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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04029/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], H relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria, oltre a contenere censure attinenti al merito della vicenda, non sindacabili, dunque in sede di legittimità, ripropone argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte d appello, che con motivazione non certamente illogica ha compiutamente evidenziato com l'intento dello Zonetti non fosse semplicemente quello di danneggiare la serranda dell'esercizio commerciale, bensì di perpetrare un furto al suo interno, poi non portato a compimento, trasformatosi in tentativo di rapina a seguito della violenza esercitata nei confronti deg! operanti di P.G. intervenuti sul luogo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delL Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], H relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria, oltre a contenere censure attinenti al merito della vicenda, non sindacabili, dunque in sede di legittimità, ripropone argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte d appello, che con motivazione non certamente illogica ha compiutamente evidenziato com l'intento dello Zonetti non fosse semplicemente quello di danneggiare la serranda dell'esercizio commerciale, bensì di perpetrare un furto al suo interno, poi non portato a compimento, trasformatosi in tentativo di rapina a seguito della violenza esercitata nei confronti deg! operanti di P.G. intervenuti sul luogo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delL Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 04029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris