CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le richieste della difesa, avv. P. Canevelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento anche dei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Perugia in funzione di giudice dell'esecuzione ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre gruppi di sentenze irrevocabili, indicate analiticamente a pag. 1 del provvedimento, accogliendo la richiesta per quelle indicate._ al gruppo A, rigettandola con riferimento ai reati di rapina aggravata in concorso commessa in Modena il 9 settembre 2011 ed il reato di rapina aggravata in concorso commessa in Fano il 14 settembre 2011 (gruppo B), nonché tra i reati di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso commessi in Vasanello (VT) in data 22 luglio 2015 e i reati di rapina aggravata, furto aggravato e falso commessi in [OSCURATO:PERSONA] (TR) il 24 agosto 2015 (gruppo C). Si evidenzia che i fatti per i quali è negata la continuazione sono commessi a distanza temporale (di oltre un anno per quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Montepulciano e di due anni per quelli risalenti agli anni 2011 e 2015), con collocazione geografica delle condotte diversa in quanto avvenuti in luoghi indicati come distanti tra loro e in zone diverse. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. P. Canevelli, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione della lege penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 3 e 27 Cost.2.1. Si deduce che la motivazione del rigetto fonda sull'esistenza di uno iato temporale rispetto alle successive condotte essendo fatti commessi nel 2011 e, poi, nel 2015. A parere del ricorrente, si trascura che tutti i reati sono rapine, identiche nelle finalità e negli obiettivi,e si trascura che, tra le due rapine di cui al gruppo B), i fatti sono stati commessi a distanza di quattro giorni l'uno dall'altro, mentre, per quelle di cui al gruppo C), queste sono state eseguite in un lasso temporale di un mese circa l'una dall'altra e la distanza temporale tra i luoghi dei fatti è minima. Inoltre, si ravvisa la contraddittorietà dell'avvenuto riconoscimento della continuazione tra alcuni fatti, distanti tra loro per uno spazio temporale maggiore (rapina commessa a Città di Castello il 3 ottobre 2018 e reati commessi in Fabriano e Urbania il 2 gennaio e il 16 gennaio 2019). 2.2. Con due motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2022 si denuncia mancanza di motivazione circa le ragioni del rigetto della continuazione tra le sentenze di cui ai gruppi B e C, posto che il giudice si è limitato a considerare la diversità dei luoghi di commissione non vicini tra loro. In particolare, si evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la richiesta di continuazione tra le sentenze di cui ai gruppi A e B dell'istanza. La motivazione, infatti, quando fa riferimento allo iato temporale di oltre due anni, come cesura dell'identità del disegno criminoso, si riferisce alle sentenze di tutti e tre i gruppi,e quindi la motivazione medesima non si attaglia alla richiesta di riconoscimento del vincolo tra quelle di cui ai soli gruppi A e B. La seconda argomentazione fonda sulla distanza geografica tra i luoghi di commissione dei fatti (commessi tra il 2011 e il 2015). relativamente alle sentenze dei gruppi B e C ; senza considerare che per il gruppo A era stata riconosciuta la sussistenza della continuazione anche per fatti commessi in luoghi meno prossimi rispetto ai luoghi di commissione dei fatti (Fano e Modena) per i quali vi è stato rigetto. 2.2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di contraddittorietà della motivazione che, per i reati di cui al gruppo A pur commessi in località diverse e non limitrofe, ha riconosciuto la continuazione respingendola per gli altri con esclusivo riferimento alla distanza tra i luoghi di commissione dei fatti. Si specifica che i fatti di cui al gruppo A sono commessi in luoghi compresi in diverse regioni con distanza massima tra loro di 66 chilometri, mentre gli altri luoghi di commissione dei fatti di cui ai gruppi B e C sono commessi in luoghi tra loro più prossimi (Vasanello e Narni). In definitiva, si tratta di rapine, tutte inserite nello stesso provvedimento di cumulo che ricomprende fatti tra loro già ritenuti in continuazione in sede di cognizione, utilizzando parametri del tutto sganciati dalla vicinanza geografica tra i luoghi di esecuzione dei fatti,:cionamentOdel tutto trascurato dal Giudice j dell'esecuzione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Ceniccola, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio. 3.1.La difesa, avv. S. D'Aloisi, in data 4 ottobre 2022, ha fatto pervenire) a mezzo deposito in Cancelleria, motivi aggiunti con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, nei limiti appresso indicati. 1.1. Si osserva che è noto che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione, come tale non sindacabile davanti alla Suprema Corte, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222). Deve essere, però, rilevato, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, che necessita, anche in sede di esecuzione, la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e rileva il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), gravando sul condannato, che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno. Va, inoltre, rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387)1 l'elevato arco di tempo, all'interno del quale sono stati commessi più reati, non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. Tanto, ovviamente, nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. 1.2.Tali essendo i principi ai quali il Collegio intende uniformarsi, si deve rilevare la contraddittorietà della motivazione in cui è incorso il Giudice dell'esecuzione. La pronuncia impugnata riconosce l'unicità del disegno criminoso tra h reato di furto e rapina,commessi in Città di Castello il 3 ottobre 2008Aquello di rapina aggravata, commessa in Pierantonio il 16 gennaio 2009 (continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione), con il reato di rapina in concorso, commesso in Fabriano. il 2 gennaio 2009,e quelli di rapina aggravata, lesioni e resistenza,commessi in Urbania il 16 gennaio 2009 (gruppo A), fatti commessi in luoghi geograficamente distanti, indicati come contigui temporalmente, valorizzando il dato temporale che, però, attiene ad un lasso di tempo maggiore rispetto a quello intercorrente rispetto ai reati di cui al gruppo B) (di cinque giorni). Il provvedimento impugnato ha, poi, valorizzato la distanza geografica tra i reati di cui al gruppo C), pari a 25 chilometri, laddove tutte le località in cui sono stati commessi i reati di cui al gruppo A), per cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione, sono maggiormente distanti tra loro (secondo la prospettazione difensiva, distanza pari a circa 60-70 chilometri). 2.Si impone, pertanto, l'annullamento della impugnata ordinanza, perché nel rispetto dei principi fissati nella parte motiva, nella piena autonomia del giudizio di merito, il Giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, rivaluti in sede di rinvio l'istanza, in relazione ai reati di cui alle sentenze indicate nei gruppi B) e C). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. fra i reati di cui alle sentenze indicate nei gruppi B) e C) e rinvia per nuovo giudizi