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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 20394/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. consistito nell'aver attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di "transazione e quietanza" con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da [OSCURATO:PERSONA] (capo B); mentre ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato (capo A), procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], della citazione in appello.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del fattc.

Sostiene che: - l'autentica di firma in assenza del sottoscrittore non sarebbe riconducibile alla fattispecie tipica del falso di cui all'art. 481 cod. pen.; - l'atto di transazione e quietanza è un atto stragiudiziale, non sussumibile nel novero dei "certificati" rilevanti ex art. 481 cod. pen.; - l'imputato era munito di procura speciale rilasciatagli dalla Fabbrizio per transigere e firmare quietanze, sicché egli aveva il potere di soi:toscrivere l'atto, a nome e per conto della cliente, e l'ulteriore firma della Fabbrizio sarebbe stata ultronea, quindi non avrebbe avuto alcun senso commettere il falso ideologico oggetto di addebito; - all'imputato era stato imputato anche il reato di cui all'art. 485 cod. pen. (depenalizzato) per avere apposto la firma della Fabbrizio, quindi la conseguente autentica di firma andrebbe inquadrata come "post factum" non punibile; - difetta l'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato avrebbe agito nella convinzione che quella firma fosse stata apposta dalla Fabbrizio.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la totale assenza di motivazione sulla richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 2.4.

Con il quarto lamenta vizio di motivazione in punto di entità delle spese liquidate in favore della parte civile.

L'imputato è risultato parzialmente vincitore in appello per l'assoluzione dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., ma di tale esito la Corte di appello non ha tenuto alcun conto, ponendo in toto a carico dell'imputato le spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

In data odierna la parte civile ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni scritte con allegata nota spese.

Delle stesse non può tenersi conto (quindi non vengono citate in epigrafe) perché presentate oltre il termine di cui al citato art. 23, comma 8. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preso atto che l'imputato ha rinunciato alla prescrizione.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42;792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - è stato emesso decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 28 gennaio 2022; - a quell'udienza il processo non è stato celebrato perché era stata omessa la notifica della citazione nei confronti di tutte le parti processuali; il collegio ha disposto la rinnovazione delle notifiche, rinviando all'udienza del 18 marzo 2022; - nel provvedere alla notifica al difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], è risultato che costui era stato colpito da provvedimento di sospensione, pertanto l'ufficio giudiziario ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricevuto rituale notifica via pec in data 17 febbraio 2022; La notificazione è regolare.

4. È fondato e assorbente il secondo motivo.

La condotta ascritta all'imputato non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 481 cod. pen. 4.1.

La norma incriminatrice appena citata concerne la «falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità» e punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Si tratta di reato c.d.

"proprio", in quanto soltanto un esercente un servizio di pubblica necessità può commetterlo.

La condotta è quella tipica della falsità ideologica: la falsa rappresentazione di fatti giuridicamente rilevanti in relazione al servizio di pubblica necessità esercitato.

La falsità deve essere contenuta in una certificazione.

Non ogni falsità è rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., ma soltanto quella che cade su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.4.2.

L'avvocato, quale esercente la professione forense, è soggetto attivo del delitto in rassegna.

Occorrerà verificare allora, di volta in volta, se all'atto confezionato dal difensore, e in quale parte, sia riconosciuta capacità certificativa rilevante ex art.481 cod. pen. 4.2.1.

Nel caso di specie si contesta all'imputato, nella sua qualità di avvocato, di avere attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di "transazione e quietanza" con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da [OSCURATO:PERSONA].

Vengono in rilievo, pertanto, natura e caratteri della "autentica di firma" del difensore.

In punto di qualità soggettiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: «La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.) né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art.481 cod. pen.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.» (Sez. 5, n. 18657 del 03/03/2017, Recchi, Rv. 269622 - 01).

Quanto alla nozione di certificazione, la formulazione del capo di imputazione e alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata (pag. 8) rendono necessario chiarire, in generale, che con l'autentica di firma il difensore attesta la provenienza della firma dal soggetto che risulta come sottoscrittore.

L'autentica di firma non certifica, invece, che la sottoscrizione è stata apposta dal cliente alla presenza dell'avvocato (cfr. Sez. 5, n. 21950 del 24/04/2008, Hamdo, Rv. 240486; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Eressi, Rv. 258459; Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga, Rv. 279894) quindi non è certamente per quella parte che l'autentica assume rilievo ex art. 481 cod. pen.

Dunque nella specie il punto centrale, colto in qualche modo dalla Corte di appello (pag. 8), è che la firma "certificata" come autentica in realtà non proveniva da [OSCURATO:PERSONA], quindi l'attestazione di autenticità è ideologicamente falsa.

4.2.2. Ferma questa premessa, il ricorso dubita che quella attestazione rientri nel concetto di certificazione rilevante ex art. 481 cod. pen., tenuto conto che riguarda una sottoscrizione apposta su un atto di transazione e quietanza, vale a dire su una mera scrittura privata.

La prospettazione difensiva va accolta per le seguenti ragioni.

4.3. Il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale, potendo egli esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste (cfr. Sez.

U civ., n. 9869 del 22/11/1994, Rv. 488756 - 01; Sez. 1 civ., n. 5905 del 23/04/2002, Rv. 553951).Il potere di attestare l'autenticità della firma viene attribuito al difensore nel processo civile dagli artt. 83 e 309 cod. proc. pen. e, nel processo penale, dall'art.39 disp. att. cod. proc. pen..

L'art. 83 cod. proc. pen. recita: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato» e che: «In tali casi [e solo in tali casi] l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore».

Consegue che integra, senza dubbio, il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell'avvocato dell'autenticità della sottoscrizione della procura "ad litem" (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 6:348 del 08/01/2021, Santarossa, Rv. 280420 - 01 che richiama (Sez. 5, n. 15556 del 9/3/2011, Bru2:zese, Rv. 250181; Sez. 5, n. 9578 del 19/1/2006, Piras, Rv. 234229; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, Benvestito, Rv. 231563-01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Quattrone, Rv. 223829-01; cfr., in motivazione, anche Sez. 5, n. 18657 del 3/3/2017, Recchi, Rv. 269622 che ha anche precisato come la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configuri invece il reato di falso in scrittura privata ormai depenalizzato; in tema, cfr. anche Sez. 5, n. 45451 del 18/10/2019, Cutrone, Rv. 277425).

Ma non è questo il caso in esame.

4.4. Il problema sorge, invece, quando, come nella specie, l'attestazione sia effettuata in assenza di conferimento di potere ad opera della legge.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'autentica falsa assume rilevanza penale anche ove essa non sia necessaria (come nel CaS0 di rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 306 cod. proc. pen.) in quanto è sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell'affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene (così Sez. 5, n. 9578 del 19/C1/2006, Piras, Rv. 234229 - 01).

Tuttavia la fattispecie in rassegna neppure è riconducibile a tale ultima ipotesi poiché non solo il difensore è privo del potere di autenticare la firma apposta su un atto di "transazione e quietanza", ma quella autentica neppure è idonea a produrre un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, datc che riguarda non atti a valenza processuale ma una ricevuta di pagamento che I creditore rilascia al debitore (quietanza) e un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite (nella specie) già cominciata (transazione).Vengono pertanto in rilievo atti tra privati rispetto ai quali non solo l'autentica di firma non è necessaria, ma è del tutto priva di effetti giuridici.

5. In difetto di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché "il fatto non sussiste"; formula assolutoria che indica che "quel fatto storico" non è riconducibile ad una fattispecie incriminatrice (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 481 cod. pen. consistito nell'aver attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di "transazione e quietanza" con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da [OSCURATO:PERSONA] (capo B); mentre ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato (capo A), procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], della citazione in appello. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del fattc. Sostiene che: - l'autentica di firma in assenza del sottoscrittore non sarebbe riconducibile alla fattispecie tipica del falso di cui all'art. 481 cod. pen.; - l'atto di transazione e quietanza è un atto stragiudiziale, non sussumibile nel novero dei "certificati" rilevanti ex art. 481 cod. pen.; - l'imputato era munito di procura speciale rilasciatagli dalla Fabbrizio per transigere e firmare quietanze, sicché egli aveva il potere di soi:toscrivere l'atto, a nome e per conto della cliente, e l'ulteriore firma della Fabbrizio sarebbe stata ultronea, quindi non avrebbe avuto alcun senso commettere il falso ideologico oggetto di addebito; - all'imputato era stato imputato anche il reato di cui all'art. 485 cod. pen. (depenalizzato) per avere apposto la firma della Fabbrizio, quindi la conseguente autentica di firma andrebbe inquadrata come "post factum" non punibile; - difetta l'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato avrebbe agito nella convinzione che quella firma fosse stata apposta dalla Fabbrizio. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la totale assenza di motivazione sulla richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto lamenta vizio di motivazione in punto di entità delle spese liquidate in favore della parte civile. L'imputato è risultato parzialmente vincitore in appello per l'assoluzione dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., ma di tale esito la Corte di appello non ha tenuto alcun conto, ponendo in toto a carico dell'imputato le spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. In data odierna la parte civile ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni scritte con allegata nota spese. Delle stesse non può tenersi conto (quindi non vengono citate in epigrafe) perché presentate oltre il termine di cui al citato art. 23, comma 8. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preso atto che l'imputato ha rinunciato alla prescrizione. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42;792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - è stato emesso decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 28 gennaio 2022; - a quell'udienza il processo non è stato celebrato perché era stata omessa la notifica della citazione nei confronti di tutte le parti processuali; il collegio ha disposto la rinnovazione delle notifiche, rinviando all'udienza del 18 marzo 2022; - nel provvedere alla notifica al difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], è risultato che costui era stato colpito da provvedimento di sospensione, pertanto l'ufficio giudiziario ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricevuto rituale notifica via pec in data 17 febbraio 2022; La notificazione è regolare. 4. È fondato e assorbente il secondo motivo. La condotta ascritta all'imputato non è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 481 cod. pen. 4.1. La norma incriminatrice appena citata concerne la «falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità» e punisce la condotta di chi, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Si tratta di reato c.d. "proprio", in quanto soltanto un esercente un servizio di pubblica necessità può commetterlo. La condotta è quella tipica della falsità ideologica: la falsa rappresentazione di fatti giuridicamente rilevanti in relazione al servizio di pubblica necessità esercitato. La falsità deve essere contenuta in una certificazione. Non ogni falsità è rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., ma soltanto quella che cade su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.4.2. L'avvocato, quale esercente la professione forense, è soggetto attivo del delitto in rassegna. Occorrerà verificare allora, di volta in volta, se all'atto confezionato dal difensore, e in quale parte, sia riconosciuta capacità certificativa rilevante ex art.481 cod. pen. 4.2.1. Nel caso di specie si contesta all'imputato, nella sua qualità di avvocato, di avere attestato, nell'autentica di firma apposta su atto di "transazione e quietanza" con una compagnia assicurativa, che quella firma era stata apposta in sua presenza da [OSCURATO:PERSONA]. Vengono in rilievo, pertanto, natura e caratteri della "autentica di firma" del difensore. In punto di qualità soggettiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: «La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura "ad litem" da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale (art. 477 cod. pen.) né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art.481 cod. pen.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.» (Sez. 5, n. 18657 del 03/03/2017, Recchi, Rv. 269622 - 01). Quanto alla nozione di certificazione, la formulazione del capo di imputazione e alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata (pag. 8) rendono necessario chiarire, in generale, che con l'autentica di firma il difensore attesta la provenienza della firma dal soggetto che risulta come sottoscrittore. L'autentica di firma non certifica, invece, che la sottoscrizione è stata apposta dal cliente alla presenza dell'avvocato (cfr. Sez. 5, n. 21950 del 24/04/2008, Hamdo, Rv. 240486; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Eressi, Rv. 258459; Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga, Rv. 279894) quindi non è certamente per quella parte che l'autentica assume rilievo ex art. 481 cod. pen. Dunque nella specie il punto centrale, colto in qualche modo dalla Corte di appello (pag. 8), è che la firma "certificata" come autentica in realtà non proveniva da [OSCURATO:PERSONA], quindi l'attestazione di autenticità è ideologicamente falsa. 4.2.2. Ferma questa premessa, il ricorso dubita che quella attestazione rientri nel concetto di certificazione rilevante ex art. 481 cod. pen., tenuto conto che riguarda una sottoscrizione apposta su un atto di transazione e quietanza, vale a dire su una mera scrittura privata. La prospettazione difensiva va accolta per le seguenti ragioni. 4.3. Il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale, potendo egli esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente previste (cfr. Sez. U civ., n. 9869 del 22/11/1994, Rv. 488756 - 01; Sez. 1 civ., n. 5905 del 23/04/2002, Rv. 553951).Il potere di attestare l'autenticità della firma viene attribuito al difensore nel processo civile dagli artt. 83 e 309 cod. proc. pen. e, nel processo penale, dall'art.39 disp. att. cod. proc. pen.. L'art. 83 cod. proc. pen. recita: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato» e che: «In tali casi [e solo in tali casi] l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore». Consegue che integra, senza dubbio, il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell'avvocato dell'autenticità della sottoscrizione della procura "ad litem" (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 6:348 del 08/01/2021, Santarossa, Rv. 280420 - 01 che richiama (Sez. 5, n. 15556 del 9/3/2011, Bru2:zese, Rv. 250181; Sez. 5, n. 9578 del 19/1/2006, Piras, Rv. 234229; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, Benvestito, Rv. 231563-01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, dep. 2003, Quattrone, Rv. 223829-01; cfr., in motivazione, anche Sez. 5, n. 18657 del 3/3/2017, Recchi, Rv. 269622 che ha anche precisato come la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configuri invece il reato di falso in scrittura privata ormai depenalizzato; in tema, cfr. anche Sez. 5, n. 45451 del 18/10/2019, Cutrone, Rv. 277425). Ma non è questo il caso in esame. 4.4. Il problema sorge, invece, quando, come nella specie, l'attestazione sia effettuata in assenza di conferimento di potere ad opera della legge. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'autentica falsa assume rilevanza penale anche ove essa non sia necessaria (come nel CaS0 di rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 306 cod. proc. pen.) in quanto è sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell'affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene (così Sez. 5, n. 9578 del 19/C1/2006, Piras, Rv. 234229 - 01). Tuttavia la fattispecie in rassegna neppure è riconducibile a tale ultima ipotesi poiché non solo il difensore è privo del potere di autenticare la firma apposta su un atto di "transazione e quietanza", ma quella autentica neppure è idonea a produrre un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, datc che riguarda non atti a valenza processuale ma una ricevuta di pagamento che I creditore rilascia al debitore (quietanza) e un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite (nella specie) già cominciata (transazione).Vengono pertanto in rilievo atti tra privati rispetto ai quali non solo l'autentica di firma non è necessaria, ma è del tutto priva di effetti giuridici. 5. In difetto di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché "il fatto non sussiste"; formula assolutoria che indica che "quel fatto storico" non è riconducibile ad una fattispecie incriminatrice (Sez. U, n. 40049 del 29/05/
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