CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1595avverso la sentenza n. 633/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 665/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di L’Aquila accoglieva la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] di accertamento negativo dellaNumero registro generale 928/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 11049/2026Data pubblicazione 24/04/2026pretesa dell’Inps volta alla ripetizione dei ratei di assegnosociale indebitamente pagati per il periodo 1.1.2014-30.11.2015.Riteneva la Corte che, a fronte dei redditi comunicatidalla assistita nel 2013, e in particolare dei redditipercepiti dal marito che incidevano sul diritto all’assegnosociale, l’Inps avesse proceduto alla richiesta di recuperosolo nel 2017.Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoda memoria.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione efalsa applicazione degli artt.2033 c.c., 52 l. n.88/89, 13l. n.412/91, 3 l. n.335/95, per avere la Corte d’appelloritenuto l’intervenuta decadenza annuale, nonostantefosse stato richiesta la ripetizione in data 2.11.15.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha applicato alla fattispecie in esamel’art.52 l. n.88/89 senza considerare che oggetto dellaripetizione sono ratei di assegno sociale, ovvero unaprestazione a carattere non previdenziale maassistenziale, cui non si applica l’art.52 l. n.88/89(Cass.18820/21, Cass.23032/24).Numero registro generale 928/2021Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 11049/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte d’appello è perciò incorsa in falsa applicazionedell’art.52 cit., ritenendolo applicabile a una fattispeciedi indebito assistenziale che invece vi rimane estranea.La sentenza impugnata va in conclusione cassata conrinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, che si atterrà al suesposto principio didiritto nella decisione della causa e provvederà aliquidare le spese del presente giudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.3.26La PresidenteGabriella Marchese