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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 00671/2026

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittonel R.G. al n. 14248 del 202 5 , proposto da : [OSCURATO:PERSONA], BRANGI Maria, GENOVESE Carmine, BORDA Giovanni, GENOVESE Filomena, GENOVESE Alfonso, LAMBERTI Raffaella, GENOVESE Francesco, GENOVESE Chiara, ERRA Francesco, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dalla C orte d’Appello di Salerno n. 447/2020,depositata il 29/04/2020.

Giurisdizione –Usi civici -[OSCURATO:PERSONA] RGN 14248/2020 Udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 settembre 2025; lette le conclusioni del la Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con procedimenti sommari di cognizione introdotti ex art. 702 - bis c.p.c., nello specifico , le persone fisiche ricorrenti (di cui in epigrafe) nel procedimento iscrittoal n.

R.G. 7292/2013 , nonché la Fecunditas societa' agricola s.r.l., nei procedimenti iscritti ai nn.

R.G. 2442/2016 e n. 2443/2016, fu evocato in giudizioil Comune di [OSCURATO:PERSONA] d inanzi al Tribunale di Salerno.

Quanto al ricorso proposto dalle persone fisiche, perché fosse: 1) accertatoil possesso e la proprietà dell’appezzamento di terreno, già gravato da uso civico del demanio “[OSCURATO:PERSONA]” in agro di [OSCURATO:PERSONA], rientrante nelComune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 9 e 10, l . n. 1766/1927, e degli artt. 29, 30 e 31 del regolamento di attuazione n. 332/1928; accertato che il canone di natura enfiteutica imposto sul tale fondo - esteso Ha 4.11.70 - era stato fissato dal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli -con ordinanza del 2 febbraio 1951- nella somma costante di £90.000 annue (pari ad € 46,48); 2) stabili to , ai sensi degli artt. 24, l. n. 1766/1927 e 33,r.d. n. 332/1928, che l’importo da versare al Comune di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di capitale di affrancazione del canone di natura enfiteutica pattuito in sede di legittimazione dell’occupazione del predetto compendio immobiliare, doveva corrisponderealla somma di £

1.800. 000 ( £ 90.000 per venti anni), pari ad €929,60, o a quella, maggiore o minore, che sarebbe stata determinata in corso di causa mediante una consulenza tecnica d’ufficio.

Quanto ai ricorsi proposti dalla società, per sentire : 1 a ) accertare e dichiarare di non essere tenuta ad adeguare, secondo gli indici Istat, il canone di natura enfiteutica di £90.000 annue (pari ad € 46,48) imposto dal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con ordinanza del 2 febbraio 1951 sui fondi di Ha. 4.61.90 e di Ha 4.56.60, siti in [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA].

RGN 14248/2020 2.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio introdotto dalle persone fisiche, contestò la fondatezza della domanda, chiedendo che il capitale di affranco fosse determinato mediante l’aggiornamento del canone all’effettiva realtà economica del fondo e che l’affrancazione fosse condizionata al suo pagamento nonché alla corresponsione dei canoni scaduti ed insoluti.

Non si costituì invece nei due procedimenti introdotti dalla società. 3.-Il Tribunale di Salerno,nel procedimento n. 7292/2013, accert ò che i ricorrenti erano legittimari del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA];che il canone di legittimazione aggiornato e dovuto dagli stessi pro quota corrispondeva ad €1.606,09; che il capitale di affrancazione dagli stessi dovuto pro quota ammontava ad €514.625,00, oltre ai canoni scaduti ed insoluti.

Relativamente ai due ricorsi introdotti dalla società ( 2442/2016 e n. 2443/2016), previa loro riunione, il medesimo Tribunale rigettòle domande proposte dalla società ricorrente. 4.-Gli attori del primo giudizioe la Fecunditas soc. agricola, con distinti appelli,impugnarono le ordinanz e emanat e dal Tribunale, denunciando la nullità dellestatuizioni per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in ogni caso, l’erronea assimilazione, da parte del Tribunale di Salerno, dell’istituto della legittimazione dell’occupazione di terre civiche a quello dell’enfiteusi, contestando, di conseguenza, la possibilità di procedere alla rivalutazione del canone annuo stabilito dal Commissario per la Liquidazione degli Usi civici ai fini della determinazione del capitale di affranco.

L’ente territoriale si costituì contestando le ragioni avverse. 5.-La Corte d’Appello, previa riunione dei giudizi, rigett ò le impugnazioni.Per quanto qui d’interesse, affermò la giurisdizione del giudice ordinario,atteso che il Tribunale di Salerno, con le pronunce appellate, aveva statuito sulle domande volte a contestare la rivalutazione dei canoni annui dovuti per la legittimazione dell’occupazione delle terre civiche del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l’ammontare dell’obbligazione.

Affermò che nelle controversie in cui i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici dovuti e la loro determinazione, appartengonoalla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell’art. 133, RGN 14248/2020 lett. b), d.lgs. n. 104/2010 (già art. 5, comma 2, legge n. 1034/1971).

In tali ipotesi, chiarì in motivazione , ad essere in discussione è il diritto soggettivo perfetto dei beneficiari di una concessione amministrativa (così definito ilprovvedimento emesso dal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927) a non essere sottoposti, da parte dell’ente pubblico, all’imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e a far valere l’eventuale intervenuto adempimento della relativa obbligazione.

Nel merito, ritenne infondata la tesi degli appellanti secondo i quali l’ordinanza commissariale di legittimazione dell’occupazione di terreni di uso civico del 2 febbraio 1951 aveva attribuito ai concessionari un diritto reale di piena proprietà dei fondi e non quello di enfiteusi, con conseguente preclusionedi assoggettamento a rivalutazione del canone previsto dall’art. 10 legge n. 1766/1927. 6.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di sei motivi di ricorso, cui ha resistito con controricorso il Comune di Montecorvino. 7.-Con ordinanza interlocutoria n. 1001/2025, depositata il 15 gennaio 2025, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, investita della presente controversia, in riferimento al quarto motivo di ricorso,ha avvertito che «un recente precedente (Sez.

Un., Sentenza n. 617 del 2021) ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie per certi versi analoga a quella in esame e, tuttavia, un altro precedente più risalente ha ritenuto appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia, nella quale i privati concessionari della legittimazione all'occupazione di terre di uso civico contestino la pretesa del comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi (Cass. civ., Sez.

Unite, 09/11/1994, n. 9286 vedi anche Cass. civ., Sez.

Unite, 08/08/1995, n. 8673).

La Sezione rimettente ha dunque affermato che «In sostanza è necessario stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone RGN 14248/2020 enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia».

Ha, pertanto , rilevato che la questione di giurisdizione sollevata dai ricorenti non rientra tra quelle che possono essere decise dalle Sezioni semplici, richiamando il principio s ec ondo il quale l’art . 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) e all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato» (Sez.

U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).

Ha dunque rimesso a questo consesso la decisione sulla questionedi giurisdizione. 8.-Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione della controversia alla Seconda Sezione civile in ordine agli altri motivi.Ciascuna delle parti ha depositato memorieillustrative.

All’esito dell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 la Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Assume carattere prioritario l’esame della questione di giurisdizione, sollevata dai ricorrenti con il quarto motivo, ragione per la quale la Seconda Sezione civile ha inteso rimettere sul punto la controversia alle Sezioni unite. 2.-Con il quarto motivo si denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell'art.133. lett. b), d. lgs. n.104/2010, già art.5. comma 2. della L. n. 1034/1971 ed art.37 c.p.c., in relazione all'art.360. nn. 1 e 3, c.p.c.».

RGN 14248/2020 Nel sintetizzare l’assunto dei ricorrenti, la sezione rimettente avverte che con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, «perché nella fattispecie non si contestava la richiesta del Comune a riscuotere il canone di natura enfiteutica, previsto nell'atto amministrativo di concessione della legittimazione della occupazione ex art. 9 e 10 della legge 1766/1927, ma la decisione del Tribunale che ha quantificato, con una diversa causale, sia il valore de l capitale fondiario che quello del canone di natura enfiteutica, in una misura maggiore di quella stabilita dal [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’attività svolta dal Tribunale con le ordinanze impugnate esulerebbe dalla competenza del [OSCURATO:PERSONA] perché modifica un elemento essenziale del provvedimento amministrativo di legittimazione reso nel 1951 dal Commissario liquidatore degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, a norma delle disposizioni ex artt. 9 e 10 della legge n 1766/27.

In definitiva nel caso di specie il Giudice ordinario poteva statuire solo in ordine all'esistenza dei diritti soggettivi derivanti dall'atto amministrativo.

Non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a verificare che la richiesta del Comune fosse conforme al decisum del provvedimento amministrativo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], avrebbe in tal modo deciso al di fuori della propria giurisdizione, in violazione dell'art.37 c.p.c. 2.-Il motivo è inammissibile. 2.1.-Questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, ha affermato che l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione(Sez.

U, 20 ottobre 2016, n. 21260; 24 settembre 2018, n. 22439; 31 dicembre 2018, n. 33685; 4 marzo 2019, n. 6281; cfr. anche 5 dicembre 2019, n. 31754). 2.2.-Il principio, che nella disciplina ora vigente ha trovato espressa collocazione nell’art. 37 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 142/2022, quanto alle controversie anteriori all’introduzione della modifica legislativa, qual è la presente, trova il proprio fondamento nella considerazione che «10.3. - Tanto l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 37 cod. proc. civ. quanto la lettera dell'art. 9 cod. proc. amm. e dell'art. 15 cod.

RGN 14248/2020 giust. cont. qualificano in termini di "capo" la statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza di primo grado che decide il merito della causa.

Si tratta di un aspetto non nuovo nel processo civile, ma che presenta elementi di continuità con l'esperienza delle sentenze non definitive su questioni, nelle quali -come la dottrina non ha mancato di rilevare - è isolabile una singola questione come contenuto di pronuncia: in esse, infatti, il "capo" non è corrispondente ad una domanda, ma si identifica, appunto, nella soluzione di una questione.

10.4. -Il "capo" sulla sussistenza della giurisdizione che accompagna la decisione sul merito è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un'apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione.

Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito. […].

Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza delproprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela » . (Sez.

U, 21260/2016, cit. ; 19 gennaio 2017, n. 1309)». 2.3.-Per le ragioni qui riportate, e condivise da questo Collegio, il quarto motivodel ricorso è, in definitiva , inammissibile. 3.-Il primo motivo di ricorso è così rubricato « Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. perché il Comune non ha difeso l'ammontare del canone di natura enfiteutica nella misura di euro 33.351,66 - richiesto con le diffide di pagamento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 9-07-2013 ma ha proposto una domanda di accertamento - per determinare un nuovo canone corrispondente al valore venale dei terreni all'attualità».

La Corte d’Appello avrebbe, quindi, violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’interpretare la domanda del Comune affermando che non avrebbe ampliatoil thema decidendum.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione ed errata applicazione degli artt. 112 - 167 e 702 bis c.p.c. per l’omessa pronuncia RGN 14248/2020 sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per tardività della costituzione, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c.»Con l’atto di appello, i ricorrenti avevano chiesto, in riforma dell'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n.7292/13 R.G.) la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di MontecorvinoRovella con la tardiva memoria del 19- 3 - 2014.

L'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del Comune comporterebbe un error in procedendo, ex art. 112 c.p.c.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n 4, c.p.c.

I ricorrenti, nell'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto di dichiarare dovuta solo la somma di lire 90.000 all'anno per il fondo di ettari quattro circa e di lire 1.800.000 il valore del capitale fondiario, quantificata in via definitiva dal provvedimento amministrativo del 1951.Il Tribunale ha invece determinato nella somma di € 514.625,00 il valore venale del capitale fondiario all'attualità e di €1.606,09 il canone annuo, al Comune - come se si fosse in presenza di affrancazione di enfiteusi rustiche previste dalla Legge n°607/66.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt.9 e 10 della l. n. 1766 del 1927 e dell'art.28, co.1, R.D. 332/1928 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.».

Il sesto motivo, proposto in via subordinata, è così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.» Il rigetto dei motivi d’appello dei ricorrenti paleserebbe una manifesta contraddittorietà della sentenza per l’incompatibilità giuridica tra le varie affermazioni con le quali la Corte d’appello ha giustificato in modo abnorme la sua decisione. 4.-Dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo, relativo alla questione di giurisdizione, la causa va restituita alla Seconda Sezione civile per l’esame degli altri motivisopra richiamati.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittonel R.G. al n. 14248 del 202 5 , proposto da : [OSCURATO:PERSONA], BRANGI Maria, GENOVESE Carmine, BORDA Giovanni, GENOVESE Filomena, GENOVESE Alfonso, LAMBERTI Raffaella, GENOVESE Francesco, GENOVESE Chiara, ERRA Francesco, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dalla C orte d’Appello di Salerno n. 447/2020,depositata il 29/04/2020. Giurisdizione –Usi civici -[OSCURATO:PERSONA] RGN 14248/2020 Udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 settembre 2025; lette le conclusioni del la Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con procedimenti sommari di cognizione introdotti ex art. 702 - bis c.p.c., nello specifico , le persone fisiche ricorrenti (di cui in epigrafe) nel procedimento iscrittoal n. R.G. 7292/2013 , nonché la Fecunditas societa' agricola s.r.l., nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 2442/2016 e n. 2443/2016, fu evocato in giudizioil Comune di [OSCURATO:PERSONA] d inanzi al Tribunale di Salerno. Quanto al ricorso proposto dalle persone fisiche, perché fosse: 1) accertatoil possesso e la proprietà dell’appezzamento di terreno, già gravato da uso civico del demanio “[OSCURATO:PERSONA]” in agro di [OSCURATO:PERSONA], rientrante nelComune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 9 e 10, l . n. 1766/1927, e degli artt. 29, 30 e 31 del regolamento di attuazione n. 332/1928; accertato che il canone di natura enfiteutica imposto sul tale fondo - esteso Ha 4.11.70 - era stato fissato dal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli -con ordinanza del 2 febbraio 1951- nella somma costante di £90.000 annue (pari ad € 46,48); 2) stabili to , ai sensi degli artt. 24, l. n. 1766/1927 e 33,r.d. n. 332/1928, che l’importo da versare al Comune di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di capitale di affrancazione del canone di natura enfiteutica pattuito in sede di legittimazione dell’occupazione del predetto compendio immobiliare, doveva corrisponderealla somma di £ 1.800. 000 ( £ 90.000 per venti anni), pari ad €929,60, o a quella, maggiore o minore, che sarebbe stata determinata in corso di causa mediante una consulenza tecnica d’ufficio. Quanto ai ricorsi proposti dalla società, per sentire : 1 a ) accertare e dichiarare di non essere tenuta ad adeguare, secondo gli indici Istat, il canone di natura enfiteutica di £90.000 annue (pari ad € 46,48) imposto dal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con ordinanza del 2 febbraio 1951 sui fondi di Ha. 4.61.90 e di Ha 4.56.60, siti in [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA]. RGN 14248/2020 2.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio introdotto dalle persone fisiche, contestò la fondatezza della domanda, chiedendo che il capitale di affranco fosse determinato mediante l’aggiornamento del canone all’effettiva realtà economica del fondo e che l’affrancazione fosse condizionata al suo pagamento nonché alla corresponsione dei canoni scaduti ed insoluti. Non si costituì invece nei due procedimenti introdotti dalla società. 3.-Il Tribunale di Salerno,nel procedimento n. 7292/2013, accert ò che i ricorrenti erano legittimari del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA];che il canone di legittimazione aggiornato e dovuto dagli stessi pro quota corrispondeva ad €1.606,09; che il capitale di affrancazione dagli stessi dovuto pro quota ammontava ad €514.625,00, oltre ai canoni scaduti ed insoluti. Relativamente ai due ricorsi introdotti dalla società ( 2442/2016 e n. 2443/2016), previa loro riunione, il medesimo Tribunale rigettòle domande proposte dalla società ricorrente. 4.-Gli attori del primo giudizioe la Fecunditas soc. agricola, con distinti appelli,impugnarono le ordinanz e emanat e dal Tribunale, denunciando la nullità dellestatuizioni per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in ogni caso, l’erronea assimilazione, da parte del Tribunale di Salerno, dell’istituto della legittimazione dell’occupazione di terre civiche a quello dell’enfiteusi, contestando, di conseguenza, la possibilità di procedere alla rivalutazione del canone annuo stabilito dal Commissario per la Liquidazione degli Usi civici ai fini della determinazione del capitale di affranco. L’ente territoriale si costituì contestando le ragioni avverse. 5.-La Corte d’Appello, previa riunione dei giudizi, rigett ò le impugnazioni.Per quanto qui d’interesse, affermò la giurisdizione del giudice ordinario,atteso che il Tribunale di Salerno, con le pronunce appellate, aveva statuito sulle domande volte a contestare la rivalutazione dei canoni annui dovuti per la legittimazione dell’occupazione delle terre civiche del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l’ammontare dell’obbligazione. Affermò che nelle controversie in cui i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici dovuti e la loro determinazione, appartengonoalla giurisdizione del giudice ordinario, a norma dell’art. 133, RGN 14248/2020 lett. b), d.lgs. n. 104/2010 (già art. 5, comma 2, legge n. 1034/1971). In tali ipotesi, chiarì in motivazione , ad essere in discussione è il diritto soggettivo perfetto dei beneficiari di una concessione amministrativa (così definito ilprovvedimento emesso dal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a norma degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927) a non essere sottoposti, da parte dell’ente pubblico, all’imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e a far valere l’eventuale intervenuto adempimento della relativa obbligazione. Nel merito, ritenne infondata la tesi degli appellanti secondo i quali l’ordinanza commissariale di legittimazione dell’occupazione di terreni di uso civico del 2 febbraio 1951 aveva attribuito ai concessionari un diritto reale di piena proprietà dei fondi e non quello di enfiteusi, con conseguente preclusionedi assoggettamento a rivalutazione del canone previsto dall’art. 10 legge n. 1766/1927. 6.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza sulla base di sei motivi di ricorso, cui ha resistito con controricorso il Comune di Montecorvino. 7.-Con ordinanza interlocutoria n. 1001/2025, depositata il 15 gennaio 2025, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, investita della presente controversia, in riferimento al quarto motivo di ricorso,ha avvertito che «un recente precedente (Sez. Un., Sentenza n. 617 del 2021) ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie per certi versi analoga a quella in esame e, tuttavia, un altro precedente più risalente ha ritenuto appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia, nella quale i privati concessionari della legittimazione all'occupazione di terre di uso civico contestino la pretesa del comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi (Cass. civ., Sez. Unite, 09/11/1994, n. 9286 vedi anche Cass. civ., Sez. Unite, 08/08/1995, n. 8673). La Sezione rimettente ha dunque affermato che «In sostanza è necessario stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone RGN 14248/2020 enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia». Ha, pertanto , rilevato che la questione di giurisdizione sollevata dai ricorenti non rientra tra quelle che possono essere decise dalle Sezioni semplici, richiamando il principio s ec ondo il quale l’art . 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) e all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato» (Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022). Ha dunque rimesso a questo consesso la decisione sulla questionedi giurisdizione. 8.-Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione della controversia alla Seconda Sezione civile in ordine agli altri motivi.Ciascuna delle parti ha depositato memorieillustrative. All’esito dell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 la Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Assume carattere prioritario l’esame della questione di giurisdizione, sollevata dai ricorrenti con il quarto motivo, ragione per la quale la Seconda Sezione civile ha inteso rimettere sul punto la controversia alle Sezioni unite. 2.-Con il quarto motivo si denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell'art.133. lett. b), d. lgs. n.104/2010, già art.5. comma 2. della L. n. 1034/1971 ed art.37 c.p.c., in relazione all'art.360. nn. 1 e 3, c.p.c.». RGN 14248/2020 Nel sintetizzare l’assunto dei ricorrenti, la sezione rimettente avverte che con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, «perché nella fattispecie non si contestava la richiesta del Comune a riscuotere il canone di natura enfiteutica, previsto nell'atto amministrativo di concessione della legittimazione della occupazione ex art. 9 e 10 della legge 1766/1927, ma la decisione del Tribunale che ha quantificato, con una diversa causale, sia il valore de l capitale fondiario che quello del canone di natura enfiteutica, in una misura maggiore di quella stabilita dal [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’attività svolta dal Tribunale con le ordinanze impugnate esulerebbe dalla competenza del [OSCURATO:PERSONA] perché modifica un elemento essenziale del provvedimento amministrativo di legittimazione reso nel 1951 dal Commissario liquidatore degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, a norma delle disposizioni ex artt. 9 e 10 della legge n 1766/27. In definitiva nel caso di specie il Giudice ordinario poteva statuire solo in ordine all'esistenza dei diritti soggettivi derivanti dall'atto amministrativo. Non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato a verificare che la richiesta del Comune fosse conforme al decisum del provvedimento amministrativo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA], avrebbe in tal modo deciso al di fuori della propria giurisdizione, in violazione dell'art.37 c.p.c. 2.-Il motivo è inammissibile. 2.1.-Questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, ha affermato che l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione(Sez. U, 20 ottobre 2016, n. 21260; 24 settembre 2018, n. 22439; 31 dicembre 2018, n. 33685; 4 marzo 2019, n. 6281; cfr. anche 5 dicembre 2019, n. 31754). 2.2.-Il principio, che nella disciplina ora vigente ha trovato espressa collocazione nell’art. 37 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 142/2022, quanto alle controversie anteriori all’introduzione della modifica legislativa, qual è la presente, trova il proprio fondamento nella considerazione che «10.3. - Tanto l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 37 cod. proc. civ. quanto la lettera dell'art. 9 cod. proc. amm. e dell'art. 15 cod. RGN 14248/2020 giust. cont. qualificano in termini di "capo" la statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza di primo grado che decide il merito della causa. Si tratta di un aspetto non nuovo nel processo civile, ma che presenta elementi di continuità con l'esperienza delle sentenze non definitive su questioni, nelle quali -come la dottrina non ha mancato di rilevare - è isolabile una singola questione come contenuto di pronuncia: in esse, infatti, il "capo" non è corrispondente ad una domanda, ma si identifica, appunto, nella soluzione di una questione. 10.4. -Il "capo" sulla sussistenza della giurisdizione che accompagna la decisione sul merito è non solo suscettibile di giudicato interno in mancanza di un'apposita attività di parte rivolta a denunciare con specifico motivo di gravame la carenza di giurisdizione. Esso si presenta altresì come termine di riferimento da cui desumere una soccombenza sulla questione di giurisdizione autonoma rispetto alla soccombenza sul merito. […]. Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza delproprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela » . (Sez. U, 21260/2016, cit. ; 19 gennaio 2017, n. 1309)». 2.3.-Per le ragioni qui riportate, e condivise da questo Collegio, il quarto motivodel ricorso è, in definitiva , inammissibile. 3.-Il primo motivo di ricorso è così rubricato « Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. perché il Comune non ha difeso l'ammontare del canone di natura enfiteutica nella misura di euro 33.351,66 - richiesto con le diffide di pagamento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 9-07-2013 ma ha proposto una domanda di accertamento - per determinare un nuovo canone corrispondente al valore venale dei terreni all'attualità». La Corte d’Appello avrebbe, quindi, violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’interpretare la domanda del Comune affermando che non avrebbe ampliatoil thema decidendum. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione ed errata applicazione degli artt. 112 - 167 e 702 bis c.p.c. per l’omessa pronuncia RGN 14248/2020 sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per tardività della costituzione, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c.»Con l’atto di appello, i ricorrenti avevano chiesto, in riforma dell'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n.7292/13 R.G.) la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di MontecorvinoRovella con la tardiva memoria del 19- 3 - 2014. L'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del Comune comporterebbe un error in procedendo, ex art. 112 c.p.c. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n 4, c.p.c. I ricorrenti, nell'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto di dichiarare dovuta solo la somma di lire 90.000 all'anno per il fondo di ettari quattro circa e di lire 1.800.000 il valore del capitale fondiario, quantificata in via definitiva dal provvedimento amministrativo del 1951.Il Tribunale ha invece determinato nella somma di € 514.625,00 il valore venale del capitale fondiario all'attualità e di €1.606,09 il canone annuo, al Comune - come se si fosse in presenza di affrancazione di enfiteusi rustiche previste dalla Legge n°607/66. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt.9 e 10 della l. n. 1766 del 1927 e dell'art.28, co.1, R.D. 332/1928 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.». Il sesto motivo, proposto in via subordinata, è così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.» Il rigetto dei motivi d’appello dei ricorrenti paleserebbe una manifesta contraddittorietà della sentenza per l’incompatibilità giuridica tra le varie affermazioni con le quali la Corte d’appello ha giustificato in modo abnorme la sua decisione. 4.-Dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo, relativo alla questione di giurisdizione, la causa va restituita alla Seconda Sezione civile per l’esame degli altri motivisopra richiamati. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 00671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris