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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11756/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 776-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o , in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 441 / 03/ 2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’[OSCURATO:PERSONA], depositat a il 17/5/ 2017 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 9 / 4 /20 2 3 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del l’[OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 310/2016della Commissione tributaria provinciale d e L’Aquila con cui era stato respinto il ricorso avverso ingiunzione di pagame nto , ed avvisi di accertamento ad essa pregiudiziali, per tasse automobilistiche , annualità 2005,dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.C., di cui il ricorrente era socio; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinqu e motiv i ed illustratoda memoria; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,la Concessionaria è rimast a intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente va evidenziato che la nullità della notifica del ricorso alla Regione [OSCURATO:PERSONA],in quanto effettuata ad indirizzo PEC non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. n. 18/10/ 2012 , n. 179, è stata sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima, ed in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto, come nel caso in esame,oltre il termine previsto dall'art. 370 3 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 19242 del 07/09/2006 ; Cass n. 20000 del 14/10/2005); 2.1 con il primo motivo il contribuent e denuncia , in rubrica, «violazione dell’art. 39 d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360 co. 5 c.p.c., motivazione “apparente”, “perplessa” ed “incomprensibile” dovuta all’errata valutazione su un punto (fatto) decisivo della controversia» con riferimento alla circostanza che gli avvisidi accertamento impugnati erano stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., la cui legale rappresentanteaveva al riguardo proposto querela di falso in relazione alla sottoscrizione asseritamente apposta dalla medesima sui relativi avvisi di accertamento, lamentando, dunque,il ricorrente che la sentenza impugnata fosse fondata su «dati fattuali errati (assunzione di titolarità della società da parte di soggetti defunti alla data del 2008, indicazioni ed allusione a società estinte e cancellate alla data del 2008...)»;

2.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 «per omessa sospensione del giudizio in seguito alla proposizione della querela di falso» della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento relativo all’avviso di accertamento, a presupposto dell’ingiunzione di pagamento impugnata, notificato, in data 18/11/2008, alla società [OSCURATO:PERSONA] e Zappacosta e C. di [OSCURATO:PERSONA] e C., non più esistente con la suddetta denominazione, avendo assunto nel 2005 quella di [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., cosicché [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di quest’ultima società nell’anno 2008, aveva proposto querela di falso in relazione alla sottoscrizione asseritamente apposta dalla medesima sul suddetto avviso di ricevimento;

2.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per «omessa riunione diprocedimenti oggettivamente connessi» da parte della Commissione tributaria regionale con riguardo all’impugnazione dei medesimi atti da parte degli altri soci della società [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] .

C.;2.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per errata dichiarazione di inammissibilità del motivo sub c) dell’atto di appello («“reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e non accolte” per via dell’omessa pronuncia sul punto a causa dell’assorbimento dei motivi nella sentenza di primo grado»), lamentando dunque la mancata valutazione delle domande ed eccezioni relative a «la prescrizione del tributo (bollo auto) e la non corretta formazione del titolo esecutivo, per inesistente notifica degli atti presupposti»;

2.5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 92 cod. proc. civ. e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente confermato la pronuncia di primo grado con condanna del ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della compensazione della rimanente parte delle spese di lite per reciproca soccombenza;

3.1. lecensure di cui al primo motivo sono infondate ;

3.2. al di là dell’errato riferimento al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non si ravvisa, invero, un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come invece denunciato dal contribuente con riguardoalla dedotta motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile della sentenza impugnata;

3.3. la Commissione tributaria regionale motiva, infatti, con riguardo alla questione circa la menzionata querela di falso nei seguenti termini:«...l'unico soggetto che ha svolto giudizialmente la“querela di falso” ... è stata [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non già, come erroneamente indicato dall'appellante, quale titolare e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di Marino C amilluccia A ssunta .

C ., e, perciò , solo a titolo personale ...

Èdunque lapalissiano come la “querela” proposta dalla MARINO fosse ...già di per sé mal posta giacché essa tendeva ... a disconoscere non quanto da essa Marina presuntivamente sottoscritto — ed in tal caso bene avrebbe potuto la Marino stessoavanzare l'azione di disconoscimento della sottoscrizione e richiedere,ma per i fini che la riguardavano, la sospensione — ma quanto da altri vergato in calce agli avvisi di ricevimento (v’è da pensare ragionevolmente a tal Zappacosta ponendo attenzione alla sottoscrizione apposta in calce ad ambedue gli avvisi di ricevimento ... degli atti notificati al “titolare”della ditta il 12/12/2008 e destinati a [OSCURATO:PERSONA] e ZAPPACOSTA e C. di ZAPPACOSTA ROCCOe C.)»; 3.4.la censura verso lasentenza impugnata , per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, risulta quindi infondata atteso che la sentenza impugnata motiva ampiamente le ragioni della propria decisione, né, come noto, una sentenza può dirsi nulla solo in quanto il Giudice non abbia preso in esame tutti gli argomenti difensivi formulati dalle parti; 4.1.sono fondate le censure di cui al secondo motivo; 4.2.in diritto, va preliminarmente evidenziato che la trasformazione di una società commerciale in altra di nome diverso non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo e diverso, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della società stessa (cfr. Cass. n. 3269 del 10/02/2009; Cass. n. 12752 del 01/09/2003), come nel caso in esame;

4.3. stante, quindi, la validità della notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione ( [OSCURATO:PERSONA] e ZAPPACOSTA e C. di [OSCURATO:PERSONA] e C.), non sussistevano ostacoli alla proposizione della querela di falso da parte del legale rappresentante della società ([OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di Marino C amilluccia A ssunta .

C.) , ovvero A ssunta C amilluccia Marino,con riguardo ad atti riferibili a quest’ultima;

4.4. è opportuno, peraltro, ancheevidenziare che legittimato a proporre querela di falso è «chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio» (cfr. Cass. n.8575 del 27/03/2019; n. 3305 del 17/04/1997 );

4.5. invero, l'interesse a proporre querela di falso in via principale, «che tende a rimuovere erga omnesl'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere» (cfr. Cass. n. 18323del 30/08/2007; Cass. n. 9013 del 27/7/1992);

4.6. le Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, hanno espressamente affermato ilprincipio di diritto secondo cui se, dall’avviso di ricevimento della notificazione, effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo di servizio postale, non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, tra quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata vergata dallo stesso destinatario, e la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.(cfr. Cass.

S.U. n. 9962 del 27/04/2010 ) ;

4.7. più di recente, quindi, con riguardo alcaso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, questa Corte ha affermato che, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.(cfr. Cass. n. 4556 del 21/02/2020 );

4.8. nell’odierna fattispecie, la Commissione tributaria regionale non ha in alcun modo evidenziato che la notifica risultasse effettuata, nell’anno 2008,mediante consegna a persona diversa dal destinatario (nella specie, il legale rappresentante della società destinataria dell’atto impositivo), al che consegue che la sottoscrizione dovesse presumersi riferibile alla suddetta [OSCURATO:PERSONA] , qu ale legale rappresentante della società nell’anno in questione, a seguito del cambiamento di denominazione dell’originaria società, come dianzi illustrato;

4.9. ciò posto, ai fini della sospensione necessaria del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità del documento costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa (cfr. Cass. n. 14578 del 04/07/2011); 4.10.occorrerebbe, invero, evidenziare la peculiarità del giudizio di falso proposto invia principale e la circostanza che, all'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnese non soltanto tra le parti del giudizio medesimo (si veda tra le altre, in argomento, Cass. n. 13190 del 5/6/2006);

4.11. tale considerazione, tuttavia, non è sufficiente a far concludere che sussista sempre un rapporto di pregiudizialità necessaria, nel senso tecnico-giuridico di cui sopra s'è detto, tra il giudizio di falso proposto in via principale (altro è, naturalmente, se la querela fosse stata proposta in via incidentale) e qualsivoglia altro giudizio nel quale sia stato prodotto il documento impugnato di falso, indipendentemente da chi lo abbia impugnato, in quanto occorre comunque stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità di quel documento costituisca, non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione dei quali il giudice della causa (asseritamente) pregiudicata deve tener conto nella formazione delle proprie convinzioni al fine di decidere detta causa—ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non anche giuridica—, bensì la decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa;

4.12. deve trattarsi, quindi, di una dipendenza necessaria dell'una decisione rispetto all'altra, e non di uno dei tanti elementi di valutazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice;

4.13. nel caso in esame, come già rilevato, è la stessa motivazione del provvedimento impugnato a suggerire che il rapporto tra l'accertamento della falsità del documento ed il procedimento in oggetto non implichi una pregiudizialità meramente logica ma investa un giudizio di necessità giuridica, in quanto l’eventuale declaratoria di falso della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento relativo allanotifica dell’atto impositivonei confronti della società, presupposto dell’impugnata ingiunzione di pagamento nei confronti dei singoli soci (tra i quali l’odierno ricorrente), farebbe venir meno un elemento costitutivo della pretesa dell’Amministrazione nei confronti del contribuente, essendo state proposte ancheeccezioni relative a «la prescrizione del tributo (bollo auto) e la non corretta formazione del titolo esecutivo, per inesistente notifica degli atti presupposti» (cfr. pagg. 3-4, 23 ricorso);

4.14. ne consegue che la Commissione tributaria regionale,nel decidere la causa relativa all'ingiunzione di pagamento e all’avviso di accertamento ad esso sotteso, non ha fatto corretto uso dei principi dianzi richiamati in quanto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 —secondo il quale il processo è sospeso soltanto «quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio»—, avrebbe dovuto, sulla base della pendenza del giudizio di querela di falso relativo al suddetto avviso di accertamento, sospendere il processo sino alla definizione di quel giudizio con sentenza non più suscettibile di gravame;

5. a seguire, va disattesa la doglianza formulata con il terzo motivo, atteso chel'esercizio del potere di riunione previsto dall'art. 274 cod. proc. civ. ha naturadiscrezionale, laddove l'art. 335 cod. proc. civ. impone lariunione soltanto delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza (cfr. Cass. n. 1542 del 24/01/2007; Cass. n. 7645del 31/03/2006) , ipotesi che non ricorreva nella presente fattispecie; 6.1.è fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.di cui al quarto motivo, disattese invece le censure relative alla pretesa motivazione «“apparente”, “perplessa” ed “incomprensibile”», avendo la Commissione tributaria regionale compiutamente motivato al riguardo, come di seguito illustrato;

6.2. i Giudici d’appello hanno dichiara to inammissibile per genericità il motivo di gravame in oggetto, indicato nell’atto di gravame come «reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e non accolte»;

6.3. va tuttavia evidenziato che l'appellante, che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale,come nel caso in esame, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.(cfr. Cass. n. 40833 del 20/12/2021; Cass. n. 13768 del 31/05/2018 );

7. per quanto fin qui osservato il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e quarto motivo , assorbito il quinto motivo e respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo g rado dell’Abruzzoin diversa composizione, che terrà conto anche dell’intervenuta conclusione del giudizio «pregiudicante» relativo alla querela di falso,di cui al secondo motivo di ricorso, con sentenza, passata in giudicato , del Tribunale de L’Aquila n. 474/2019 (prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.), e a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, assorbit o il quinto motivo e respinti i rimanenti motivi;cassa la sentenzaimpugnata in relazione aimotivi accolt i e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzoindiversa composizione, cui dema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 776-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o , in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 441 / 03/ 2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’[OSCURATO:PERSONA], depositat a il 17/5/ 2017 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 9 / 4 /20 2 3 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del l’[OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 310/2016della Commissione tributaria provinciale d e L’Aquila con cui era stato respinto il ricorso avverso ingiunzione di pagame nto , ed avvisi di accertamento ad essa pregiudiziali, per tasse automobilistiche , annualità 2005,dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.C., di cui il ricorrente era socio; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinqu e motiv i ed illustratoda memoria; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,la Concessionaria è rimast a intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente va evidenziato che la nullità della notifica del ricorso alla Regione [OSCURATO:PERSONA],in quanto effettuata ad indirizzo PEC non indicato nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. n. 18/10/ 2012 , n. 179, è stata sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima, ed in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto, come nel caso in esame,oltre il termine previsto dall'art. 370 3 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 19242 del 07/09/2006 ; Cass n. 20000 del 14/10/2005); 2.1 con il primo motivo il contribuent e denuncia , in rubrica, «violazione dell’art. 39 d.lgs.546/1992 in relazione all’art. 360 co. 5 c.p.c., motivazione “apparente”, “perplessa” ed “incomprensibile” dovuta all’errata valutazione su un punto (fatto) decisivo della controversia» con riferimento alla circostanza che gli avvisidi accertamento impugnati erano stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., la cui legale rappresentanteaveva al riguardo proposto querela di falso in relazione alla sottoscrizione asseritamente apposta dalla medesima sui relativi avvisi di accertamento, lamentando, dunque,il ricorrente che la sentenza impugnata fosse fondata su «dati fattuali errati (assunzione di titolarità della società da parte di soggetti defunti alla data del 2008, indicazioni ed allusione a società estinte e cancellate alla data del 2008...)»; 2.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 «per omessa sospensione del giudizio in seguito alla proposizione della querela di falso» della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento relativo all’avviso di accertamento, a presupposto dell’ingiunzione di pagamento impugnata, notificato, in data 18/11/2008, alla società [OSCURATO:PERSONA] e Zappacosta e C. di [OSCURATO:PERSONA] e C., non più esistente con la suddetta denominazione, avendo assunto nel 2005 quella di [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., cosicché [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di quest’ultima società nell’anno 2008, aveva proposto querela di falso in relazione alla sottoscrizione asseritamente apposta dalla medesima sul suddetto avviso di ricevimento; 2.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per «omessa riunione diprocedimenti oggettivamente connessi» da parte della Commissione tributaria regionale con riguardo all’impugnazione dei medesimi atti da parte degli altri soci della società [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] . C.;2.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per errata dichiarazione di inammissibilità del motivo sub c) dell’atto di appello («“reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e non accolte” per via dell’omessa pronuncia sul punto a causa dell’assorbimento dei motivi nella sentenza di primo grado»), lamentando dunque la mancata valutazione delle domande ed eccezioni relative a «la prescrizione del tributo (bollo auto) e la non corretta formazione del titolo esecutivo, per inesistente notifica degli atti presupposti»; 2.5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 92 cod. proc. civ. e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente confermato la pronuncia di primo grado con condanna del ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della compensazione della rimanente parte delle spese di lite per reciproca soccombenza; 3.1. lecensure di cui al primo motivo sono infondate ; 3.2. al di là dell’errato riferimento al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non si ravvisa, invero, un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come invece denunciato dal contribuente con riguardoalla dedotta motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile della sentenza impugnata; 3.3. la Commissione tributaria regionale motiva, infatti, con riguardo alla questione circa la menzionata querela di falso nei seguenti termini:«...l'unico soggetto che ha svolto giudizialmente la“querela di falso” ... è stata [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non già, come erroneamente indicato dall'appellante, quale titolare e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di Marino C amilluccia A ssunta . C ., e, perciò , solo a titolo personale ... Èdunque lapalissiano come la “querela” proposta dalla MARINO fosse ...già di per sé mal posta giacché essa tendeva ... a disconoscere non quanto da essa Marina presuntivamente sottoscritto — ed in tal caso bene avrebbe potuto la Marino stessoavanzare l'azione di disconoscimento della sottoscrizione e richiedere,ma per i fini che la riguardavano, la sospensione — ma quanto da altri vergato in calce agli avvisi di ricevimento (v’è da pensare ragionevolmente a tal Zappacosta ponendo attenzione alla sottoscrizione apposta in calce ad ambedue gli avvisi di ricevimento ... degli atti notificati al “titolare”della ditta il 12/12/2008 e destinati a [OSCURATO:PERSONA] e ZAPPACOSTA e C. di ZAPPACOSTA ROCCOe C.)»; 3.4.la censura verso lasentenza impugnata , per motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, risulta quindi infondata atteso che la sentenza impugnata motiva ampiamente le ragioni della propria decisione, né, come noto, una sentenza può dirsi nulla solo in quanto il Giudice non abbia preso in esame tutti gli argomenti difensivi formulati dalle parti; 4.1.sono fondate le censure di cui al secondo motivo; 4.2.in diritto, va preliminarmente evidenziato che la trasformazione di una società commerciale in altra di nome diverso non comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo e diverso, con la conseguenza che deve ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della società stessa (cfr. Cass. n. 3269 del 10/02/2009; Cass. n. 12752 del 01/09/2003), come nel caso in esame; 4.3. stante, quindi, la validità della notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione ( [OSCURATO:PERSONA] e ZAPPACOSTA e C. di [OSCURATO:PERSONA] e C.), non sussistevano ostacoli alla proposizione della querela di falso da parte del legale rappresentante della società ([OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di Marino C amilluccia A ssunta . C.) , ovvero A ssunta C amilluccia Marino,con riguardo ad atti riferibili a quest’ultima; 4.4. è opportuno, peraltro, ancheevidenziare che legittimato a proporre querela di falso è «chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio» (cfr. Cass. n.8575 del 27/03/2019; n. 3305 del 17/04/1997 ); 4.5. invero, l'interesse a proporre querela di falso in via principale, «che tende a rimuovere erga omnesl'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere» (cfr. Cass. n. 18323del 30/08/2007; Cass. n. 9013 del 27/7/1992); 4.6. le Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, hanno espressamente affermato ilprincipio di diritto secondo cui se, dall’avviso di ricevimento della notificazione, effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo di servizio postale, non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, tra quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata vergata dallo stesso destinatario, e la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.(cfr. Cass. S.U. n. 9962 del 27/04/2010 ) ; 4.7. più di recente, quindi, con riguardo alcaso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, questa Corte ha affermato che, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.(cfr. Cass. n. 4556 del 21/02/2020 ); 4.8. nell’odierna fattispecie, la Commissione tributaria regionale non ha in alcun modo evidenziato che la notifica risultasse effettuata, nell’anno 2008,mediante consegna a persona diversa dal destinatario (nella specie, il legale rappresentante della società destinataria dell’atto impositivo), al che consegue che la sottoscrizione dovesse presumersi riferibile alla suddetta [OSCURATO:PERSONA] , qu ale legale rappresentante della società nell’anno in questione, a seguito del cambiamento di denominazione dell’originaria società, come dianzi illustrato; 4.9. ciò posto, ai fini della sospensione necessaria del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità del documento costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa (cfr. Cass. n. 14578 del 04/07/2011); 4.10.occorrerebbe, invero, evidenziare la peculiarità del giudizio di falso proposto invia principale e la circostanza che, all'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnese non soltanto tra le parti del giudizio medesimo (si veda tra le altre, in argomento, Cass. n. 13190 del 5/6/2006); 4.11. tale considerazione, tuttavia, non è sufficiente a far concludere che sussista sempre un rapporto di pregiudizialità necessaria, nel senso tecnico-giuridico di cui sopra s'è detto, tra il giudizio di falso proposto in via principale (altro è, naturalmente, se la querela fosse stata proposta in via incidentale) e qualsivoglia altro giudizio nel quale sia stato prodotto il documento impugnato di falso, indipendentemente da chi lo abbia impugnato, in quanto occorre comunque stabilire se l'eventuale dichiarazione di falsità di quel documento costituisca, non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione dei quali il giudice della causa (asseritamente) pregiudicata deve tener conto nella formazione delle proprie convinzioni al fine di decidere detta causa—ciò che implicherebbe, tutt'al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non anche giuridica—, bensì la decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell'attore o di un'eccezione decisiva del convenuto in tale causa; 4.12. deve trattarsi, quindi, di una dipendenza necessaria dell'una decisione rispetto all'altra, e non di uno dei tanti elementi di valutazione rimessi al prudente apprezzamento del giudice; 4.13. nel caso in esame, come già rilevato, è la stessa motivazione del provvedimento impugnato a suggerire che il rapporto tra l'accertamento della falsità del documento ed il procedimento in oggetto non implichi una pregiudizialità meramente logica ma investa un giudizio di necessità giuridica, in quanto l’eventuale declaratoria di falso della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento relativo allanotifica dell’atto impositivonei confronti della società, presupposto dell’impugnata ingiunzione di pagamento nei confronti dei singoli soci (tra i quali l’odierno ricorrente), farebbe venir meno un elemento costitutivo della pretesa dell’Amministrazione nei confronti del contribuente, essendo state proposte ancheeccezioni relative a «la prescrizione del tributo (bollo auto) e la non corretta formazione del titolo esecutivo, per inesistente notifica degli atti presupposti» (cfr. pagg. 3-4, 23 ricorso); 4.14. ne consegue che la Commissione tributaria regionale,nel decidere la causa relativa all'ingiunzione di pagamento e all’avviso di accertamento ad esso sotteso, non ha fatto corretto uso dei principi dianzi richiamati in quanto, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 —secondo il quale il processo è sospeso soltanto «quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio»—, avrebbe dovuto, sulla base della pendenza del giudizio di querela di falso relativo al suddetto avviso di accertamento, sospendere il processo sino alla definizione di quel giudizio con sentenza non più suscettibile di gravame; 5. a seguire, va disattesa la doglianza formulata con il terzo motivo, atteso chel'esercizio del potere di riunione previsto dall'art. 274 cod. proc. civ. ha naturadiscrezionale, laddove l'art. 335 cod. proc. civ. impone lariunione soltanto delle impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza (cfr. Cass. n. 1542 del 24/01/2007; Cass. n. 7645del 31/03/2006) , ipotesi che non ricorreva nella presente fattispecie; 6.1.è fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.di cui al quarto motivo, disattese invece le censure relative alla pretesa motivazione «“apparente”, “perplessa” ed “incomprensibile”», avendo la Commissione tributaria regionale compiutamente motivato al riguardo, come di seguito illustrato; 6.2. i Giudici d’appello hanno dichiara to inammissibile per genericità il motivo di gravame in oggetto, indicato nell’atto di gravame come «reiterazione di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e non accolte»; 6.3. va tuttavia evidenziato che l'appellante, che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale,come nel caso in esame, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.(cfr. Cass. n. 40833 del 20/12/2021; Cass. n. 13768 del 31/05/2018 ); 7. per quanto fin qui osservato il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e quarto motivo , assorbito il quinto motivo e respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo g rado dell’Abruzzoin diversa composizione, che terrà conto anche dell’intervenuta conclusione del giudizio «pregiudicante» relativo alla querela di falso,di cui al secondo motivo di ricorso, con sentenza, passata in giudicato , del Tribunale de L’Aquila n. 474/2019 (prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c.), e a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso, assorbit o il quinto motivo e respinti i rimanenti motivi;cassa la sentenzaimpugnata in relazione aimotivi accolt i e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzoindiversa composizione, cui dema