CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, deduce il vizio di motivazione con riferimento, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - si evocano anche il rigetto della richiesta sospensione condizionale della pena e della riduzione della stessa, senza tuttavia svolgere specifiche argomentazioni sul punto - in quanto la Corte d'appello avrebbe fondato la propria decisione sull'esistenza di due precedenti penali, senza considerare la lievità degli stessi (uno riguarderebbe un reato depenalizzato, l'altro un reato commesso tra il 1989 e il 2003) e il buon comportamento successivo al fatto; Ritenuto che si tratta di motivo inammissibile, perché in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione e, nel caso di specie, la sentenza impugnata reca effettiva e logica motivazione, facendo riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi di segno positivo capaci di mitigare la gravità dei fatti e l'intensità del dolo; lo stesso vale per la pena inflitta, che non è oggettivamente suscettibile d'essere condizionalmente sospesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15