CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico motivo sviluppato da [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la mancata applicazione dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., prospetta una violazione di legge che non si riscontra: invero, il ricorrente, dopo avere scelto di concordare la pena in riferimento anche al reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., oltre che in riferimento ai reati fiscali a lui contestati, con conseguente emissione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 2016, irrevocabile il 29 novembre 2017, ha preso atto che, nel separato processo, i concorrenti necessari di quel reato hanno ottenuto l'assoluzione per l'insussistenza del fatto con riguardo al reato associativo; - Considerato, però, come all'istanza di applicazione dell'effetto estensivo il giudice dell'esecuzione abbia correttamente obiettato che l'effetto estensivo presuppone la medesimezza della sentenza, in questo caso non sussistente (v. Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260445 - 01, per la precisazione che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione, nonché per l'indicazione dj quale potrebbe essere, nei congrui casi, il diverso rimedio che resta al concorrente condannato per reato poi individuato da altro pronuncia come insussistente); - Rilevato che - essendo risultato, il motivo, manifestamente privo di fondamento - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estensore I