo giudice aveva ritenuto che non si applicasse al ricorrente – in quanto pacificamente invalido all’80% - il differimento di dodici mesi dell’accesso alla pensione (cd. finestra), disposto dall’art. 12 del DL n. 78/10 convertito nella legge n. 122/10 e ciò, in quanto, l’art. 8 comma 1 del d.lgs. 503/93 aveva espressamente esonerato gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’innalzamento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni, stabilito per gli uomini all’art. 1 del d.lgs. 503 cit.

Secondo il tribunale, la ratio dell’esonero disposto dall’art. 8 comma 1 era quella di favorire l’accesso alla pensione alla previgente soglia dei 60 anni per i soggetti gravemente invalidi, con disposizione di carattere eccezionale che avrebbe richiesto una deroga espressa ad opera della norma generale successivamente entrata in vigore.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] con con troricorso .

Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.

“finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata.

Infatti , ad avviso dell’Is tituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione valepure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accessoanticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd.

"finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); Atali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile.

La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27517-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27517/2017 Cron. Rep. Ud. 24/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1155/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2017 R.G.N. 1721/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 27517/17 Rilevatoche: Con sentenza del 12.6.2017 n. 1155 , l a Corte d’appello di Milano respingeva l’appello dell’Inpsavverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92, a decorrere dall’1.12.12, in particolare, il primo giudice aveva ritenuto che non si applicasse al ricorrente – in quanto pacificamente invalido all’80% - il differimento di dodici mesi dell’accesso alla pensione (cd. finestra), disposto dall’art. 12 del DL n. 78/10 convertito nella legge n. 122/10 e ciò, in quanto, l’art. 8 comma 1 del d.lgs. 503/93 aveva espressamente esonerato gli invalidi in misura non inferiore all’80% dall’innalzamento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni, stabilito per gli uomini all’art. 1 del d.lgs. 503 cit. Secondo il tribunale, la ratio dell’esonero disposto dall’art. 8 comma 1 era quella di favorire l’accesso alla pensione alla previgente soglia dei 60 anni per i soggetti gravemente invalidi, con disposizione di carattere eccezionale che avrebbe richiesto una deroga espressa ad opera della norma generale successivamente entrata in vigore. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] con con troricorso . Considerato che: Con ilmotivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti , ad avviso dell’Is tituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione valepure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accessoanticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 32591 del 2018; Cass. n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020); Atali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa compo
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