CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 34943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12882/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., nonché unitamente rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso la quale è elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2 INT. A/7 -controricorrente- avverso lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1924/2017 depositata il 9/8/2017 (ORDINANZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3664/2017 depositata il 20/02/2018ex art. 348 bis c.p.c.) Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1924/2017 depositata il 9 agosto 2017, essendo stata pronunciata l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. con ordinanza della Corte d’appello di Venezian. 3664/2017 del 20 febbraio 2018. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Venezia accolse la domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con citazione del 3 marzo 2016, con cui era stata chiesta la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento del compenso professionale per l’attività svolta quale difensore della società in un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte d’appello di Venezia. Proposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lo stesso venne dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. con ordinanza della Corte d’appello di Venezia n. 3664/2017 del 20 febbr aio 2018, motivando, tra l’altro, quanto alla censura di “omessa pronuncia sull'inammissibilità del rito ordinario in favore di quello sommario ex art.702 bis c.p.c.”, che “il primo giudice correttamente riteneva di esaminare la domanda di pagamento dei compensi svolta dall'avvocato, dal momento che era stata dichiarata inammissibile quella dallo stesso azionata ai sensi dell'art.702 bis cpc per essere oggetto di controversia non solo il quantum ma anche l’an delle prestazioni”. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di Consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e dell'art. 702 bis c.p.c., l’erronea instaurazione del rito ordinario per il recupero dei crediti professionali dell'avvocato, la mancata pronuncia sul punto nella sentenza di primo grado (essendo stata la questione rilevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in sede di comparsa conclusionale) e l’erronea pronuncia di inammissibilità della Corte d'appello di Venezia, trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazionedell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1353 c.c. ed agli artt. 1362, 1363, 1371 c.c., nonché all'art. 1 D.M. 140/2012; l’erronea interpretazione della condizione contrattuale sospensiva, la manifesta illogicità e irragionevolezza della pronuncia di condanna con riguardo alla condizione presente nell'accordo scritto sul compenso dell'avvocato. Il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce la violazione degli artt. 1,4, 5 e 11 del D.M. 140/2012, l’erronea applicazione dei parametri forensi di cui al DM 140/2012 con riguardo allo scaglione di riferimento, la mancanza di motivazione e l’e rronea valutazione sul cumulo delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA], difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha tuttavia depositato in data 3 novembre 2022 dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrente difeso personalmente ex art. 86 c.p.c., non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camer