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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:94
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TO0613_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE e SRB (CRU) (causa T-613/17) «Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Irricevibilità manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punti 13, 14)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 19)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 20)

4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Comportamento omissivo di un’istituzione – Danno non riconducibile, quanto alla causa che lo ha determinato, a tale comportamento omissivo – Insussistenza di nesso causale (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 21) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Commissione europea, di [OSCURATO:PERSONA], SA, di [OSCURATO:PERSONA], SA, del sig. [OSCURATO:PERSONA], della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA], SL e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Commissione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. 5) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TO0613_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 gennaio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE e SRB (CRU) (causa T-613/17) «Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Irricevibilità manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1-8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punti 13, 14) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 19) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 20) 4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Comportamento omissivo di un’istituzione – Danno non riconducibile, quanto alla causa che lo ha determinato, a tale comportamento omissivo – Insussistenza di nesso causale (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 21) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, della Commissione europea, di [OSCURATO:PERSONA], SA, di [OSCURATO:PERSONA], SA, del sig. [OSCURATO:PERSONA], della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA], SL e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Commissione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. 5) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] relative alle istanze di intervento.
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