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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33446/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a plurime fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza 16 luglio 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SERPA Giorgio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di minima entità, risulta manifestamente infondato in quanto la motivazione espressa dalla Corte territoriale si fonda sulla logica considerazione del carattere plurioffensivo del delitto di estorsione che determina la presenza di un danno patrimoniale complesso (Sez. 2, Sentenza n. 32234 del 16/10/2020 Rv. 280173 - 01) che il ricorrente nemmeno prende in considerazione.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a plurime fattispecie di estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza 16 luglio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SERPA Giorgio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di minima entità, risulta manifestamente infondato in quanto la motivazione espressa dalla Corte territoriale si fonda sulla logica considerazione del carattere plurioffensivo del delitto di estorsione che determina la presenza di un danno patrimoniale complesso (Sez. 2, Sentenza n. 32234 del 16/10/2020 Rv. 280173 - 01) che il ricorrente nemmeno prende in considerazione. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris