CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 1963
Cassazione n. 42305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/04/1963, avverso l'ordinanza in data 11/04/2022 del Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/04/2022 il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 21/03/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e di accesso abusivo a un sistema informatico. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Cestrone, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e vizio di motivazione per carenza. Nello specifico, sostengono che il Tribunale del riesame, all'esito dell'invocata espunzione dal compendio indiziario delle intercettazioni inutilizzabili, avrebbe fondato il provvedimento di conferma del titolo cautelare, in assenza di elementi indicativi del diretto coinvolgimento del prevenuto nella realizzazione del documento falso e nell'accesso al sistema informatico delle Dogane, sull'invio di una foto al coindagato [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto della conversazione telefonica intercorsa con l'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA], in cui si faceva cenno alla "fumata bianca", così, per un verso, valorizzando un elemento intrinsecamente equivoco e, per altro verso, travisando l'effettivo significato dell'interlocuzione. 2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di ritenuta inadeguatezza al loro contenimento di misure meno afflittive di quella autocustodiale. Assumono segnatamente che i giudici della cautela hanno ritenuto perduranti concrete esigenze preventive correlate al pericolo di condotte recidivanti in ragione della pendenza a carico dell'indagato di un unico procedimento, risalente e della cui natura non hanno fornito indicazioni di sorta, obliterando, oltretutto, la rilevante circostanza dell'avvenuto pensionamento dell'indagato. Aggiungono, inoltre, che non sarebbe stata in alcun modo argomentata l'affermata inadeguatezza al soddisfacimento delle esigenze di cautela di misure meno gravose degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e vizio di motivazione per carenza, sostenendo che il Tribunale del riesame, espunte dal compendio indiziario le intercettazioni valutate inutilizzabili, avrebbe di fatto fondato il provvedimento di conferma del titolo cautelare su elementi di scarso valore indiziario, quali l'invio, da parte del Cestrone, di una foto al coindagato [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa con l'altro coindagato [OSCURATO:PERSONA], in cui si faceva riferimento a una "fumata bianca", con conseguente erronea valorizzazione di un elemento palesemente equivoco e travisamento dell'effettivo significato dell'interlocuzione. Osserva al riguardo il Collegio che, al netto della dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, censura a sostegno della quale non risultano spese argomentazioni di sorta, appare di fatto prospettato, con il motivo di ricorso de quo, un mero vizio motivazionale del provvedimento gravato. Deve, tuttavia, porsi in rilievo che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità relativa ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, è preclusa alla Suprema Corte la revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la valutazione dello spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nei compiti esclusivi del giudice di merito. Ciò perché il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato in funzione della verifica della congruità delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione e dell'assenza di illogicità evidenti (in tal senso Sez. 2, n. 27866 del 17/09/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01 e Sez. F, n. 47748 dell'11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01). L'erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. - così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - è dunque rilevabile nel giudizio di cassazione solo allorquando si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non riguarda, invece, né la ricostruzione di fatti, né tantomeno l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei dati probatori, sicché risultano inammissibili censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano, in sostanza, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate nei gradi di merito (così Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948-01, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo e altro, Rv. 265244-01 e Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177-01).Alla luce di quanto testé posto in rilievo, appare evidente l'infondatezza dell'agitata doglianza, atteso che il Tribunale del riesame, con percorso argomentativo lineare e non manifestamente illogico, ha esposto con precisione le ragioni alla cui stregua ha concluso per la sussistenza di elementi indicativi del coinvolgimento del Cestrone nella falsificazione di un documento doganale e nell'accesso abusivo al sistema informatico protetto in uso all'Agenzia delle Dogane. In particolare, i giudici della cautela hanno desunto il pieno e consapevole coinvolgimento del prevenuto nella commissione di tali delitti dalla collocazione cronologica, nella sequela di comunicazioni telefoniche intercorse il 15/06/2018 tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di due condotte di certo ascrivibili al prevenuto, quali, in specie, l'invio al secondo, tramite whatsapp, della foto del documento doganale più volte menzionato, con linguaggio criptico, durante le citate comunicazioni e la successiva interlocuzione col primo, nel corso della quale costui riferiva del buon esito dell'operazione (il cenno alla "fumata bianca"). Orbene, a fronte di un argomentato in cui ci si è curati di individuare i diversi e convergenti fattori indizianti e di esplicitare le ragioni che inducono ad attribuire agli stessi l'anzidetta valenza, appare evidente l'infondatezza della censura con cui è contestato il vizio motivazionale, emergendo chiaramente che, con essa, si sollecita, di fatto, una rivalutazione degli elementi acquisiti in fase di indagini, radicalmente preclusa, per quanto detto, nel giudizio di legittimità. 3. Del tutto infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e di ritenuta inadeguatezza al soddisfacimento delle stesse di presidi meno gravosi di quello autocustodiale, sostenendo che il Tribunale del riesame ha valutato ricorrente il pericolo di reiterazione per la pendenza a carico dell'indagato di un unico e risalente procedimento, senza attribuire rilevanza al suo pensionamento medio tempore intervenuto e non ha argomentato in alcun modo l'affermata inidoneità al contenimento delle esigenze preventive di una misura di natura non restrittiva. Rileva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di impugnazione, il Tribunale distrettuale ha esposto, in maniera piana, lineare e del tutto priva di contraddizioni, le ragioni a fondamento della ritenuta perduranza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione, evidenziando, in specie, la non occasionalità dei fatti, attestata dal coinvolgimento dell'indagato in altri due procedimenti coevi, relativi ad analoghi reati, incardinati rispettivamente presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il n. 7657/2018 R.G.N.R. e presso il Tribunale di Napoli con il n. 20238/2018 R.G.N.R. Né assume rilievo la circostanza dell'avvenuto pensionamento del Cestrone, che si vorrebbe causativa del venir meno del pericolo di reiterazione, posto che la stessa non è stata prospettata al giudice gravato in sede di trattazione del riesame, sicché ne risulta preclusa la deduzione in questa fase, in quanto trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). Si ritiene, inoltre, che i giudici della cautela abbiano puntualmente indicato le ragioni che rendono inadeguata al soddisfacimento delle esigenze preventive una misura diversa da quella autocustodiale, evidenziando (in specie alla pag. 33 dell'ordinanza gravata) che il "contributo" dell'indagato alla perpetrazione degli illeciti ben potrebbe essere anche a distanza e non esige, comunque, la sua presenza negli spazi portuali o negli uffici doganali. Orbene, a fronte di tale un argomentato motivazionale, connotato da logicità, linearità e coerenza, le lamentazioni difensive appaiono del tutto generiche per indeterminatezza, incentrandosi su affermazioni la cui valenza assertiva risulta di lampante evidenza. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre