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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 01533/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; \, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Oristano in data 31 marzo 2023, con cui Giar4ca [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexíes del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo, con un primo motivo, vizio della motivazione per aver il giudice di merito omesso di motivare in ordine alle censure circa la corretta funzionalità dell'apparecchio Alcotest 7110/MKIII; con un secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 379, commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e del decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990, poiché il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere provata la sussistenza della fattispecie delittuosa, nonostante la mancata sottoposizione dell'Alcotest 7110/MKIII alle necessarie verifiche periodiche; infine, con un terzo motivo, l'imputato lamenta la manifesta illogicità della motivazione per aver il giudice di appello dato rilievo ai sintomi tipici dello stato di ebbrezza alcolica, nonostante l'insussistenza di una corretta rilevazione etilometrica

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d'Appello ha ampiamente e correttamente motivato in ordine alla sottoposizione dell'apparecchio Alcotest 7110/MKIII alle prescritte verifiche periodiche, rilevando, quanto alle deduzioni difensive riproposte nella presente sede di legittimità, che: 1) l'etilometro era stato sottoposto a verifica periodica pochi mesi prima dell'accertamento compiuto sull'imputato; 2) il compimento della verifica periodica con esito positivo esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di malfunzionamento, neppure dedotto dal ricorrente; 3) il fatto che l'etilometro fosse stato, negli anni passati, sottoposto a riparazioni per rilevati guasti non inficia il regolare funzionamento all'atto dell'alcool test, in quanto alle riparazioni sono ritualmente seguite le periodiche verifiche positive menzionate in motivazione; 4) il fatto che le verifiche non siano state regolari non compromette comunque il regolare funzionamento, posto che, come esposto, l'esito dell'ultima verifica, eseguita pochi mesi prima dell'alcool test compiuto sull'imputato, aveva dato regolare esito positivo.

4. Quanto al secondo motivo, si rileva che non sono in contestazione la rituale omologazione dell'etilometro e che, quanto alla mancanza di visite periodiche specifiche da effettuarsi dopo la riparazione dell'apparecchio, di cui alla circolare ministeriale n.87 del 6 giugno 1991, la Corte territoriale segnala che l'etilometro era stato sottoposto a verifica dopo le riparazioni ( precisamente, alla riparazione del 27 dicembre 2013 era seguita la verifica del 18 marzo 2014 e alla riparazione del 13 luglio 2015 era seguita la verifica del 23 dicembre 2015, che non avevano riscontrato alcuna anomalia).

5. Va allora ricordato che, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sulla base di meri rilievi formali (cfr. (Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Berteli; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01).

Si è osservato in tale ultima pronuncia che la deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, risulta estranea a ogni previsione normativa e alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul punto si veda, in termini, Sez. 7, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non massimata).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento, nonostante le precedenti omesse verifiche, considerando dirimente a tal fine l'esito positivo della verifica eseguita pochi mesi prima della commissione del reato idoneo dunque a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro alla data in cui è stato eseguito l'accertamento, oltre che quello, altrettanto positivo, eseguito successivamente agli accertamenti sub iudice.

6. Il terzo motivo, attinente alla insufficienza delle manifestazioni sintomatiche, è parimenti manifestamente infondato alla luce delle considerazioni che precedono.

7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; \, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Oristano in data 31 marzo 2023, con cui Giar4ca [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexíes del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo, con un primo motivo, vizio della motivazione per aver il giudice di merito omesso di motivare in ordine alle censure circa la corretta funzionalità dell'apparecchio Alcotest 7110/MKIII; con un secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 379, commi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e del decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990, poiché il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere provata la sussistenza della fattispecie delittuosa, nonostante la mancata sottoposizione dell'Alcotest 7110/MKIII alle necessarie verifiche periodiche; infine, con un terzo motivo, l'imputato lamenta la manifesta illogicità della motivazione per aver il giudice di appello dato rilievo ai sintomi tipici dello stato di ebbrezza alcolica, nonostante l'insussistenza di una corretta rilevazione etilometrica 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha ampiamente e correttamente motivato in ordine alla sottoposizione dell'apparecchio Alcotest 7110/MKIII alle prescritte verifiche periodiche, rilevando, quanto alle deduzioni difensive riproposte nella presente sede di legittimità, che: 1) l'etilometro era stato sottoposto a verifica periodica pochi mesi prima dell'accertamento compiuto sull'imputato; 2) il compimento della verifica periodica con esito positivo esclude, pertanto, qualsiasi ipotesi di malfunzionamento, neppure dedotto dal ricorrente; 3) il fatto che l'etilometro fosse stato, negli anni passati, sottoposto a riparazioni per rilevati guasti non inficia il regolare funzionamento all'atto dell'alcool test, in quanto alle riparazioni sono ritualmente seguite le periodiche verifiche positive menzionate in motivazione; 4) il fatto che le verifiche non siano state regolari non compromette comunque il regolare funzionamento, posto che, come esposto, l'esito dell'ultima verifica, eseguita pochi mesi prima dell'alcool test compiuto sull'imputato, aveva dato regolare esito positivo. 4. Quanto al secondo motivo, si rileva che non sono in contestazione la rituale omologazione dell'etilometro e che, quanto alla mancanza di visite periodiche specifiche da effettuarsi dopo la riparazione dell'apparecchio, di cui alla circolare ministeriale n.87 del 6 giugno 1991, la Corte territoriale segnala che l'etilometro era stato sottoposto a verifica dopo le riparazioni ( precisamente, alla riparazione del 27 dicembre 2013 era seguita la verifica del 18 marzo 2014 e alla riparazione del 13 luglio 2015 era seguita la verifica del 23 dicembre 2015, che non avevano riscontrato alcuna anomalia). 5. Va allora ricordato che, in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sulla base di meri rilievi formali (cfr. (Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Berteli; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 - 01). Si è osservato in tale ultima pronuncia che la deduzione che la difesa vorrebbe trarre dalla c.d. taratura obbligatoria annuale degli etilometri, ossia che il regolare funzionamento del misuratore possa essere sempre messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale, risulta estranea a ogni previsione normativa e alle elementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul punto si veda, in termini, Sez. 7, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non massimata). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento, nonostante le precedenti omesse verifiche, considerando dirimente a tal fine l'esito positivo della verifica eseguita pochi mesi prima della commissione del reato idoneo dunque a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro alla data in cui è stato eseguito l'accertamento, oltre che quello, altrettanto positivo, eseguito successivamente agli accertamenti sub iudice. 6. Il terzo motivo, attinente alla insufficienza delle manifestazioni sintomatiche, è parimenti manifestamente infondato alla luce delle considerazioni che precedono. 7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila
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