CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 26192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento delvincolo della continuazione in executivis proposta nell’interesse diXXXXXXXXXXXtra i reati di cui alle sentenze compiutamente indicate nell’istanzaex art. 671 cod. proc. pen.A fondamento del rigetto, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha escluso l’applicabilitàdell’invocato regime di riconoscimento del vincolo della continuazione riservato altossicodipendente per le seguenti ragioni: ha ritenuto anzitutto il certificatorilasciato dall’A.S.P. di XXXXXXX di contenuto più assertivo che documentale e,quindi, neppure adeguatamente dimostrata la condizione di tossicodipendenza.Ha rilevato, in ogni caso, come detta condizione, di cui la difesa assumel’accertamento, sia stata certificata alla data del 21 febbraio 2024; mentre non èpossibile evincerne il dies ad quem, a fronte di reati risalenti all’anno 2020.Ha ritenuto, quindi, i reati commessi dal condannato refrattari allasussunzione nell’ambito di un unico ambito ideativo e, al contempo, del tuttiavulsi da possibili relazioni causali o anche soltanto occasionali con lo stato ditossicodipendenza (a tal fine ha fatto riferimento ai reati di evasione edanneggiamento del braccialetto elettronico, commissione indotta da liti familiari,e alla violazione di cui all’art. 75 commessa per “dissidi con la donna che loospitava”, che risultano espressione di una evidente estemporaneità delittuosa).2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXche denuncia i seguenti vizi esposti cumulativamente: violazione dell’art. 606,lett. b), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale in riferimento agli artt.81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., violazione dell’art. 606, lett. c), cod.proc. pen. in relazione all’art. 627 cod. proc. pen., violazione dell’art. 606, lett.e), cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità derivante dall’omessoesame di una prova decisiva ai fini del giudizio e violazione dell’art. 606, lett. e),cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Deduce il ricorrente che l’impugnata ordinanza non si è attenuta al vincolorescindente imposto da questa Corte con Sez. 5, n. 23190 del 29/04/2025, che,nell’annullare con rinvio con la precedente ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Caltanissetta del 15 novembre 2024 (a sua voltaproveniente da precedente annullamento con rinvio disposto da Cass., Sez. 1, n.26251 del 8/05/2024), aveva imposto l’onere di specificamente argomentare inmerito alle ragioni per cui le circostanze allegate – omogeneità delle violazioni,contiguità temporale, riconoscimento del vincolo in analoghe condizioni fattuali,tossicodipendenza – non consentano di ravvisare l’unicità del disegno criminoso.Ad avviso del ricorrente il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, senza attenersi a taliprincipi di diritto, ha sottovalutato: il quadro delle risultanze fattuali; lacondizione di tossicodipendente del ricorrente emergente da certificazionerilasciata da struttura sanitaria pubblica (A.S.P. di XXXXXXX); la naturaomogenea delle violazioni; il collegamento unitario e fattuale tra i reatiseparatamente giudicati; le ragioni sottese alla violazione della misura diprevenzione e all’allontanamento dall’abitazione per acquistare droga; elementiche – si deduce – per loro natura imponevano una valutazione espressa emotivata in ordine alla sussistenza o meno dell’unicità del disegno criminoso.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del7 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – i cui motivi articolati promiscuamente possono essere valutaticongiuntamente in quanto sovrapponibili – è infondato e deve essere rigettato.2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rettamente conformandosi al complessivovincolo del rinvio derivante da Sez. 5, n. 23190 del 29/04/2025, cit., haampiamente e congruamente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza ex art.671 cod. proc. pen., con riferimento a tutti gli indicatori dell’unicità delmedesimo disegno criminoso dedotti dal ricorrente e si è conformato aiconsolidati principi di questa Corte, secondo cui «il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01).Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire (o di escludere,come nella specie) l’unicità di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv cod.pen. è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità quando il convincimento giudiziale sia sorretto da una motivazioneadeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (tra le altre, Sez. 1,n. 33142 del 1/7/2025, I., non mass.; Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv.187740-01).Peraltro, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo,cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine alriconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati sianofrutto della medesima e preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto sel'imputato, in concomitanza della relativa commissione, fosse tossicodipendentee se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminosealla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, lemodalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, latipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lostato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato ditossicodipendenza. Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve esserevalutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso conriguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistanole altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (tra le altre, Sez. 2,n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).Si è altresì condivisibilmente affermato – e l’ordinanza impugnata ha fattoretta applicazione di tale principio – che la previsione normativa del parametro divalutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione delladisciplina del reato continuato non stabilisce una presunzione iuris tantum inordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro peracquistarla (tra le altre, Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391 -01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271 - 01).Pertanto, pur avendo l’anzidetta disposizione normativa valorizzatol’esigenza di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoriaquando i diversi reati siano stati commessi da un soggetto tossicodipendente, ilgiudice dell’esecuzione nel pronunciarsi a seguito di istanza di riconoscimento delvincolo della continuazione è chiamato a effettuare un completo e rigorosoaccertamento di tutti i concreti indicatori e a valorizzare gli stessi nelriconoscimento o meno del beneficio: lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi congli elementi addotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragionidell’esclusione, qualora gli elementi non siano espressivi di un medesimo disegnocriminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché non può - in quanto lanorma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielo consente -sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" delsoggetto tossicodipendente.In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affattointrodotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: ancheper tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reatisiano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra enucleato,come da ultimo, opportunamente, affermato da Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026,Catalano, non mass.3. Il ricorrente insiste nel ribadire che l’elemento dimostrativo dell'unicità didisegno criminoso sarebbe costituito dalla condizione di tossicodipendenza, come(asseritamente) certificata da struttura pubblica e deduce che la relativavalutazione psicologica avrebbe potuto e dovuto condurre a una diversadecisione, con conseguente decisività della prova non esaminata (pag. 5 ricorso).Ad onta dei rilievi difensivi, per lo più meramente contestativi e rivalutativi,il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ben valutato tale aspetto, rendendo una motivazioneadeguata e corretta e, pertanto, immune dai lamentati vizi.3.1. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] IP ha rilevato la mancanza di una prova certadella sussistenza di tale condizione, perché ha ritenuto il certificato rilasciatodall’ASP di XXXXXXX di contenuto più assertivo (“esso, infatti, menziona qualifonti di accertamento della peculiare condizione del paziente, una ‘valutazioneclinico-anamnestica, colloqui individuali, visita medica, colloqui sociali”: pagg.seconda e terza ord. imp.) che documentale (“non è dato sapere, invero, qualesia il ‘riscontro documentale’ citato nel predetto certificato”: pag. terza ord.imp.).Tale (prima) argomentazione appare corretta, logica, non apparente nécontraddittoria, in quanto basata sull’attenta disamina critica degli atti riversatinel fascicolo, la cui valutazione compete esclusivamente al giudicedell’esecuzione.3.2. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diCaltanissetta, oltre a non aver ritenuto adeguatamente dimostrata la condizionedi tossicodipendenza di cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’accertamento, ha in ogni casoaggiunto – con autonoma ratio decidendi autosufficiente a sorreggere il diniego–che tale condizione è stata certificata solo alla data del 21 febbraio 2024 mentrenon è possibile evincerne il dies ad quem, a fronte di reati risalenti all’anno 2020(pag. 3 ord. imp.).Il ricorrente non contesta efficacemente tali argomenti ma si limita adopporvi una propria, diversa valutazione, e non offre alcun elemento da cuidedurre che le varie condotte sono attuative di un unico e preordinato disegnocriminoso e non sono invece dovute ad una inclinazione a delinquere o una merascelta di vita, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in conformità alconsolidato principio secondo il quale la ricaduta nel reato e l'abitualità adelinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità diideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato(per tutte, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).3.3. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente eccepisce che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sisarebbe limitato ad una motivazione formale dello stato di tossicodipendenza inrealtà ma si tratta di rilievo puramente contestativo, perché l’impugnataordinanza ha ben spiegato che la (asserita) condizione di tossicodipendenza,quand’anche fosse provata e riferibile ai reati di cui all’istanza, non sarebbesufficiente a dimostrare la sussistenza dell’identità di disegno criminoso,mancando ogni altro elemento indicatore della preventiva programmazione ditutti i reati, al momento di consumazione del primo di essi. Ha infattimotivatamente escluso, dopo essersi soffermato sui distinti reati di evasione edanneggiamento del braccialetto elettronico (sentenza in data 25 marzo 2021 dicui al punto 3 dell’istanza) e di violazione ex art. 75 cod. antimafia (sentenza indata 8 giugno 2022 di cui al punto 4 dell’istanza; violazione ex art. 75 cit.:sentenza del 16 febbraio 2022 di cui al punto 2 della istanza), come essi sianoespressione di una evidente estemporaneità delittuosa, così come le altreviolazioni che hanno visto il ricorrente assente da casa in violazione del regimeprevenzionistico, che trascendono da “ogni necessità di approvvigionamentodella droga” (cfr. pagg. 2 e 3 ord. imp.). Tale assunto – ha aggiunto il Giudicedell’esecuzione – non è espressione di un mero intuizionismo giudiziale ma èbasato sulle stesse ammissioni del ricorrente, il quale, provando a giustificare leproprie violazioni sulla scorta dello stato di tossicodipendenza, ha resodichiarazioni spontanee (acquisite all’udienze del 4 marzo 2026) nelle quali, aproposito di una delle violazioni (quella commessa in data 28 agosto 2020), haaffermato espressamente di essersi recato, assieme al proprio fratello, pressol’abitazione della fidanzata non già allo scopo di procurarsi della sostanzastupefacente bensì al fine di condividere con gli astanti il crack che egli stesso,con il proprio fratello, si era poco prima procurato; aggiungeva peraltro il reo dinon avere reso tali dichiarazioni nel relativo procedimento penale per nonincorrere nell’imputazione di spaccio.Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione – con ragionata motivazione, tutt’altroche illogica o contraddittoria ed anche in questo caso articolata su due argomentiautonomi e convergenti – ha spiegato che, anche a voler dar credito alledichiarazioni tardive del prevenuto, non emerge comunque alcuna correlazioneeziopatogenetica tra l’asserita tossicodipendenza e la presunta cessione di drogaa terzi e che, in ogni caso, non esistono riscontri a tali dichiarazioni, ché anzi, alconverso, l’esito del controllo di polizia pare smentirle (pag. 4 ord. imp.).L'ordinanza si è così conformata ai principi dettati da questa Corte, secondocui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1,cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato ditossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che sianocollegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione» (Sez. 1,n. 32568 del 8/07/2025, A., non mass.).La condizione di tossicodipendenza – si è ripetutamente affermato – deveessere valutata come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato sianocollegati o da cui siano dipendenti (tra le altre, Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014,Iannella, Rv. 261490 - 01; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv.248124 - 01; Sez. 4, n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005 - 01).L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente la norma, valutandol'insussistenza di una simile relazione, ed anche sotto questo profilo il ricorrentenon si confronta adeguatamente con la motivazione, dal momento che lamentaun’omessa valutazione della propria tossicodipendenza, che invece è stata presain esame, ma non offre alcun elemento che dimostri, come apoditticamenteasserito, che tale condizione lo abbia determinato a compiere tutti gli illeciticontestati.Sul punto i rilievi difensivi sono per lo più generici e confutativi e le singolecondotte si rivelano – per come adeguatamente motivato dal Giudicedell’esecuzione – disomogenee e caratterizzati da modalità esecutive eterogeneetra loro, perciò riconducibili semplicemente alla proclività al delitto o ad ungenerico disegno criminoso, senza considerare che: le singole violazioni relativeall’assenza da casa in violazione del regime prevenzionistico si erano protratteper un notevole lasso di tempo (trascendendo la necessitàdell’approvvigionamento della droga); l’accesso presso l’altrui abitazione erastato determinato dall’intento di condividere con terzi la droga nella disponibilitàdel ricorrente; non era emerso alcun collegamento tra l’asseritatossicodipendenza e la cessione della sostanza stupefacente ad altri; lacommissione del delitto di lesioni era stata sorretta da una motivazionecontingente; le condotte erano espressione di azioni maturate in contesti fattualidel tutto diversi e realizzate con modalità esecutive, mezzi e persone offese nonomogenee.La commissione di una pluralità di reati, anche della stessa specie, da partedel medesimo soggetto, il generico proposito di commettere reati e la scelta diuna condotta di vita fondata sul delitto non costituisce – secondo il ragionatoargomentare del Giudie dell’esecuzione, che ha preso in considerazione tutti glielementi offerti a sostegno dell’istanza (come richiesto da Sez. 5, n. 23190 del29/04/2025) – ragione sufficiente per fare luogo all’applicazione dell’istituto dellacontinuazione, bensì di altri istituti quali la recidiva, la abitualità, laprofessionalità nel reato e la tendenza a delinquere.4. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso deve essere respinto e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, siimpone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto allariservatezza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.