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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 07708/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 8753-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., giàMERIDIANA [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei Liquidatori pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2025NIUTTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 161/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il22/09/2021 R.G.N. 96/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8753/2022Numero di raccolta generale 7708/2026Data pubblicazione 30/03/20261.

La Corte di Appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari haaccolto l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione avversosentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in contraddittorio conil comandante [OSCURATO:PERSONA].2.

L’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazionecon cinque motivi; la società ha resistito con controricorso.3.

Successivamente il ricorrente ha depositato “atto dirinuncia al ricorso e al giudizio ex art. 390 c.p.c. per intervenutaconciliazione e transazione con compensazione delle spese”,rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hannodepositato verbale di conciliazione in sede sindacale in cui sonoregolate anche le spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.2.

Essa è produttiva di effetti in quanto espressamenteaccettata dalla controricorrente.3.

Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condannaalle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito lealtre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati conmandato speciale.4.

In conclusione, il presente giudizio di legittimità vadichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolodi contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupNpuomsertoi r egistro generale 8753/2022Numero sezionale 62/2026processuali.

Numero di raccolta generale 7708/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 8753-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., giàMERIDIANA [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei Liquidatori pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2025NIUTTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 161/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il22/09/2021 R.G.N. 96/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8753/2022Numero di raccolta generale 7708/2026Data pubblicazione 30/03/20261. La Corte di Appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari haaccolto l’appello della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione avversosentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in contraddittorio conil comandante [OSCURATO:PERSONA].2. L’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazionecon cinque motivi; la società ha resistito con controricorso.3. Successivamente il ricorrente ha depositato “atto dirinuncia al ricorso e al giudizio ex art. 390 c.p.c. per intervenutaconciliazione e transazione con compensazione delle spese”,rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hannodepositato verbale di conciliazione in sede sindacale in cui sonoregolate anche le spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale erispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulatain atto univocamente abdicativo, sicché deve trovareapplicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.2. Essa è produttiva di effetti in quanto espressamenteaccettata dalla controricorrente.3. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condannaalle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito lealtre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati conmandato speciale.4. In conclusione, il presente giudizio di legittimità vadichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolodi contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupNpuomsertoi r egistro generale 8753/2022Numero sezionale 62/2026processuali. Numero di raccolta generale 7708/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07708/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris