CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 08657/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domici l iat a presso il suo studio in Modena, via Bellini, 70/2 -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a. come mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- [OSCURATO:SOCIETA] . , già doBank s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Modena -controricorrente- Oggetto: fideiussione Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2006/2021,depositata il 3.8.2021, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con ricorso ex art. 702 bis l’attuale ricorrente conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di accertare la falsità delle firme raccolte dalla Banca apposte in calce al contratto di fideiussione del 1°.9.2006 in quanto apocrife e quindi a Lei non riferibili in alcun modo. Allegava, altresì, che la Banca aveva effettuato una illegittima segnalazione alla Centrale rischi per l’importo dalla garanzia rilasciata a favore di creazioni [OSCURATO:SOCIETA]. e che a seguito di tale segnalazione la società era fallita. Chiedeva pertanto la dichiarazione di nullità del predetto atto. 2.─Il Tribunale adito rigettava le domande.La sottoscrizione della Boschi era risultata apocrifa nell’ambito di un accertamento in sede penale su denuncia -querela della stessa ricorrente e pertanto il suddetto atto unilaterale era inopponibile e improduttivo di effetti nei suoi confronti. Tuttavia, la segnalazione alla centrale Rischi era stata effettuata sulla base di un'altra fideiussione del 23.7.2007 a garanzia sempre delle obbligazioni della società, la cui autenticità della firma era ugualmente stata accertata in sede penale. Tale scrittura assumeva la funzione di una ulteriore ed autonoma obbligazione fideiussoria in continuità con la precedente dalla stessa non sottoscritta, ma riconosciuta ed implicitamente ratificata. 3.─[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna . La Corte adita, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:a)la sottoscrizione della fideiussione del 23.7.2007 integra una fattispecie di rinnovazione della convenzione di garanzia valida ed efficace quantomeno a partire dalla data della sua sottoscrizione; b)l’atto contiene una clausola con esclusione esplicita di un’ipotesi novativa e con implicita rimozione del vizio invalidante della prima fideiussione; c) in ogni caso l’impegno fideiussorio del 23 luglio 2007 contiene un autonomo impegno fideiussorio; d) gli esiti probatori fanno escludere che la Loschi abbia sottoscritto il nuovo atto senza rendersi conto del suo contenuto e della sua inequivocabile intestazione; e) egualmente infondati i motivi inerenti al richiamo della prima fideiussione nella lettera di revoca degli affidamenti e al rigetto della domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione alla centrale rischi. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi. doValue (premettendo che [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –è società derivante dalla fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] 1473 s.p.a. in [OSCURATO:SOCIETA]. e contestuale conferimento del ramo d’azienda bancario nel [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. è stata fusa per incorporazione, con efficacia dal l° novembre 2010, in [OSCURATO:SOCIETA] e che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione [OSCURATO:SOCIETA]. è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, ed ha poi ha conferito a doBank S.p.A., oggi do [OSCURATO:SOCIETA]., ampia procura per l’amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti acquisiti dalla precedente operazione di cessione) ha presentato controricorsoed anche memoria.[OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all’art. 1230 c.c. La corte avrebbe errato nel ritenere la seconda fattispecie non novativa della precedente attribuendo alla clausola contrattuale un significato da quello che si dovrebbe evincere dal suo testo. 5.1─La censura espone una diversa ricostruzione dei fatti e della documentazione valutati in entrambi i giudizi nelle medesime modalità. Sostanzialmente ritiene che la volontà delle parti al momento della sottoscrizione della fideiussione del 23.7.2007 non fosse stata quella di creare una fidejussione nuova, ma di proseguire nella precedente del 1 °. 9 . 2006 introducendo alcune modifiche; nediscenderebbe l’applicabilità dell’art. 1230 c.c. e,quindi, la sua violazione. In realtà la censura presentavari profili di inammissibilità. La pretesa violazione dell’art. 1230 c.c. si fonda su una diversa interpretazione degli esiti istruttori che consente di delineare una diversa qualificazione dell’atto rispetto a quella su cui si fonda l’interpretazione della Corte. Ne consegue che le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021). A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022). Complessivamente si tratta di confutazione del risultato interpretativo del regolamento negoziale, che è ambito riservato al giudice del merito. 6.− Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n.3, c.p.c. in relazione agli artt. 1234 e 1423 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere la validità autonoma del secondo contratto poiché in sede di revoca degli affidamenti si fa riferimento alla prima fideiussione con firma apocrifa. 6.1─La censura è inammissibile e riproduce la doglianza già formulata in appello per la quale la corte, sul presupposto dell’iter interpretativo ed argomentativo dell’esistenza di una rinnovazione e non di una novazione, ha ritenuto irrilevante il richiamo alla prima fideiussione con firma apocrifa nella missiva di revoca degli affidamenti. La doglianza, così, imporrebbe un’indagine di merito sul presupposto di fatto preclusa in sede di legittimità. 7.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il