CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37223-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 37223/2019 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, Numero sezionale 1084/2022Numero di raccolta generale 17682/2022 depositata il 29/10/2019; Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Terna – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. evocava in giudizio innanzi la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione alla stima dell’indennità di esproprio determinata a seguito di procedura arbitrale ex art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, relativamente ad un immobile di proprietà dei convenuti, interessato dalla realizzazione di una variante di un preesistente elettrodotto. Nella resistenza dei Comas, la Corte territoriale, con l’ordinanza impugnata, cron. 2864/2019, accoglieva in parte il ricorso, rideterminando l’indennità da servitù di elettrodotto da € 1.520.000.000 ad € 870.449,70. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Terna – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria; la parte controricorrente, in particolare, tanto in forma telematica, con invio del 4.5.2022, che in forma cartacea, con atto ricevuto il 6.5.2022. Nel medesimo termine previsto per il deposito delle memorie, la parte ricorrente ha depositato anche copia di una procura, ritenuta rilevante ai fini dello scrutinio di ammissibilità del ricorso. Per contestare detto deposito, la parte controricorrente ha depositato due ulteriori memorie in forma telematica, rispettivamente in data 9 e 10 maggio 2022. La parte ricorrente, a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 37223/2019 sua volta, ha contestato detto deposito, tardivo, con ulteriore atto Numero sezionale 1084/2022Numero di raccolta generale 17682/2022 depositato il giorno stesso dell’adunanza. Data pubblicazione 31/05/2022 Con il primo motivo del ricorso principale, articolato in due distinti profili, viene censurata: a) da un lato, la violazione degli artt. 132, 156, 61, 115 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare su un motivo di ricorso, avente ad oggetto la denunziata inapplicabilità delle norme in tema di inquinamento elettromagnetico; b) dall’altro lato, la violazione degli artt. 132, 61, 115, 116, 156 c.p.c. e 27 del D.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe motivato per relationem, recependo acriticamente le risultanze della C.T.U., senza tener conto delle osservazioni proposte dal consulente tecnico di parte. Ad avviso della società ricorrente principale, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato, ai fini della determinazione dell’indennizzo, le norme del D.M. 29.5.2008, che prevedono una “fascia di rispetto” dagli elettrodotti per la prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico, così pervenendo ad un importo eccessivo, senza tener conto che la fascia concretamente asservita all’opera pubblica era limitata a soli 25 metri per lato, e dunque in totale a 50 metri. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, a fronte dell’imposizione su terreni privati di vincoli conformativi derivanti da interventi destinati ad assolvere a finalità di pubblico interesse, non sarebbe dovuta ai rispettivi titolari alcuna specifica indennità, poiché si rientrerebbe nell’ambito del secondo comma dell’art. 42 Cost., e non invece nel terzo comma del richiamato articolo, non potendosi configurare alcuna ablazione della proprietà privata. Infine, non sarebbero imputabili a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 37223/2019 [OSCURATO:SOCIETA]. il danno da deprezzamento del valore del fondo per Numero sezionale 1084/2022Numero di raccolta generale 17682/2022 effetto della presenza di un campo elettromagnetico, perché, alla Data pubblicazione 31/05/2022 luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, detto pregiudizio non inciderebbe direttamente sul fondo, ma potrebbe costituire al più un danno alla persona, riconoscibile soltanto dietro specifica dimostrazione della sua sussistenza in concreto. Con il secondo motivo del ricorso principale, articolato invece in quattro profili, viene censurata rispettivamente: a) la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., nonché omessa pronuncia su un punto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sull’applicabilità, nel caso di specie, delle norme in tema di campi elettromagnetici, che era stata contestata dall’odierna ricorrente; b) la violazione degli artt. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, del D.M. del 29.5.2008, del D.M. del 21.3.1988, del D.P.C.M. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato le norme richiamate al caso concreto; c) la violazione dell’art. 42 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che la fattispecie concerneva una ipotesi di limitazione conformativa della proprietà privata per finalità di interesse pubblico, e non invece un’ablazione della stessa; d) la violazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 239 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle varianti che gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati al percorso del nuovo elettrodotto avrebbero subito per effetto dell’autorizzazione, rilasciata dal MISE, alla realizzazione della predetta opera pubblica. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 37223/2019 Numero sezionale 1084/2022 Con il terzo motivo, invece, viene censurato il governo delle Numero di raccolta generale 17682/2022Data pubblicazione 31/05/2022 spese di lite e di C.T.U. operato dal giudice di merito. Con il primo motivo del ricorso incidentale, invece, i Comas contestano la violazione degli artt. 77, 81, 83, 100, 112, 182 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la legitimatio ad processum di [OSCURATO:SOCIETA]. e rilevare la nullità della procura alle liti. Secondo i ricorrenti incidentali, Terna – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si sarebbe costituita mediante rappresentante volontario, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che avrebbe sottoscritto la procura alle liti; detta procura si riferirebbe alla sola rappresentante volontaria, e non anche a Terna – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che non sarebbe parte formale del giudizio, e non potrebbe essere in alcun modo riferita alla società da ultimo indicata, in difetto di produzione nel giudizio di merito dell’atto a rogito del notaio Troili in Roma, rep. 18464 del 14.3.2012, sulla cui base –secondo quanto indicato nella procura alle liti– [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe agito in rappresentanza di Terna – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il secondo motivo del ricorso incidentale, i Comas contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1283 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe riconosciuto gli interessi sulla somma determinata a titolo di indennità soltanto dal deposito della decisione, e non anche dal decreto di asservimento. 2 [OSCURATO:PERSONA] ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia deciso in udienza pubblica, in modo particolare con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale. Inoltre, poiché il ricorso verte su materia (opposizione alla stima dell’indennità di esproprio) tabellarmente affidata alla competenza della Prima Sezione civile di questa Corte, il Collegio ravvisa altresì l’opportunità di inviare gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 37223/2019 Numero sezionale 1084/2022 affinchè valuti l’eventuale assegnazione del ricorso stesso alla Numero di raccolta generale 17682/2022Data pubblicazione 31/05/2022 sezione tabellarmente competente al suo esame. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia deciso in udienza pubblica. Rimette altresì gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, affinché valuti l’eventuale assegnazione del ricorso alla Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A