Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:94
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TO0613_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE e SRB (CRU)
(causa T-613/17)
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Irricevibilità manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2)
(v. punti 13, 14)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 19)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 20)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Comportamento omissivo di un’istituzione – Danno non riconducibile, quanto alla causa che lo ha determinato, a tale comportamento omissivo – Insussistenza di nesso causale
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 21)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Commissione europea, di [OSCURATO:PERSONA], SA, di [OSCURATO:PERSONA], SA, del sig. [OSCURATO:PERSONA], della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA], SL e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dal Comitato di risoluzione unico (SRB).
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Commissione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.
5)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] relative alle istanze di intervento.