CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2019
Cassazione n. 08730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5154-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 825/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha riformato la pronuncia della C IP di Genova, ove erano accolte parzialmente le ragioni dei contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso atto di classamento catastale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione articoli 17 e 20 r.d.l. n. 652/19,39; art. 1 d.m. 791/1994; art. 38 d.P.R: n. 917/1986; che con il secondo motivo si prospetta violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 3 1. n. 241/1990 e art. 7 1. n. 212/2000; che i motivi possono essere trattati congiuntamente; che, in via pregiudiziale di rito, il ricorso erariale assolve l'onere dell'autosufficienza, allegando l'atto impositivo; che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e Ric. 2020 n. 05154 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., 12777/2018; Cass., 31809/2018); che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, ritenendo che la motivazione dell'atto impositivo fosse inadeguata nonostante l'attribuzione della classificazione catastale sulla base di una mera valutazione degli elementi di fatto prospettati dai contribuenti; che, altresì, è inconferente il richiamo della gravata sentenza alla pronuncia della Consulta n. 249/2017, atteso che si occupa della diversa questione relativa al classamento delle c.d. "microzone"; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Liguria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di l