CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 33197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e a decreto ingiuntivo - Legittimazione - Parte del rapporto sostanziale controverso rappresentata nel giudizio di merito da un procuratore 28/11/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23722 R.G. anno 2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. e Trotta DomenicaGiuseppina, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., di cui èprocuratrice doValue s.p.a. , rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] illo ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; intimata avverso la sentenza n. 1059/2021 depositat a il 30 giugno 2021 del la Corte di appello di L’Aquila. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 Sez. I–RG 23772/2021 camera di consiglio28.11.2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ S . D . M . Service s .r.l. e [OSCURATO:PERSONA] , rispettivamente nella qualità di debitore principale e fideiubente, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(che nella circostanza aveva agito quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] . ) , per la somma di euro 30.792,01 , derivante dall’esposizione debitoria maturata in relazione aun rapporto di conto corrente e a uno di conto anticipi. La bancaevocata in giudizio , [OSCURATO:SOCIETA]. , ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’opposizione, in quanto que sta era stata erroneamente notificataa soggetto giuridico diverso dall’ingiungente e lacostituzione in giudizio di essa convenuta , vertendosi in un’ipotesi di inesistenza della notifica, non potevaassumerealcuna valenza sanante. Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità, posto che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo andava a suo a v viso notificato a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:SOCIETA]. 2. ─ L’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto. 3. ― Vi è ricorso per cassazione, su quattro motivi, degli appellanti soccombenti. Resiste con controricorso, attraverso la procuratrice di doValue s.p.a.,[OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del creditoin contestazione. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si lamenta il difetto di legittimazione attiva e lanullità della procura per indeterminatezza dell'oggetto , nonché la violazionedegli artt. 1418, 1346, 1324 c.c. . L a Corte di appello non si sarebbepronunciata sull’ eccezione di nullità della procura conferita da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: procura che si Sez. I–RG 23772/2021 camera di consiglio28.11.2025 assume fosse indeterminata n ell'oggetto, siccome conferita per la gestione dei crediti anomali;con riguardo a tale eccezione — spiega la parte ricorrente — la Corte di merito si era limitata ad osservare che la questione non sussist eva « in quanto nella procura stessa è ‘espressamente attribuito il potere all’odierna parte appellata di promuovere ricorsi per ingiunzione’». 2. — Il motivo è inamm i ssibile , in quanto carente di specificità. 3. — S ono da reputarsi inammissibil i , per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695). Il motivo non reca alcuna precisazione quanto alla localizzazione della procura rilasciata da Unicredits.p.a., di cui qui si discorre , né esso fornisce precisi ragguagli sul suo contenuto, laddove l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481). 4. — Col secondo mezzo si oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 633, 645, 125 e 287 c.p.c.. Viene rilevato che l’inesatta indicazione della denominazione della parte in favore della quale era stato pronunciato il decreto ingiuntivo non integrerebbe un mero errore materiale, ma un vizio del provvedimento che ne determina la nullità. Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. Sez. I–RG 23772/2021 camera di consiglio28.11.2025 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010. Si rileva che il Giudice del gravame avrebbe trascurato di considerare la deduzione , svolta in appello,per cui il difensore della controparte aveva a ssunto la veste di difensore di [OSCURATO:SOCIETA] nel corso del procedimento di mediazione . Secondo i ricorrenti si poneva la seguente alternativa: «[O]siriconosce nella presente procedura anche il difetto del requisito dellamediazione obbligatoria, in palese violazione dell'art. 5, comma 1-bis,d.lgs. n. 28 del 2010», oppure «vi è stata regolare mediazione con lapresenza della società titolare della posizione creditoria ‘[OSCURATO:SOCIETA].’ e dunque parte processuale legittimata a tutti gli effetti». Col quarto motivosi lamenta la violazione degli artt. 1705 e 1707 c.c.. Gli istanti sostengono che«quando vi sia discrasia tra il ricorrente ed il beneficiario del ricorso» e quando lanotifica agli intimati è operata da avvocato che si assume difensore del beneficiario, il destinatario dell’ingiunzione, terzo rispetto al contratto, deve avere la possibilità di convenire in giudizio il mandante in ragione della facoltà, accordata dalla legge a quest’ultimo, di sostituirsi al mandatario. 5. — Va accolto, nei sensi di cui appresso , il quarto motivo, con assorbimento dei restanti. 6. — La Corte di appello ha motivato come segue. Il ricorso monitorio era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]; il mandato era stato attribuito giusta procura notariledel 22 gennaio 2008 e la procura alle liti erastata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; il decreto ingiuntivorisultava in effetti emesso dal Tribunale di Vasto in favore di Unicredits.p.a.: agli atti, però, non vi era traccia di alcuna procura (all e liti) rilasciata da quest’ultima , procura « di contro necessaria non foss’altro al solo fine di una regolare costituzione del rapporto processuale, trattandosi all’evidenza di soggetto giuridico diverso rispetto ad [OSCURATO:PERSONA]». In sede di attestazione di conformità del decreto ingiuntivo il difensore della banca si era poi Sez. I–RG 23772/2021 camera di consiglio28.11.2025 qualificato come procuratore di Unicredite lo stesso era accaduto anche in sede di redazione del verbale di mediazione: nondimeno, nella situazionedescritta, ad avviso della Corte di merito, doveva proporsi tempestiva istanza di correzione dell’errore materiale, dal momento che ai fini della compiuta individuazione delle parti del giudizio di opposizione eranecessario aver riguardo al contenuto del ricorso per ingiunzionee tale ricorso era stato per l’appunto proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 7. — La Corte di appello ha dunque escluso che la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della parte rappresentata ex art. 77 c.p.c. fosse idonea a determinare il valido radicamentodel giudizio ex art. 645 c.p.c.: giudizio che, del resto, ebbe a svolgersi regolarmente nel contraddittorio della costituita Unicre dit [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte del rapporto sostanziale controverso, la quale sia stata rappresentata da altri nel giudizio di merito, in forza di procura idonea a conferirgli la legittimazione processuale, non perde la propria legittimazione processuale (Cass. Sez. U. 21 novembre 1983, n. 6918 ). S u questa linea si è pure affermato che , non attribuendo la rappresentanza, negoziale o processuale, la qualità di parte sostanziale, non è nulla l'impugnazione proposta nei confronti del rappresentato, invece che solo, od anche, del suo rappresentante, che pure era stato, nel precedente grado, parte formale delprocedimento in quanto fornito di procura generale notarile(Cass. 16 febbraio 2018, n. 3846 ; Cass. 17 aprile 2009, n. 9319). La stessa conclusione si impone nella fattispecie in esame: a rigore, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è un vero e proprio provvedimento impugnatorio(Cass. Sez. U. 13 gennaio 2022, n. 927), ma resta il fatto che la parte che abbia conferito procura conserva, dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo, una legittimazione processuale quale parte sostanziale del rapporto controverso, onde Sez. I–RG 23772/2021 camera di consiglio28.11.2025 l’ingiunto ben può proporre l’impugnazione direttamente contro di essa: fermo restando, poi, che ilconvenutopotrà costituirsi in giudizio proprio a mezzo del suo rappresentante. 8. — La se n ten za impugnata è cassata, con rinvio della causa al la Corte di appello di L’Aquila, che deciderà in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L’Aqui