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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03504/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'. udito il difensore Il difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, concesse le attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito abbreviato e ritenuta la continuazione, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1, 3 e 3-bis cod. pen. e 61 n. 2, 605 cod. pen. 1.1.

Con il primo motivo, eccepisce l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., dell'art. 628, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui esclude che le circostanze attenuanti generiche possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, nn. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, cod. pen., in favore di chi, come il ricorrente, si sia efficacemente adoperato per l'individuazione dei correi rimasti ignoti, attraverso un ripetuto e significativo contributo dichiarativo.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 203 de 1991 (cd.

Legge sui collaboratori di giustizia) nella parte in cui non prevede che la riduzione di pena ivi contemplata si applichi a soggetti imputati per reati diversi da quelli espressamente previsti, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111Cost.1.3.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di rapina aggravata nella declinazione di cui al comma 3 n. 2) dell'art. 628 cod. pen., considerato che la privazione della libertà personale delle vittime si era protratta per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina e le stesse si erano poi liberate in pochissimi minuti (si precisa che il nastro adesivo che cingeva polsi e caviglie delle p.o. non era particolarmente stretto, così da consentire loro di liberarsi, come poi avvenuto e che la porta della stanza ove vennero rinchiuse non fu chiusa a chiave). [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati.

2.1. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale di cui al primo motivo, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso da questa Sezione con sentenza n. 20208 del 27/4/2016, Rv. 266750, ed alle cui motivazioni può farsi integrale riferimento, che ha ritenuto manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale del comma terzo n. 3-bis dell'art. 628 cod. pen., unica norma applicata nel caso in esame.

In particolare, va esclusa la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità del domicilio giustifica la previsione del divieto di bilanciamento e quindi una tutela rafforzata dei fatti avvenuti in quei luoghi.

Il censurato divieto di bilanciamento è, infatti, posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del delitto di rapina commesso nei luoghi di cui in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante.

Del resto, nella giurisprudenza costituzionale è principio ricorrente quello che quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze (in termini, ex multis Corte cost., sentenza n. 88 del 2019).

Peraltro, nella rapina commessa nei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen. l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona. (in termini, Corte cost., sentenza n. 135 del 2002).

Il principio di uguaglianza non può infatti comportare un indiscriminato vincolo di trattazione identica di tutte le ipotesi di rapina, qualsiasi sia il luogo e le modalità di accadimento dei fatti e di aggressione dei beni giuridici, sicché rientra nella discrezionalità legislativa trattare in maniera differente vicende che riguardano l'aggressione di beni e luoghi personali quali il domicilio (in senso conforme vedi anche Sez. 5, n. 17954 del 18/2/2020, Rv. 279207).

Non sussiste neppure la contestata violazione del principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost., posto che la pena base per il delitto aggravato, applicabile nel caso di specie in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-bis, cod. pen., è pari ad anni 4 e mesi 6 mentre la sanzione minima prevista per il delitto semplice è pari ad anni 3, sicché non può ritenersi integrata quella violazione del valore rieducativo della sanzione penale a fronte di pene non irragionevolmente differenti e comunque proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio.

Infine, quanto alla paventata violazione dell'art. 111 Cost., prospettata sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, la censura ha carattere del tutto "eccentrico" richiamandosi a fondamento della censura una diposizione non pertinente, quale quella dettata alla salvaguardia dei principi che regolano l'esercizio della giurisdizione.

2.2. Manifestamente infondata è anche la seconda eccezione di illegittimità costituzionale prospettata, in quanto il ricorrente auspica un'addizione normativa volta ad estenderne in modo generalizzato l'applicazione di una normativa speciale anche a situazioni del tutto disomogenee da quelle in forza delle quali opera l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991.

Si tratta, all'evidenza, di un intervento demandato all'esclusiva discrezionalità del legislatore.

2.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, risultando corretta la qualificazione giuridica dei fatti, essendosi ritenuto il concorso di reati tra la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen., ed il sequestro di persona.

Sul punto, i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale integra il reato di sequestro di persona la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga (Sez. 2, n. 4986 del 2012, Rv. 251816).

Il reato di sequestro di persona è, infatti, assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa (Sez. 2, n. 24837 del 2009, Rv. 244339).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'. udito il difensore Il difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/11/2019 che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia, concesse le attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito abbreviato e ritenuta la continuazione, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma 1, 3 e 3-bis cod. pen. e 61 n. 2, 605 cod. pen. 1.1. Con il primo motivo, eccepisce l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., dell'art. 628, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui esclude che le circostanze attenuanti generiche possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, nn. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, cod. pen., in favore di chi, come il ricorrente, si sia efficacemente adoperato per l'individuazione dei correi rimasti ignoti, attraverso un ripetuto e significativo contributo dichiarativo. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 203 de 1991 (cd. Legge sui collaboratori di giustizia) nella parte in cui non prevede che la riduzione di pena ivi contemplata si applichi a soggetti imputati per reati diversi da quelli espressamente previsti, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111Cost.1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di rapina aggravata nella declinazione di cui al comma 3 n. 2) dell'art. 628 cod. pen., considerato che la privazione della libertà personale delle vittime si era protratta per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina e le stesse si erano poi liberate in pochissimi minuti (si precisa che il nastro adesivo che cingeva polsi e caviglie delle p.o. non era particolarmente stretto, così da consentire loro di liberarsi, come poi avvenuto e che la porta della stanza ove vennero rinchiuse non fu chiusa a chiave). [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati. 2.1. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale di cui al primo motivo, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso da questa Sezione con sentenza n. 20208 del 27/4/2016, Rv. 266750, ed alle cui motivazioni può farsi integrale riferimento, che ha ritenuto manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale del comma terzo n. 3-bis dell'art. 628 cod. pen., unica norma applicata nel caso in esame. In particolare, va esclusa la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità del domicilio giustifica la previsione del divieto di bilanciamento e quindi una tutela rafforzata dei fatti avvenuti in quei luoghi. Il censurato divieto di bilanciamento è, infatti, posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata in considerazione della particolare gravità del delitto di rapina commesso nei luoghi di cui in abitazione, con opzione discrezionale e non irragionevole, in quanto nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose, espressiva di un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno, che si esaurisce sul piano strettamente economico, ha previsto che la prima non possa essere eguagliata alla seconda, o possa soccombere ad essa, e che la diminuzione per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante. Del resto, nella giurisprudenza costituzionale è principio ricorrente quello che quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all'integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze (in termini, ex multis Corte cost., sentenza n. 88 del 2019). Peraltro, nella rapina commessa nei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen. l'offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione dell'aggancio con l'inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come proiezione spaziale della persona. (in termini, Corte cost., sentenza n. 135 del 2002). Il principio di uguaglianza non può infatti comportare un indiscriminato vincolo di trattazione identica di tutte le ipotesi di rapina, qualsiasi sia il luogo e le modalità di accadimento dei fatti e di aggressione dei beni giuridici, sicché rientra nella discrezionalità legislativa trattare in maniera differente vicende che riguardano l'aggressione di beni e luoghi personali quali il domicilio (in senso conforme vedi anche Sez. 5, n. 17954 del 18/2/2020, Rv. 279207). Non sussiste neppure la contestata violazione del principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost., posto che la pena base per il delitto aggravato, applicabile nel caso di specie in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-bis, cod. pen., è pari ad anni 4 e mesi 6 mentre la sanzione minima prevista per il delitto semplice è pari ad anni 3, sicché non può ritenersi integrata quella violazione del valore rieducativo della sanzione penale a fronte di pene non irragionevolmente differenti e comunque proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio. Infine, quanto alla paventata violazione dell'art. 111 Cost., prospettata sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, la censura ha carattere del tutto "eccentrico" richiamandosi a fondamento della censura una diposizione non pertinente, quale quella dettata alla salvaguardia dei principi che regolano l'esercizio della giurisdizione. 2.2. Manifestamente infondata è anche la seconda eccezione di illegittimità costituzionale prospettata, in quanto il ricorrente auspica un'addizione normativa volta ad estenderne in modo generalizzato l'applicazione di una normativa speciale anche a situazioni del tutto disomogenee da quelle in forza delle quali opera l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/1991. Si tratta, all'evidenza, di un intervento demandato all'esclusiva discrezionalità del legislatore. 2.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, risultando corretta la qualificazione giuridica dei fatti, essendosi ritenuto il concorso di reati tra la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen., ed il sequestro di persona. Sul punto, i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale integra il reato di sequestro di persona la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga (Sez. 2, n. 4986 del 2012, Rv. 251816). Il reato di sequestro di persona è, infatti, assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa (Sez. 2, n. 24837 del 2009, Rv. 244339). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]