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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25557/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il dif nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto con strappo - su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis, ha ridotto la pena a mesi sette e giorni tre di reclusione ed euro 178,00 di multa, dichiarando, nel resto, inammissibile l'appello per rinuncia agli altri motivi di gravame.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo un solo motivo, con cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio per l'eccessiva severità della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' consolidato il principio giurisprudenziale a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194) 1.1 Inoltre, va ricordato che, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 - dep. 04/02/2020,Ry. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,, dep. 2020, M., Rv. 278170).

1.2. Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso.

Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 26 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il dif nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto con strappo - su concorde richiesta delle parti, ex art. 599 bis, ha ridotto la pena a mesi sette e giorni tre di reclusione ed euro 178,00 di multa, dichiarando, nel resto, inammissibile l'appello per rinuncia agli altri motivi di gravame. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo un solo motivo, con cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio per l'eccessiva severità della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' consolidato il principio giurisprudenziale a tenore del quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194) 1.1 Inoltre, va ricordato che, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 - dep. 04/02/2020,Ry. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,, dep. 2020, M., Rv. 278170). 1.2. Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso. Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 26 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 25557/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris