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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 11033/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32209-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura estesa in calce a l r icorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatiin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1093/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel PIEMONTE , depositat a il 22/6/2018 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del18/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 351/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito dell’intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 7 legge n. 604/1954 e succ. mod. in favore della piccola proprietà contadina, applicate in occasione dell’acquisto di terreni agricoli, a seguito del successivo affitto di questi ultimi, da parte della società acquirente, in favore del proprio amministratore prima del decorso di cinque anni dall’acquisto; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. nonché per errata applicazione dell'articolo 11, comma 3, d.lgs. 228/2001 e violazione della disciplina sulle società agricole di cui al d.lgs. 99/2004» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente contestatoalla contribuente una delle cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 604/1954 senza ravvisare alcuna delle esimenti previste dal citato art. 11, in quanto ritenuto applicabile solo alle persone fisiche;

1.2. con il secondo motivola contribuente denuncia, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2 d.lgs. 99/2004, nonché della ratio dell’art. 7 L. 604/1954 e omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio (la continuazione in concreto della coltivazione diretta del fondo)» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di valutare che l’affittuario dei terreni era non solo l’amministratore della società contribuente, ma anche «il soggetto grazie al quale, in virtù della sua qualifica di imprenditore agricolo professionale ...(era)... stata riconosciuta la relativa qualifica IAP alla società (ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 99/2004» e che il suddetto soggetto aveva sempre provveduto alla coltivazione dei fondi anche anteriormente all’affitto dei terreni;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

2.2. occorre premettere che le censure del primo motivo vanno riqualificate, nell'esercizio del potere/dovere di qualificare la doglianza secondo i criteri indicati da Cass., Sez.

U., 24 luglio 2013, n. 17931, al di là della corretta evocazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come denuncia di violazione di legge; 2.3.si richiama sul punto l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 6688/2014) secondo cui in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.;

2.4. è stato altresì affermato (cfr. Cass. n. 15905/2022) che in tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione;

2.5. è stato pertanto ritenuto, da questa Corte (cfr. Cass. n. 28369/2022 in motiv.)che ricorresse un’ipotesi di decadenza dal beneficio in questione in caso di affitto del fondo rustico da parte di una società agricola in favore di uno dei suoi soci, pur se in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 99/2004;

2.6. tanto premesso, deve rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto che, in presenza di un affitto del fondo rustico all’amministratore della società beneficiaria delle agevolazioni fiscali, non fosse applicabile la norma che consente la permanenza in deroga dell'agevolazione;

2.7. l’art. 11 cit., infatti, in parziale deroga rispetto al divieto di alienazione infra-quinquennale (laddove prevede che non costituisca causa di decadenza dal beneficio i , consente il mantenimento dell’agevolazione nell’ottica di favorire il passaggio «generazionale» dell’impresa agricola, ovvero tramite operazioni di mera

2.8. va escluso che ricorrano siffatti presupposti nel caso in esame, trattandosi di soggetti (società beneficiaria delle agevolazioni e socio affittuario) che, sulla base delle precise indicazioni fornite nell’art. 11 cit., non possono ritenersi appartenere al medesimo nucleo familiare, non essendo stato peraltro neppure dedotto che la compagine societaria fosse composta da soci del medesimo nucleo familiare;

2.9. il Collegio intende inoltre riaffermare, anche nella presente sede, il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, postulato giuridico più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 15249/2020, 10214/2018), anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez.

U. 22/09/2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. Sez.

U. 03/06/2015, n. 11373), in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale»;

2.10. invero, puntualizzano le Sezioni Unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale.

Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr.

C. cost. 10/2015) […]» a rendere ineludibile l’osservanza di tale regula iuris;

3. p er le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto, con assorbimento di ogni altra proposta censura; 4.le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32209-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura estesa in calce a l r icorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatiin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1093/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel PIEMONTE , depositat a il 22/6/2018 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del18/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 351/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito dell’intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 7 legge n. 604/1954 e succ. mod. in favore della piccola proprietà contadina, applicate in occasione dell’acquisto di terreni agricoli, a seguito del successivo affitto di questi ultimi, da parte della società acquirente, in favore del proprio amministratore prima del decorso di cinque anni dall’acquisto; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. nonché per errata applicazione dell'articolo 11, comma 3, d.lgs. 228/2001 e violazione della disciplina sulle società agricole di cui al d.lgs. 99/2004» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente contestatoalla contribuente una delle cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 604/1954 senza ravvisare alcuna delle esimenti previste dal citato art. 11, in quanto ritenuto applicabile solo alle persone fisiche; 1.2. con il secondo motivola contribuente denuncia, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2 d.lgs. 99/2004, nonché della ratio dell’art. 7 L. 604/1954 e omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio (la continuazione in concreto della coltivazione diretta del fondo)» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di valutare che l’affittuario dei terreni era non solo l’amministratore della società contribuente, ma anche «il soggetto grazie al quale, in virtù della sua qualifica di imprenditore agricolo professionale ...(era)... stata riconosciuta la relativa qualifica IAP alla società (ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 99/2004» e che il suddetto soggetto aveva sempre provveduto alla coltivazione dei fondi anche anteriormente all’affitto dei terreni; 2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 2.2. occorre premettere che le censure del primo motivo vanno riqualificate, nell'esercizio del potere/dovere di qualificare la doglianza secondo i criteri indicati da Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931, al di là della corretta evocazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come denuncia di violazione di legge; 2.3.si richiama sul punto l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 6688/2014) secondo cui in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.; 2.4. è stato altresì affermato (cfr. Cass. n. 15905/2022) che in tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione; 2.5. è stato pertanto ritenuto, da questa Corte (cfr. Cass. n. 28369/2022 in motiv.)che ricorresse un’ipotesi di decadenza dal beneficio in questione in caso di affitto del fondo rustico da parte di una società agricola in favore di uno dei suoi soci, pur se in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 99/2004; 2.6. tanto premesso, deve rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto che, in presenza di un affitto del fondo rustico all’amministratore della società beneficiaria delle agevolazioni fiscali, non fosse applicabile la norma che consente la permanenza in deroga dell'agevolazione; 2.7. l’art. 11 cit., infatti, in parziale deroga rispetto al divieto di alienazione infra-quinquennale (laddove prevede che non costituisca causa di decadenza dal beneficio i , consente il mantenimento dell’agevolazione nell’ottica di favorire il passaggio «generazionale» dell’impresa agricola, ovvero tramite operazioni di mera 2.8. va escluso che ricorrano siffatti presupposti nel caso in esame, trattandosi di soggetti (società beneficiaria delle agevolazioni e socio affittuario) che, sulla base delle precise indicazioni fornite nell’art. 11 cit., non possono ritenersi appartenere al medesimo nucleo familiare, non essendo stato peraltro neppure dedotto che la compagine societaria fosse composta da soci del medesimo nucleo familiare; 2.9. il Collegio intende inoltre riaffermare, anche nella presente sede, il principio di diritto per il quale le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, postulato giuridico più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. nn. 15249/2020, 10214/2018), anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 22/09/2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni unite (Cass. Sez. U. 03/06/2015, n. 11373), in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale»; 2.10. invero, puntualizzano le Sezioni Unite, le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione «sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale. Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost. 10/2015) […]» a rendere ineludibile l’osservanza di tale regula iuris; 3. p er le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto, con assorbimento di ogni altra proposta censura; 4.le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Cos
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