CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione in danno del dr. [OSCURATO:PERSONA], giudice del Tribunale di Viterbo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, con memoria in data 15 giugno 2021, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso, contestandone il preliminare vaglio di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti; - che, infatti, quanto al secondo motivo, la motivazione concernente la responsabilità si lascia apprezzare per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistenti sono i lamentati vizi argomentativi; i giudici hanno, infatti, valorizzato gli accertamenti del perito grafologo, che ha individuato significativi punti di concordanza tra la grafia dell'imputato e gli scritti vergati all'interno del bagno del Tribunale, nonché le dichiarazioni - nemmeno contestate dall'imputato - del dr. Romano, che venne messo a conoscenza da due avvocati del fatto che l'imputato distribuiva volantini diffamatori al di fuori dell'aula di udienza: il tutto in un contesto - ricco di ulteriori atteggiamenti ostili - caratterizzato dall'avversione di Arrabito nei confronti del giudice in questione, per via dei provvedimenti assunti nella causa che contrapponeva l'imputato al suo locatore; - che, quanto alla violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., eccepita con il terzo motivo, la Corte d'appello ha già spiegato come nessuna richiesta di audizione dei testi de relato fosse stata avanzata, di modo che nessuna nullità si è verificata; - che, infine, l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E: POStTATA [OSCURATO:PERSONA] I num 4~./L45ki I