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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 40425/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha depositato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod.proc.pen. con contestuale richiesta di sospensione dell'ordine dell'esecuzione e ripristino degli arresti domiciliari, rappresentando l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, in data 8 novembre 2025, in relazione alla condanna inflitta dalla Corte d'appello di Palermo, nel procedimento n. 16880/2020 RGNR e n. 3293/2024 Reg.

CDA, condanna per la quale era stato depositato ricorso per cassazione, in data 16 ottobre 2025, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], delegata dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], mediante deposito tramite pec alla Cancelleria della Corte d'appello di Palermo e che, successivamente, era stata data esecuzione dell'ordine di carcerazione con ingresso in carcere e che, a seguito di incarico ad un consulente informatico, era risultato il malfunzionamento del sistema di posta elettronica utilizzato per l'invio (Legalmail), sicchè il mancato deposito era dovuto ad un evento tecnico imprevedibile che costituirebbe caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen.

Sussistendo un impedimento non imputabile alla parte, chiede di essere rimesso in termini per impugnare.

L'istanza è stata trasmessa, in data 14 novembre 2025, dalla Corte di appello di Palermo alla Corte di Cassazione unitamente al ricorso per cassazione.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità della richiesta.

3. La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza.

4. Va preliminarmente operata la riqualificazione della domanda, che - alla stregua degli elementi in atti - non è definibile come rimessione in termini, posto che dalla prospettazione difensiva e dalla documentazione esibita dalla difesa, contesta nella sostanza la formazione del titolo esecutivo, come chiaramente evincibile dalla richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena con la carcerazione, sul rilevo che, per effetto del malfunzionamento del sistema Legalmail utilizzato per l'inoltro del ricorso per cassazione, era stato ritenuto erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione ed erroneamente era stato emesso ed eseguito l'ordine per la carcerazione.

La domanda è, dunque, rivolta all'accertamento della non esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., e in tali termini deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678) che deve essere individuato nella Corte d'appello di Palermo a cui gli atti vanno trasmessi.

A tale giudice deve altresì essere restituito il ricorso per cassazione irritualmente inviato dalla Cancellaria della Corte d'appello alla Corte di cassazione con il contestuale inoltro dell'istanza ex art. 175 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo competente a pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha depositato all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod.proc.pen. con contestuale richiesta di sospensione dell'ordine dell'esecuzione e ripristino degli arresti domiciliari, rappresentando l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, in data 8 novembre 2025, in relazione alla condanna inflitta dalla Corte d'appello di Palermo, nel procedimento n. 16880/2020 RGNR e n. 3293/2024 Reg. CDA, condanna per la quale era stato depositato ricorso per cassazione, in data 16 ottobre 2025, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], delegata dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], mediante deposito tramite pec alla Cancelleria della Corte d'appello di Palermo e che, successivamente, era stata data esecuzione dell'ordine di carcerazione con ingresso in carcere e che, a seguito di incarico ad un consulente informatico, era risultato il malfunzionamento del sistema di posta elettronica utilizzato per l'invio (Legalmail), sicchè il mancato deposito era dovuto ad un evento tecnico imprevedibile che costituirebbe caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen. Sussistendo un impedimento non imputabile alla parte, chiede di essere rimesso in termini per impugnare. L'istanza è stata trasmessa, in data 14 novembre 2025, dalla Corte di appello di Palermo alla Corte di Cassazione unitamente al ricorso per cassazione. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità della richiesta. 3. La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza. 4. Va preliminarmente operata la riqualificazione della domanda, che - alla stregua degli elementi in atti - non è definibile come rimessione in termini, posto che dalla prospettazione difensiva e dalla documentazione esibita dalla difesa, contesta nella sostanza la formazione del titolo esecutivo, come chiaramente evincibile dalla richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena con la carcerazione, sul rilevo che, per effetto del malfunzionamento del sistema Legalmail utilizzato per l'inoltro del ricorso per cassazione, era stato ritenuto erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione ed erroneamente era stato emesso ed eseguito l'ordine per la carcerazione. La domanda è, dunque, rivolta all'accertamento della non esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., e in tali termini deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678) che deve essere individuato nella Corte d'appello di Palermo a cui gli atti vanno trasmessi. A tale giudice deve altresì essere restituito il ricorso per cassazione irritualmente inviato dalla Cancellaria della Corte d'appello alla Corte di cassazione con il contestuale inoltro dell'istanza ex art. 175 cod.proc.pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo competente a pro
Sentenza Cassazione n. 40425/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris