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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 05764/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla esclusione del dolo è genericamente versato secondo una rivalutazione del fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto all'ineccepibile motivazione della sentenza a riguardo; Rilevato, altresì, che la censura sul diniego delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in cosinderazione della duplice gravità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla esclusione del dolo è genericamente versato secondo una rivalutazione del fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto all'ineccepibile motivazione della sentenza a riguardo; Rilevato, altresì, che la censura sul diniego delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in cosinderazione della duplice gravità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Sentenza Cassazione n. 05764/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris