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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30908/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; assolvendo, invece, il ricorrente dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 perché il fatto non sussiste e ritenendo il reato di cui all'articolo 707 cod. pen. assorbito nel delitto di furto aggravato con conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che si duole della quantificazione della pena- è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; assolvendo, invece, il ricorrente dal reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 perché il fatto non sussiste e ritenendo il reato di cui all'articolo 707 cod. pen. assorbito nel delitto di furto aggravato con conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che si duole della quantificazione della pena- è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 30908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris