CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, rispondente alle doglianze difensive dell'appello e sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); osservato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e, trattandosi di disposizione di legge già in vigore al momento della deliberazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ot