CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11885/2022 R.G. propostoda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), con domicilio digitaleex lege - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 479 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 5 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Ischia, il Comune di Forio e domandava il risarcimento dei danni arrecati al suo fondo da plurimi allagamenti di acque nere e bianche provenienti dall’impianto fognario dell’ente convenuto, asseritamente carente di adeguata manutenzione; il Comune di Forio chiamava in causa la [OSCURATO:PERSONA] ed Idrica - [OSCURATO:SOCIETA]., indicata come responsabile dell’impianto fognario, la quale a sua volta chiamava nel giudizio, in garanzia, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; il Tribunale adito, con la sentenza n. 15866 del 29/11/2014, accoglieva parzialmente la domanda attorea e, in base all’art. 2051 c.c., condannava il Comune a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 1.500,00, mentre respingeva la domanda di manleva svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed Idrica -E.V.I.; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione (in punto di liquidazione del danno); il Comune chiedeva il rigetto dell’appello e, in via subordinata, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA].; anche [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] partecipava al secondo grado e chiedeva il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti; con la sentenza n. 479 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’impugnazione e condannava il Comune di Forio al risarcimento dei danni in favore dell’appellante liquidati nella misura di Euro 75.512,61, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché alla rifusione dei costi del giudizio sostenuti dalle altre parti; la Corte territoriale dava atto della mancata proposizione di appello incidentale da parte del Comune, non potendosi considerare tale la domanda di manleva contenuta nella comparsa (comunque tardivamente depositata); avverso la predetta sentenza il Comune di Forio proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; resistevano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] ed Idrica -[OSCURATO:SOCIETA].; le parti controricorrenti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 , comma 1,c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 12 / 5 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo il Comune ricorrente deduce il vizio ex«art. 360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 343 comma 1 c.p.c. –436 comma 2, 112 e 113 c.p.c. art. 2697 c.c.»), per avere la Corte di merito dichiarato tardivo l’appello incidentale che, invece, sarebbe stato depositato entro il termine di cui all’art.343 c.p.c.; il motivo è inammissibile; il giudice d’appello ha formulato due affermazioni, ciascuna delle quali costituisce un’autonoma ratio decidendi: innanzitutto, si afferma che il Comune non ha proposto appello incidentale perché la «semplice memoria di costituzione» non era qualificabile come atto d’impugnazione; poi, si rileva che, in ogni caso, l’appello sarebbe stato tardivo e, come tale, inammissibile; la censura qui svolta riguarda solo la seconda statuizione della Corte territoriale e non incide, dunque, sulla prima, con conseguente inammissibilità del motivo; in ogni caso, per contrastare la prima ratio il ricorrente avrebbe dovuto riportare, in ossequio all’art. 366 c.p.c., il testo della propria comparsa, che è invece totalmente mancante nel ricorso; col secondo motivo il ricorrente deduce il vizio ex«art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.; artt. 1226 e 2697 c.c.»; il Comune sostiene che «la domanda giudiziale in primo grado si sviluppava senza che l’attore avesse fornito alcuna prova in ordine al danno», che il giudice d’appello aveva malamente liquidato il danno richiamandosi alla prima decisione e ad un’arbitraria liquidazione equitativa e che, senza domanda di parte, aveva rideterminato le spese di lite; il motivo è inammissibile e manifestamente infondato (e, come tale, comunque inammissibile exart. 360-bis c.p.c.) per plurime ragioni ; in primis, si censura la decisione di primo grado perché assunta in carenza di prove, ma l’oggetto del ricorso per cassazione può essere solo la pronuncia d’appello; poi,si contesta in maniera generica – in violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c. – la decisione del giudice di merito in ordine alla liquidazione delle spese, peraltro asserendo che non sono state adeguatamente valutate le prove senza considerare che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità; infine, si imputa alla Corte d’appello di avere errato nel riliquidare le spese di lite in esito all’appello, che tale questione non aveva posto, sebbene tale provvedimento sia –evidentemente – diretta e ovvia conseguenza della parziale riforma della decisione di primo grado (art. 336 c.p.c.); col terzo motivo il ricorrente deduce il vizio ex«art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 61; 113 c.p.c.; 2697 c.c. omesso esame del fatto decisivo per la decisione del giudizio –travisamento delle risultanze istruttorie», per avere la Corte d’appello disposto d’ufficio una consulenza tecnica e per aver mancato di esaminare un documento che «offre la prova decisiva dell’illegittimità della decisione finale»; anche questo motivo è inammissibilee manifestamente infondato (e, come tale, comunque inammissibile ex art. 360 - bis c.p.c.) per plurime ragioni; infatti, rientra nei poteri del giudice di merito disporre la consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio che non richiede la previa istanza di parte; inoltre, la valutazione delle risultanze della consulenza e del materiale probatorio spetta al giudice di merito ed è insindacabile dal giudice di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione; nel caso, il ricorrente nemmeno indica profili di incongruità della motivazione e tenta surrettiziamente di ottenere da questa Corte di legittimità una diversa valutazione delle prove; all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrent e a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione delle spese in favore ex art. 93 c.p.c. del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed Idrica - [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7 .000 ,00 per compensied Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge; condanna il ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] –con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. – le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello st