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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22996/2026

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llo di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del18/11/25, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della Quinta Sezione diquesta Corte, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in data 5 luglio 2023 in ordinealla parte in cui disponeva la confisca, in danno di [OSCURATO:PERSONA], dell’appartamento sito inNapoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, piano terzo, interno 11, in catasto alla sez.

SCA,foglio 10, particella 437, sub

18.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolandolo in due atti, a firmadigitale rispettivamente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo atto si deduce violazione degli artt. 1, 4 e 24 d. lgs. 6 settembre 2011,n. 159 e carenza grafica di motivazione in ordine alla confisca nella specie disposta.Si rileva che la sentenza rescindente aveva ritenuto il difetto di motivazione nel decretoannullato, da parte della Corte territoriale, rispetto alla proporzione tra la disponibilità in capoad [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 140.000 (al medesimo restituita il 6 settembre 2019 aseguito dell’annullamento del decreto di sequestro preventivo che l’aveva attinta) e l’acquistoil 9 settembre 2020 dell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli al prezzo di euro60.000.Ci si duole che i Giudici di appello, pur non ponendo in discussione il fatto che Lucciavesse potuto impiegare per l’acquisto la suddetta somma, tuttavia, rivisitandoapoditticamente la decisione con la quale la citata somma era stata restituita, abbianoritenuto che si trattasse comunque di “provvista di provenienza illecita”.

E ciò, nonostantedetta somma non sia mai stata oggetto di confisca di prevenzione, pur essendo nelladisponibilità del proposto al momento dell’inizio del relativo procedimento; e in assenza diaccertamento del necessario collegamento tra la somma e le attività illecite poste in esseredal destinatario della misura, in violazione dei principi fissati dalla sentenza della Corte EduIsaia.Lamenta l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Napoli ha omesso ogni confronto con icontenuti della sentenza di assoluzione dall’imputazione di riciclaggio di [OSCURATO:PERSONA], scaturiginedella restituzione della citata somma in quanto ritenuta non provento di illeciti reimpieghi; eche diversamente la suddetta Corte, con la decisione impugnata, sostiene che la citataprovvista sarebbe provento di att ivi tà del i t tuosa che non specif ica, dando,conseguentemente, vi ta ad un insanabile vuoto motivazionale.2.2.

Con l’atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata violazione degli artt. 2-bis e 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575, nonché dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Rileva il difensore che la Corte di appello ha ritenuto che, seppure l’appartamento inquestione sia stato acquistato con la somma di denaro di euro 140.000 oggetto didissequestro da parte del Tribunale del riesame (con ordinanza con cui veniva annullato ildecreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli), tale sommasarebbe comunque frutto di illecite attività e suscettibile ab origine di confisca nelprocedimento di prevenzione.Osserva che la Corte territoriale trascura che nella motivazione dell’ordinanza diriesame si fa riferimento al versamento di una cospicua somma di denaro da partedell’amministrazione giudiziaria e che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] percepiva guadagni leciti attraversol’autorimessa di sua proprietà.

Lamenta che la stessa Corte, nel ritenere che la pronunciafavorevole in sede di sequestro del giudice penale non precluderebbe la confisca diprevenzione, interpreta male la sentenza rescindente, che, quando afferma che non si trattaall’evidenza degli stessi specifici elementi fattuali, si riferisce a tutto il decreto della Corte diappello impugnato e alla disamina da parte dello stesso e del decreto di primo grado cuirinvia dell’agire criminoso del proposto in termini ben più ampi della contestazione diassociazione di tipo mafioso oggetto della decisione favorevole, e non alla parte relativaall’immobile in oggetto, che veniva, infatti, annullata.

Con riferimento a questo specificopunto, invero, secondo il difensore, si ravvisa l’identità del decisum tra le stesse parti inordine alla medesima questione di diritto e di fatto.I difensori, alla luce delle suddette censure, insistono per l’annullamento del decretoimpugnato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.La sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato conrinvio il decreto della Corte di appello di Napoli del 30 aprile 2024 nella parte in cuiconfermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 5 luglio 2023 col quale erastata disposta la confisca di prevenzione in danno di [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento sopraindicato.Dopo essersi rilevato che la giurisprudenza ha già attribuito un effetto preclusivo,rispetto a un’ablazione nel procedimento di prevenzione, ai provvedimenti con i quali ilgiudice penale abbia escluso i presupposti della confisca, in detta pronuncia si osserva che,tuttavia, la preclusione è stata ravvisata soltanto quando nei procedimenti in discorso sianostati presi in considerazione gli stessi specifici elementi fattuali e sia stata valutata, inentrambi i procedimenti, la lecita acquisizione dei beni.

Si rileva, inoltre, che proprio inrelazione a tale profilo il ricorso proposto risultava generico, non solo perché rinviava adoglianze che sarebbero state disattese, ma, in ogni caso, poiché adduceva assertivamenteche nella specie sarebbero sussistite identità tra gli elementi apprezzati nel processo penale(che ha avuto esito favorevole a [OSCURATO:PERSONA]).

Si osserva, altresì, che ciò è a dirsi a fortiori rispettoa una decisione ablativa, come si traeva con chiarezza dal decreto di primo grado, che achiare lettere aveva esaminato l’agire criminale del proposto in termini ben più ampi rispettoalla contestazione di associazione di tipo mafioso, oggetto della decisione favorevole, efaceva riferimento a tutta una serie di elementi (anche patrimoniali) che non era in alcunmodo dedotto che fossero stati pure esaminati nel giudizio penale.

E per tale ragione non siritiene decisiva, nel senso auspicato dalla difesa, la prospettata identità dei beni in discorso.La sentenza rescindente, invece, evidenzia come il ricorso deducesse adeguatamenteil difetto di ogni argomentazione, che in effetti ricorre, da parte della Corte di merito, rispettoalla proporzione tra la disponibilità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 140.000 (alui restituita il 6 settembre 2019 a seguito dell’annullamento del decreto di sequestropreventivo che l’aveva attinta) e l’acquisto compiuto il 9 settembre 2020 dell’immobile sito inNapoli, [OSCURATO:PERSONA] 3, al prezzo di euro

60.000. E annulla il provvedimentoimpugnato limitatamente a detto immobile, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Cortedi appello di Napoli.Bisogna, quindi, muovere da dette considerazioni per verificare se il Giudice del rinviocol nuovo decreto si sia ad esse uniformato.La Corte di appello di Napoli, in via preliminare, correttamente osserva che è divenutoirrevocabile il decreto di confisca impugnato nella parte in cui delinea non solo la pericolositàdi [OSCURATO:PERSONA], ma anche il periodo in cui si è manifestata (1990-2021), tenuto conto del fatto chenel 2021 [OSCURATO:PERSONA] è stato prima sottoposto a custodia cautelare e poi condannato inprimo grado, per gravi condotte commesse nell’anno 2020 e in particolare per avere turbatogli incanti immobiliari ponendo in essere un comportamento aggravato dal metodo mafioso(e detenuto anche un’arma), alla pena di anni 7 di reclusione.Rileva, quindi, che dal 2018 al 2020, in coincidenza con la dedizione professionale delproposto nel settore di dette turbative con modalità mafiose e col dispiegarsi di tutta la suapericolosità sociale, venivano compiuti una serie di acquisti, tra cui quello dell’appartamentoin questione.

Deduce da ciò che il rilievo difensivo, secondo cui detto appartamento, acquistato nelsettembre 2020, sarebbe stato pagato con l’uso di parte dei 140.000 euro restituiti a [OSCURATO:PERSONA] il6 settembre 2019 a seguito dell’annullamento del decreto di sequestro preventivo da partedel Tribunale del riesame di Napoli, per cui la provvista sarebbe lecita, non coglie nel segno.Rileva, a tale riguardo, che l’annullamento era determinato dal fatto che non siritenevano sussistenti gli elementi per considerare integrato il fumus boni iuris in ordine aldelitto di ricettazione aggravato dall’aggravante mafiosa che aveva fondato il sequestropreventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli; e che il Tribunale del riesameconcludeva che, considerata l’intervenuta assoluzione del ricorrente nel procedimento in cuioriginariamente avvenivano i sequestri, viste le ingenti restituzioni dei soldi da partedell’amministrazione giudiziaria e osservati, altresì, i rimborsi delle polizze dal 2016 in poi,nonché i rilevantissimi prelievi fatti da tutto il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], non poteva chedichiararsi l’insussistenza di detti elementi e che, considerata l’esorbitanza dei prelievirispetto alla somma oggetto di sequestro, pari ad euro 140.000, non poteva serenamenteaffermarsi che il denaro in contanti rinvenuto presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse ricollegabilealla ricezione di denaro proveniente dalle dedotte attività illecite del clan Moccia (cui sarebbestato contiguo il proposto).Osserva, quindi, la Corte a qua che un ragionamento come quello svolto dal Tribunaledel riesame non preclude in sede di prevenzione una diversa valutazione in ordine all’illiceitàdella fonte dei soldi restituiti a seguito dell’accertamento svolto dal giudice penale inrelazione al sequestro preventivo, che è legato all’accertamento del reato.Evidenzia come diverse siano la natura e la finalità delle due misure, sequestro penalee sequestro di prevenzione, basandosi quest’ultimo su un giudizio di pericolosità delsoggetto e sulla sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati, mentre il sequestropreventivo penale è, invece, legato alla commissione di specifici reati e mira a sottrarre i beniche ne costituiscono il profitto o comunque il reimpiego di attività illecite.Rileva che nello specifico il bene immobile acquistato nel settembre 2020 è stato“giustificato” dalla restituzione a seguito del dissequestro, senza considerare che quei soldierano stati accumulati attraverso le attività illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2010(data del sequestro) a fronte di redditi esigui se non completamente assenti, come riportatonel decreto del Tribunale e confermato nella parte del decreto pronunciato dalla stessa Cortedivenuta irrevocabile a seguito del vaglio della Corte di illegittimità.Aggiunge che nell’arco temporale che va dal mese di ottobre 2017 al settembre 2020,in presenza di redditi del tutto esigui, [OSCURATO:PERSONA] e il suo nucleo familiare hanno acquistato bencinque immobili, di cui l’ultimo oggetto del presente procedimento, attraverso l’impiego deisoldi oggetto delle restituzioni conseguenti a dissequestri.

Sottolinea che dal rapporto ispettivo dell’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena del20 dicembre 2019 è emerso che [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2007 (epoca dell’arresto) versava ingentisomme sui suoi conti, gestendo anche i rapporti bancari e finanziari di padre e madre; che,poi, il nucleo familiare, in epoca successiva al dissequestro disposto con la sentenza diassoluzione emessa il 6 marzo 2016 ha riscosso ingenti somme liquidando anche le polizzeassicurative AXA in passato stipulate, per la somma complessiva di euro 640.000; e che,dunque, a fronte di redditi esigui riportati nelle p. 40 e 41 del decreto del Tribunale oggetto diimpugnazione (divenuto cosa giudicata a seguito della conferma della Corte di appello edella Corte di cassazione), dette somme non possono che essere quelle accumulate nelcorso della vita criminale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di provenienza illecita, verosimilmenteimpiegate negli acquisti effettuati negli anni post scarcerazione – 2017-2020 – ovvero anchedell’appartamento in oggetto.Osserva che tale ragionamento rende irricevibile ed infondato il motivo dedotto inudienza dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero che la pronuncia favorevole in sede di sequestro delgiudice penale precluderebbe la confisca di prevenzione, non trattandosi all’evidenza deglistessi specifici elementi fattuali.

E pertanto richiama l’incipit della sentenza sopra riportato.Tali essendo le argomentazioni del decreto impugnato, va preliminarmente osservatoche non è in discussione che i restanti immobili siano stati acquisiti con i proventi illecitidell’attività criminosa svolta da [OSCURATO:PERSONA], essendosi formato, anche in relazione allasproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi dichiarati, sul punto il giudicato, ma laquestione di cui è investito dalla sentenza rescindente il Giudice del rinvio riguardal’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] e la proporzione tra l’acquisto dello stesso (ad unprezzo di 60.000 euro) e la disponibilità da un anno prima della somma di euro 140.000,oggetto di restituzione a seguito di dissequestro in sede cautelare reale.Su essa la Corte territoriale non risponde, se non in maniera apparente, come appenarilevato, facendo, invero, riferimento alla parte della sentenza rescindente in cui si esclude lasussistenza degli stessi specifici elementi fattuali, che, però, riguarda la parte del decreto diprimo grado già confermata da quello di secondo grado, divenuta definitiva per ladichiarazione di inammissibilità (per genericità sul punto) del ricorso per cassazione; ededucendo da ciò l’improponibilità della questione sottoposta alla sua attenzione dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che, invece, meritava risposta ed approfondimento.

Invero, il decreto impugnato nonsi confronta, come evidenziato da entrambi i difensori, né con l’ordinanza di riesame, né conla sentenza di assoluzione con specifico riguardo alla ricettazione aggravata dalla mafiosità,né con la circostanza che la somma di euro 140.000, su cui fanno leva i difensori perdedurre la lecita provenienza della provvista per l’acquisto, era stata dissequestrata dalTribunale del riesame per mancanza di elementi di prova sulla sua provenienza illecita,anche considerate le contestuali entrate lecite sui conti di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto per versamentidell’amministrazione giudiziaria, non aggirabile per il solo fatto della pericolosità sociale diLucci (peraltro sul punto viene commesso un errore, in quanto viene fatto risalire il sequestropreventivo al 2010, evidenziandosi l’accumulo fino a quella data di ricchezze illecite, senzaspecificare i reati di provenienza, mentre il decreto è del 18 luglio 2019), e, infine, con lacircostanza, altrettanto significativa, che, pur risalendo il dissequestro al 2019, la somma nonè stata sottoposta alla confisca di prevenzione.

2. Si impongono, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato e il rinvio per nuovogiudizio, alla luce dei principi sopra specificati, alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di napoli.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del18/11/25, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della Quinta Sezione diquesta Corte, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale in data 5 luglio 2023 in ordinealla parte in cui disponeva la confisca, in danno di [OSCURATO:PERSONA], dell’appartamento sito inNapoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, piano terzo, interno 11, in catasto alla sez. SCA,foglio 10, particella 437, sub 18.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolandolo in due atti, a firmadigitale rispettivamente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo atto si deduce violazione degli artt. 1, 4 e 24 d. lgs. 6 settembre 2011,n. 159 e carenza grafica di motivazione in ordine alla confisca nella specie disposta.Si rileva che la sentenza rescindente aveva ritenuto il difetto di motivazione nel decretoannullato, da parte della Corte territoriale, rispetto alla proporzione tra la disponibilità in capoad [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 140.000 (al medesimo restituita il 6 settembre 2019 aseguito dell’annullamento del decreto di sequestro preventivo che l’aveva attinta) e l’acquistoil 9 settembre 2020 dell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli al prezzo di euro60.000.Ci si duole che i Giudici di appello, pur non ponendo in discussione il fatto che Lucciavesse potuto impiegare per l’acquisto la suddetta somma, tuttavia, rivisitandoapoditticamente la decisione con la quale la citata somma era stata restituita, abbianoritenuto che si trattasse comunque di “provvista di provenienza illecita”. E ciò, nonostantedetta somma non sia mai stata oggetto di confisca di prevenzione, pur essendo nelladisponibilità del proposto al momento dell’inizio del relativo procedimento; e in assenza diaccertamento del necessario collegamento tra la somma e le attività illecite poste in esseredal destinatario della misura, in violazione dei principi fissati dalla sentenza della Corte EduIsaia.Lamenta l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Napoli ha omesso ogni confronto con icontenuti della sentenza di assoluzione dall’imputazione di riciclaggio di [OSCURATO:PERSONA], scaturiginedella restituzione della citata somma in quanto ritenuta non provento di illeciti reimpieghi; eche diversamente la suddetta Corte, con la decisione impugnata, sostiene che la citataprovvista sarebbe provento di att ivi tà del i t tuosa che non specif ica, dando,conseguentemente, vi ta ad un insanabile vuoto motivazionale.2.2. Con l’atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] viene denunciata violazione degli artt. 2-bis e 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575, nonché dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Rileva il difensore che la Corte di appello ha ritenuto che, seppure l’appartamento inquestione sia stato acquistato con la somma di denaro di euro 140.000 oggetto didissequestro da parte del Tribunale del riesame (con ordinanza con cui veniva annullato ildecreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli), tale sommasarebbe comunque frutto di illecite attività e suscettibile ab origine di confisca nelprocedimento di prevenzione.Osserva che la Corte territoriale trascura che nella motivazione dell’ordinanza diriesame si fa riferimento al versamento di una cospicua somma di denaro da partedell’amministrazione giudiziaria e che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] percepiva guadagni leciti attraversol’autorimessa di sua proprietà. Lamenta che la stessa Corte, nel ritenere che la pronunciafavorevole in sede di sequestro del giudice penale non precluderebbe la confisca diprevenzione, interpreta male la sentenza rescindente, che, quando afferma che non si trattaall’evidenza degli stessi specifici elementi fattuali, si riferisce a tutto il decreto della Corte diappello impugnato e alla disamina da parte dello stesso e del decreto di primo grado cuirinvia dell’agire criminoso del proposto in termini ben più ampi della contestazione diassociazione di tipo mafioso oggetto della decisione favorevole, e non alla parte relativaall’immobile in oggetto, che veniva, infatti, annullata. Con riferimento a questo specificopunto, invero, secondo il difensore, si ravvisa l’identità del decisum tra le stesse parti inordine alla medesima questione di diritto e di fatto.I difensori, alla luce delle suddette censure, insistono per l’annullamento del decretoimpugnato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.La sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato conrinvio il decreto della Corte di appello di Napoli del 30 aprile 2024 nella parte in cuiconfermava il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 5 luglio 2023 col quale erastata disposta la confisca di prevenzione in danno di [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento sopraindicato.Dopo essersi rilevato che la giurisprudenza ha già attribuito un effetto preclusivo,rispetto a un’ablazione nel procedimento di prevenzione, ai provvedimenti con i quali ilgiudice penale abbia escluso i presupposti della confisca, in detta pronuncia si osserva che,tuttavia, la preclusione è stata ravvisata soltanto quando nei procedimenti in discorso sianostati presi in considerazione gli stessi specifici elementi fattuali e sia stata valutata, inentrambi i procedimenti, la lecita acquisizione dei beni. Si rileva, inoltre, che proprio inrelazione a tale profilo il ricorso proposto risultava generico, non solo perché rinviava adoglianze che sarebbero state disattese, ma, in ogni caso, poiché adduceva assertivamenteche nella specie sarebbero sussistite identità tra gli elementi apprezzati nel processo penale(che ha avuto esito favorevole a [OSCURATO:PERSONA]). Si osserva, altresì, che ciò è a dirsi a fortiori rispettoa una decisione ablativa, come si traeva con chiarezza dal decreto di primo grado, che achiare lettere aveva esaminato l’agire criminale del proposto in termini ben più ampi rispettoalla contestazione di associazione di tipo mafioso, oggetto della decisione favorevole, efaceva riferimento a tutta una serie di elementi (anche patrimoniali) che non era in alcunmodo dedotto che fossero stati pure esaminati nel giudizio penale. E per tale ragione non siritiene decisiva, nel senso auspicato dalla difesa, la prospettata identità dei beni in discorso.La sentenza rescindente, invece, evidenzia come il ricorso deducesse adeguatamenteil difetto di ogni argomentazione, che in effetti ricorre, da parte della Corte di merito, rispettoalla proporzione tra la disponibilità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 140.000 (alui restituita il 6 settembre 2019 a seguito dell’annullamento del decreto di sequestropreventivo che l’aveva attinta) e l’acquisto compiuto il 9 settembre 2020 dell’immobile sito inNapoli, [OSCURATO:PERSONA] 3, al prezzo di euro 60.000. E annulla il provvedimentoimpugnato limitatamente a detto immobile, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Cortedi appello di Napoli.Bisogna, quindi, muovere da dette considerazioni per verificare se il Giudice del rinviocol nuovo decreto si sia ad esse uniformato.La Corte di appello di Napoli, in via preliminare, correttamente osserva che è divenutoirrevocabile il decreto di confisca impugnato nella parte in cui delinea non solo la pericolositàdi [OSCURATO:PERSONA], ma anche il periodo in cui si è manifestata (1990-2021), tenuto conto del fatto chenel 2021 [OSCURATO:PERSONA] è stato prima sottoposto a custodia cautelare e poi condannato inprimo grado, per gravi condotte commesse nell’anno 2020 e in particolare per avere turbatogli incanti immobiliari ponendo in essere un comportamento aggravato dal metodo mafioso(e detenuto anche un’arma), alla pena di anni 7 di reclusione.Rileva, quindi, che dal 2018 al 2020, in coincidenza con la dedizione professionale delproposto nel settore di dette turbative con modalità mafiose e col dispiegarsi di tutta la suapericolosità sociale, venivano compiuti una serie di acquisti, tra cui quello dell’appartamentoin questione. Deduce da ciò che il rilievo difensivo, secondo cui detto appartamento, acquistato nelsettembre 2020, sarebbe stato pagato con l’uso di parte dei 140.000 euro restituiti a [OSCURATO:PERSONA] il6 settembre 2019 a seguito dell’annullamento del decreto di sequestro preventivo da partedel Tribunale del riesame di Napoli, per cui la provvista sarebbe lecita, non coglie nel segno.Rileva, a tale riguardo, che l’annullamento era determinato dal fatto che non siritenevano sussistenti gli elementi per considerare integrato il fumus boni iuris in ordine aldelitto di ricettazione aggravato dall’aggravante mafiosa che aveva fondato il sequestropreventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli; e che il Tribunale del riesameconcludeva che, considerata l’intervenuta assoluzione del ricorrente nel procedimento in cuioriginariamente avvenivano i sequestri, viste le ingenti restituzioni dei soldi da partedell’amministrazione giudiziaria e osservati, altresì, i rimborsi delle polizze dal 2016 in poi,nonché i rilevantissimi prelievi fatti da tutto il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], non poteva chedichiararsi l’insussistenza di detti elementi e che, considerata l’esorbitanza dei prelievirispetto alla somma oggetto di sequestro, pari ad euro 140.000, non poteva serenamenteaffermarsi che il denaro in contanti rinvenuto presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse ricollegabilealla ricezione di denaro proveniente dalle dedotte attività illecite del clan Moccia (cui sarebbestato contiguo il proposto).Osserva, quindi, la Corte a qua che un ragionamento come quello svolto dal Tribunaledel riesame non preclude in sede di prevenzione una diversa valutazione in ordine all’illiceitàdella fonte dei soldi restituiti a seguito dell’accertamento svolto dal giudice penale inrelazione al sequestro preventivo, che è legato all’accertamento del reato.Evidenzia come diverse siano la natura e la finalità delle due misure, sequestro penalee sequestro di prevenzione, basandosi quest’ultimo su un giudizio di pericolosità delsoggetto e sulla sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati, mentre il sequestropreventivo penale è, invece, legato alla commissione di specifici reati e mira a sottrarre i beniche ne costituiscono il profitto o comunque il reimpiego di attività illecite.Rileva che nello specifico il bene immobile acquistato nel settembre 2020 è stato“giustificato” dalla restituzione a seguito del dissequestro, senza considerare che quei soldierano stati accumulati attraverso le attività illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2010(data del sequestro) a fronte di redditi esigui se non completamente assenti, come riportatonel decreto del Tribunale e confermato nella parte del decreto pronunciato dalla stessa Cortedivenuta irrevocabile a seguito del vaglio della Corte di illegittimità.Aggiunge che nell’arco temporale che va dal mese di ottobre 2017 al settembre 2020,in presenza di redditi del tutto esigui, [OSCURATO:PERSONA] e il suo nucleo familiare hanno acquistato bencinque immobili, di cui l’ultimo oggetto del presente procedimento, attraverso l’impiego deisoldi oggetto delle restituzioni conseguenti a dissequestri. Sottolinea che dal rapporto ispettivo dell’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena del20 dicembre 2019 è emerso che [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2007 (epoca dell’arresto) versava ingentisomme sui suoi conti, gestendo anche i rapporti bancari e finanziari di padre e madre; che,poi, il nucleo familiare, in epoca successiva al dissequestro disposto con la sentenza diassoluzione emessa il 6 marzo 2016 ha riscosso ingenti somme liquidando anche le polizzeassicurative AXA in passato stipulate, per la somma complessiva di euro 640.000; e che,dunque, a fronte di redditi esigui riportati nelle p. 40 e 41 del decreto del Tribunale oggetto diimpugnazione (divenuto cosa giudicata a seguito della conferma della Corte di appello edella Corte di cassazione), dette somme non possono che essere quelle accumulate nelcorso della vita criminale di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di provenienza illecita, verosimilmenteimpiegate negli acquisti effettuati negli anni post scarcerazione – 2017-2020 – ovvero anchedell’appartamento in oggetto.Osserva che tale ragionamento rende irricevibile ed infondato il motivo dedotto inudienza dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero che la pronuncia favorevole in sede di sequestro delgiudice penale precluderebbe la confisca di prevenzione, non trattandosi all’evidenza deglistessi specifici elementi fattuali. E pertanto richiama l’incipit della sentenza sopra riportato.Tali essendo le argomentazioni del decreto impugnato, va preliminarmente osservatoche non è in discussione che i restanti immobili siano stati acquisiti con i proventi illecitidell’attività criminosa svolta da [OSCURATO:PERSONA], essendosi formato, anche in relazione allasproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi dichiarati, sul punto il giudicato, ma laquestione di cui è investito dalla sentenza rescindente il Giudice del rinvio riguardal’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] e la proporzione tra l’acquisto dello stesso (ad unprezzo di 60.000 euro) e la disponibilità da un anno prima della somma di euro 140.000,oggetto di restituzione a seguito di dissequestro in sede cautelare reale.Su essa la Corte territoriale non risponde, se non in maniera apparente, come appenarilevato, facendo, invero, riferimento alla parte della sentenza rescindente in cui si esclude lasussistenza degli stessi specifici elementi fattuali, che, però, riguarda la parte del decreto diprimo grado già confermata da quello di secondo grado, divenuta definitiva per ladichiarazione di inammissibilità (per genericità sul punto) del ricorso per cassazione; ededucendo da ciò l’improponibilità della questione sottoposta alla sua attenzione dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], che, invece, meritava risposta ed approfondimento. Invero, il decreto impugnato nonsi confronta, come evidenziato da entrambi i difensori, né con l’ordinanza di riesame, né conla sentenza di assoluzione con specifico riguardo alla ricettazione aggravata dalla mafiosità,né con la circostanza che la somma di euro 140.000, su cui fanno leva i difensori perdedurre la lecita provenienza della provvista per l’acquisto, era stata dissequestrata dalTribunale del riesame per mancanza di elementi di prova sulla sua provenienza illecita,anche considerate le contestuali entrate lecite sui conti di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto per versamentidell’amministrazione giudiziaria, non aggirabile per il solo fatto della pericolosità sociale diLucci (peraltro sul punto viene commesso un errore, in quanto viene fatto risalire il sequestropreventivo al 2010, evidenziandosi l’accumulo fino a quella data di ricchezze illecite, senzaspecificare i reati di provenienza, mentre il decreto è del 18 luglio 2019), e, infine, con lacircostanza, altrettanto significativa, che, pur risalendo il dissequestro al 2019, la somma nonè stata sottoposta alla confisca di prevenzione. 2. Si impongono, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato e il rinvio per nuovogiudizio, alla luce dei principi sopra specificati, alla Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di napoli.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris