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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22337/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1116/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 31/03/2022 R.G.N. 935/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOassorbimento degli altri;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Benevento al fine di faraccertare e dichiarare la illiceità della condotta posta in essere dallaC.C.I.A.A. di Benevento che, con deliberazione di Giunta camerale n. 12del 1.03.2017, aveva disposto la sua sospensione dal servizio conprivazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico, anche previadisapplicazione del provvedimento ritenuto illegittimo, e conseguentericonoscimento del diritto del medesimo ad essere reintegrato in servizio,chiedendo, a tal uopo, la condanna della C.C.I.A.A. convenuta allaimmediata reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei dannimateriali e morali subiti per effetto della asserita condotta illecita.2. [OSCURATO:PERSONA], dirigente, con Decreto del Ministro delle AttivitàProduttive del 14.05.2004, era stato nominato Segretario generale.Nel gennaio 2016, il Collegio dei Revisori dei Conti aveva deciso diavviare una verifica straordinaria in ordine alla regolarità dellacostituzione del fondo per la contrattazione integrativa dei dirigenti, inrelazione agli anni 2010 – 2014, e con verbale n. 5 del 08.02.2016 avevacontestato al [OSCURATO:PERSONA] una presunta indebita erogazione di euro189.726,08.In particolare, era stato accertato che i mandati di pagamento con iquali era stata corrisposta al Segretario generale la retribuzione dirisultato erano irregolari, essendo stata indebitamente corrisposta unaretribuzione di risultato superiore a quanto spettante e, in particolare,essendo stata impropriamente erogata anche la quota di retribuzione dirisultato destinata ai due dirigenti previsti in organico.RGN 14167/2022Pag.2Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026Contestualmente, il Presidente del Collegio aveva trasmesso gli attialla Procura della Repubblica di Benevento, dando avvio al procedimentopenale posto a fondamento del provvedimento di sospensione oggetto delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l’atto di sospensione.3.

Con sentenza n. 133/2019, il Tribunale di Benevento, richiamandoanche le motivazioni espresse dal Collegio in sede di reclamo, rigettava ilricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].4.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1116/2022 depositatail 31.3.2022, accoglieva parzialmente l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA],ritenendo illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare in quantoadottato dalla Giunta camerale e conseguentemente condannava l’Entecamerale alla riammissione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimentodel danno pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di assegnoalimentare e quanto dovuto in caso di permanenza in servizio.

Rigettavainvece le altre domande risarcitorie proposte.5.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazionela Camera di commercio di Benevento con cinque motivi illustrati damemoria.6.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7.

Con ordinanza interlocutoria n. 253/2026 del 5/1/2026 questaCorte, premesso che il tema centrale posto dai motivi di ricorso, concernel’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento disospensione cautelare dal servizio, provvedimento non avente naturadisciplinare, nel caso in cui, com’è nella specie, la contrattazione collettivaratione temporis vigente non lo individui espressamente, ha posto inrilievo che le tesi contrapposte sono quelle della competenza, comunque,dell’Ufficio procedimenti disciplinari (che ha portato la Corte territoriale adichiarare l’illegittimità, sotto il profilo formale, dell’adottatoprovvedimento) ovvero della competenza della Giunta camerale, organoRGN 14167/2022Pag.3Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026politico-esecutivo dell’ente, in mancanza, all’epoca dei fatti, di altra figuradirigenziale oltre a [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento.Ha ritenuto che, per la valenza nomofilattica della questione el’assenza di precedenti specifici, fosse opportuno il rinvio della causa anuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.8.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo perl’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.9.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista della pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazioneall’art. 2 d.lgs. n 165 del 2001, all’art. 3 della l. n. 97 del 2001 e all’art.97 Cost.È censurata la sentenza di appello per violazione delle norme innanziindicate, nella parte in cui ha asserito che il provvedimento di sospensionecautelare deve essere adottato dall’Ufficio procedimenti disciplinari (UDP).Premessa la natura non disciplinare del provvedimento di sospensionecautelare, è sostenuta l’inapplicabilità delle regole procedurali dicompetenza relative a detto procedimento, con la conseguenza che – inassenza di espressa regolamentazione da parte delle fonti collettive – nonpuò affermarsi l’illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare,in quanto non adottato dall’UDP, ma dalla Giunta camerale.2.

Con il secondo motivo è denunziato, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti e documentidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.È lamentato che la Corte d’appello non avrebbe valutato e consideratoche al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelarenon vi era altro dirigente in servizio, oltre [OSCURATO:PERSONA], con rinvio –RGN 14167/2022Pag.4Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026quanto a detto aspetto – ad una serie di documenti prodotti nel corso delgiudizio.3.

Con la terza censura è denunziata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 10, 11, 14 e 20 della l. n. 5802/1993, degli artt. 5, 16 e 55-terd.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 97 Cost. e agli artt. 115e 116 cod. proc. civ.Viene reiterata, anche con riguardo alle norme innanzi indicate, lacensura di erroneità della motivazione della sentenza impugnata nellaparte in cui afferma l’illegittimità del provvedimento di sospensioneperché adottato dalla Giunta, anziché dall’UDP.Parte ricorrente sostiene che, seppur è vero che ex art. 14 della l. n.580 del 1993, nella formulazione ratione temporis vigente, la Giuntacamerale non ha più competenza sull’adozione dei provvedimentiriguardanti l’assunzione e la carriera del personale, da disporre suproposta del Segretario generale, in base a quanto previsto dalla presentelegge e dalle relative norme di attuazione, è pure vero che la misura quiall’attenzione non rientra, considerata anche la sua ratio e la sua finalità,tra quelli relativi all’assunzione e alla carriera professionale.4.

Con il quarto motivo, in relazione agli artt. 112, 342 e 434 cod.proc. civ., è lamentata la nullità della sentenza e del procedimento,nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto egiudicato, in quanto nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. non è stata maichiesta la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensionecautelare, ma semplicemente di accertare l’illiceità della condottadell’Ente camerale, disapplicando il provvedimento innanzi ricordato.5.

Con la quinta ed ultima doglianza è lamentata in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 4 e 5 dell’allegato E della l. n. 2248 del 1865, non essendosi limitatala Corte a disapplicare l’atto, dichiarandone piuttosto l’illegittimità.RGN 14167/2022Pag.5Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/20266.

Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del primo edel terzo motivo di ricorso.7.

Il primo motivo è fondato.8.

Occorre premettere che la sospensione cautelare non è un atto delprocedimento disciplinare, ma una misura di autotutela organizzativa,funzionale a tutelare: l’immagine dell’amministrazione, la regolarità delservizio, il rapporto fiduciario con l’utenza.Tale misura, dunque, non è assoggettata alle regole di competenzaproprie del procedimento disciplinare.Questa Corte, chiamata più volte a pronunciarsi sulla natura dellasospensione cautelare (fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013,15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017,10137/2018, 20708/2018, n. 7657/2019), ha evidenziato, in linea con iprincipi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, chela sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, nonrichiede il previo contraddittorio con l’interessato e trova la sua ratio nellanecessità di tutelare la “credibilità dell’amministrazione presso il pubblico,cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiaredi essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa dacui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera” (siveda C. cost. n. 206/1999; Corte cost. n. 11988/2016).Anche di recente questa Corte (Cass. n. 7049/2026) ha ribadito che: -la sospensione cautelare è misura di autotutela; - non trovanoapplicazione: le norme sulla competenza dell’UPD, né il riparto di cuiall’art. 55-bis d.lgs. 165/2001; - il provvedimento resta riservato aldirigente, quale gestore del rapporto di impiego.Da tanto consegue che la competenza ad adottarla non è dell’UPD, alquale il legislatore, come reso evidente già dal tenore letterale dell’art. 55bis del d.lgs. n. 165/2001 (e prima ancora dell’art. 55 nel testo originario)RGN 14167/2022Pag.6Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026ha riservato il compimento degli atti di esercizio del potere disciplinare insenso proprio.Né si può valorizzare, per giungere a diverse conclusioni, l’art. 55quater del d.lgs. n. 165/2001 che è norma eccezionale e che disciplina unprocedimento che, in ragione dell’urgenza, deroga alle normali regole dicompetenza, tanto che attribuisce il potere di sospensione all’UPD solo selo stesso ha notizia dell’infrazione prima del responsabile della struttura(al quale prioritariamente quel potere è attribuito) così come consente,appunto in via eccezionale, a quest’ultimo di procedere alla contestazione(che sarebbe stata altrimenti di competenza dell’UPD) dell’addebitocontestualmente all’adozione del provvedimento di sospensione.9.

Il terzo motivo è fondato.10.

Una volta affermato che la competenza ad adottare la sospensionecautelare non è dell’UPD, resta da chiedersi se legittimamente l’atto siastato adottato dalla Giunta camerale.Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo che ilCoppola rivestiva la qualità di Segretario generale della Camera diCommercio sicché è erroneo ragionare di rapporto di impiego dirigenzialeche lo stesso aveva prima della nomina con la stessa C.C.I.A.A.L’art. 20 della legge n. 580/1993 (con le modifiche apportate dall’art.14-quaterdecies, comma 1, del D.L. n. 115/2005 e dall’art. 1, comma 20,del d.lgs. n. 23/2010, ed ancora dall’art. 1, comma 1, della lettera t),numero 1), del d.lgs. n. 219/2016, n. 219) prevede che:«1.

Al segretario generale della camera di commercio competono lefunzioni di vertice dell’amministrazione, corrispondenti a quelli di cuiall’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il segretariogenerale coordina l’attività dell’ente nel suo complesso e ha laresponsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.2.

L’incarico di segretario generale di camera di commercio vieneconferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell’elencoRGN 14167/2022Pag.7Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, peruna durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori dueanni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale,senza far ricorso a nuova procedura comparativa.

L’individuazione delsegretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dalMinistro dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere, in coerenza conl’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni.

L’incarico può essere conferito anche in formaassociata ed in regime convenzionale.3.

Il segretario generale, designato dalla Giunta all’esito dellaprocedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppoeconomico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento diconferimento dell’incarico di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Il relativo contrattoindividuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed inesso il trattamento economico corrispondente all’incarico, fermo restandoil limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell’ambito delle fasceeconomiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione, sentita l’Unioncamere, in conformità con ledisposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigentidelle camere di commercio.4.

L’elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Ad essopossono essere iscritti a domanda e previo superamento di un’appositaselezione nazionale per titoli:RGN 14167/2022Pag.8Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali dellecamere di commercio, dell’Unioncamere, delle loro aziende speciali e dialtre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisitiprofessionali individuati dal decreto di cui al comma 5;b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso deirequisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisitaper almeno un quinquennio nell’ultimo decennio in qualifiche dirigenziali.5.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti irequisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l’espletamento dellaselezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta daun dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, dadue esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero edelle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche,e da un rappresentante di Unioncamere.

Con lo stesso decreto sonostabilite le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui al comma6.

È fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare allemodalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.7.

Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento dellacessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro neiruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche insoprannumero.

Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possonoprocedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora idirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretarigenerali.8.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n.557, e successive modificazioni».RGN 14167/2022Pag.9Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026La suddetta disposizione ha già formato oggetto di esame da parte diquesta Corte che, in particolare, si è chiesta se il rapporto di lavorosubordinato del Segretario generale, nel caso di cui alla L. n. 580/1993,art. 20, comma 3, lett. a), sia o meno in continuazione, con ilprecedente rapporto di pubblico impiego dirigenziale.Nella decisione n. 3554/2021 si è ritenuto che detta continuità non siaravvisabile, non essendo configurabile un trasferimento del rapporto dilavoro.Si è affermato che, rispetto all’ipotesi generale di passaggio diretto dipersonale tra amministrazioni diverse, come prevista dal d.lgs. n.165/2001, art. 30 (già d.lgs. n. 29/1993, art. 33), emerge la mancataconsiderazione delle esigenze della amministrazione di provenienza, chenon partecipa alla nomina del suo dirigente come Segretario generale diuna Camera di Commercio; l’unica disposizione ad essa riferibile èl’obbligo di consentire il rientro in ruolo del dirigente, anche insoprannumero, alla cessazione dell’incarico.La mancanza di consenso dell’amministrazione pubblica da cui ilSegretario generale proviene non consente di qualificare la vicenda intermini di cessione del contratto di lavoro.Del resto, la continuità del precedente rapporto di pubblico impiegodirigenziale trova ostacolo nella natura a termine del rapporto di lavorodel Segretario generale della Camera di Commercio; ove si trattasse dicessione del contratto di lavoro sì conserverebbe, infatti, anche la natura“a tempo indeterminato di ruolo” del rapporto di lavoro dirigenziale inessere con la amministrazione di provenienza.È stata, così, conclusivamente affermata la novità del rapporto dilavoro che si costituisce con la Camera di Commercio per effetto dellanomina a Segretario generale rispetto al rapporto di lavoro dirigenziale atempo indeterminato con la pubblica amministrazione; quest’ultimoRGN 14167/2022Pag.10Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026costituisce soltanto un presupposto per la iscrizione nell’elenco e, dunque,per il conferimento dell’incarico.Tale conclusione non muta per il Segretario generale proveniente dalruolo dirigenziale di una Camera di Commercio; la sua posizione è infattiequiparata dall’art. 20, comma 3, lett. a) e comma 5 - a quella degli altridirigenti della pubblica amministrazione e l’incarico comporta la creazionedi un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine.Ed allora erra il controricorrente nell’affermare che il provvedimentoaveva riguardato entrambi i rapporti perché il rapporto dirigenziale erasospeso (con ripresa al momento della cessazione dell’incarico diSegretario generale) e il provvedimento di sospensione (meramentecautelare) non poteva che afferire all’incarico in atto, ossia a quello diSegretario generale.Come si evince dalla previsione del comma 1 dell’art. 20 della legge n.580/1993 sopra riportato, si tratta di un incarico apicale ex art. 16 deld.lgs. n. 165/2001 il cui conferimento rientra nella tipologia di cui all’art.4 lett. e) del d.lgs. n. 165/2001 del d.lgs. n. 165/2001 sicché si deveritenere che quel potere ricomprenda anche la revoca, nei casi consentitidalla legge, nonché l’adozione di provvedimenti cautelari quale è quello disospensione di cui si discute in questa sede.Del resto, un diverso atteggiarsi rispetto agli incarichi apicali delladistinzione tra potere di gestione e potere di indirizzo politico si traeanche dalla giurisprudenza costituzionale in materia di spoil system,consentito, appunto, per gli incarichi apicali (v.

Corte cost. n. 23 del 2019,n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).L’art. 20, comma 3, della legge n. 580/1993 riserva, invero, alMinistro il potere di nomina, tuttavia attribuisce alla Giunta camerale ladesignazione del Segretario generale.Inoltre, l’art. 14 della stessa legge n. 580/1993 prevede, al comma 6che: «

6. La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioniRGN 14167/2022Pag.11Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientrinelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o alpresidente».Ed allora, nello specifico, l’atto della Giunta non può certo dirsiadottato in carenza di potere (ciò anche a prescindere dall’assenza di altridirigenti in servizio).11.

Conclusivamente devono essere accolti il primo e il terzo motivo diricorso, assorbiti gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la qualedeciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 maggio 2026.La Consigliera est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 14167/2022Pag.12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1116/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 31/03/2022 R.G.N. 935/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dalla [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOassorbimento degli altri;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Benevento al fine di faraccertare e dichiarare la illiceità della condotta posta in essere dallaC.C.I.A.A. di Benevento che, con deliberazione di Giunta camerale n. 12del 1.03.2017, aveva disposto la sua sospensione dal servizio conprivazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico, anche previadisapplicazione del provvedimento ritenuto illegittimo, e conseguentericonoscimento del diritto del medesimo ad essere reintegrato in servizio,chiedendo, a tal uopo, la condanna della C.C.I.A.A. convenuta allaimmediata reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei dannimateriali e morali subiti per effetto della asserita condotta illecita.2. [OSCURATO:PERSONA], dirigente, con Decreto del Ministro delle AttivitàProduttive del 14.05.2004, era stato nominato Segretario generale.Nel gennaio 2016, il Collegio dei Revisori dei Conti aveva deciso diavviare una verifica straordinaria in ordine alla regolarità dellacostituzione del fondo per la contrattazione integrativa dei dirigenti, inrelazione agli anni 2010 – 2014, e con verbale n. 5 del 08.02.2016 avevacontestato al [OSCURATO:PERSONA] una presunta indebita erogazione di euro189.726,08.In particolare, era stato accertato che i mandati di pagamento con iquali era stata corrisposta al Segretario generale la retribuzione dirisultato erano irregolari, essendo stata indebitamente corrisposta unaretribuzione di risultato superiore a quanto spettante e, in particolare,essendo stata impropriamente erogata anche la quota di retribuzione dirisultato destinata ai due dirigenti previsti in organico.RGN 14167/2022Pag.2Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026Contestualmente, il Presidente del Collegio aveva trasmesso gli attialla Procura della Repubblica di Benevento, dando avvio al procedimentopenale posto a fondamento del provvedimento di sospensione oggetto delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l’atto di sospensione.3. Con sentenza n. 133/2019, il Tribunale di Benevento, richiamandoanche le motivazioni espresse dal Collegio in sede di reclamo, rigettava ilricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].4. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1116/2022 depositatail 31.3.2022, accoglieva parzialmente l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA],ritenendo illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare in quantoadottato dalla Giunta camerale e conseguentemente condannava l’Entecamerale alla riammissione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] nonché al risarcimentodel danno pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di assegnoalimentare e quanto dovuto in caso di permanenza in servizio. Rigettavainvece le altre domande risarcitorie proposte.5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazionela Camera di commercio di Benevento con cinque motivi illustrati damemoria.6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7. Con ordinanza interlocutoria n. 253/2026 del 5/1/2026 questaCorte, premesso che il tema centrale posto dai motivi di ricorso, concernel’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento disospensione cautelare dal servizio, provvedimento non avente naturadisciplinare, nel caso in cui, com’è nella specie, la contrattazione collettivaratione temporis vigente non lo individui espressamente, ha posto inrilievo che le tesi contrapposte sono quelle della competenza, comunque,dell’Ufficio procedimenti disciplinari (che ha portato la Corte territoriale adichiarare l’illegittimità, sotto il profilo formale, dell’adottatoprovvedimento) ovvero della competenza della Giunta camerale, organoRGN 14167/2022Pag.3Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026politico-esecutivo dell’ente, in mancanza, all’epoca dei fatti, di altra figuradirigenziale oltre a [OSCURATO:PERSONA], destinatario del provvedimento.Ha ritenuto che, per la valenza nomofilattica della questione el’assenza di precedenti specifici, fosse opportuno il rinvio della causa anuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo perl’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.9. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista della pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 55-bis e 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazioneall’art. 2 d.lgs. n 165 del 2001, all’art. 3 della l. n. 97 del 2001 e all’art.97 Cost.È censurata la sentenza di appello per violazione delle norme innanziindicate, nella parte in cui ha asserito che il provvedimento di sospensionecautelare deve essere adottato dall’Ufficio procedimenti disciplinari (UDP).Premessa la natura non disciplinare del provvedimento di sospensionecautelare, è sostenuta l’inapplicabilità delle regole procedurali dicompetenza relative a detto procedimento, con la conseguenza che – inassenza di espressa regolamentazione da parte delle fonti collettive – nonpuò affermarsi l’illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare,in quanto non adottato dall’UDP, ma dalla Giunta camerale.2. Con il secondo motivo è denunziato, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa fatti e documentidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.È lamentato che la Corte d’appello non avrebbe valutato e consideratoche al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelarenon vi era altro dirigente in servizio, oltre [OSCURATO:PERSONA], con rinvio –RGN 14167/2022Pag.4Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026quanto a detto aspetto – ad una serie di documenti prodotti nel corso delgiudizio.3. Con la terza censura è denunziata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 10, 11, 14 e 20 della l. n. 5802/1993, degli artt. 5, 16 e 55-terd.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 97 Cost. e agli artt. 115e 116 cod. proc. civ.Viene reiterata, anche con riguardo alle norme innanzi indicate, lacensura di erroneità della motivazione della sentenza impugnata nellaparte in cui afferma l’illegittimità del provvedimento di sospensioneperché adottato dalla Giunta, anziché dall’UDP.Parte ricorrente sostiene che, seppur è vero che ex art. 14 della l. n.580 del 1993, nella formulazione ratione temporis vigente, la Giuntacamerale non ha più competenza sull’adozione dei provvedimentiriguardanti l’assunzione e la carriera del personale, da disporre suproposta del Segretario generale, in base a quanto previsto dalla presentelegge e dalle relative norme di attuazione, è pure vero che la misura quiall’attenzione non rientra, considerata anche la sua ratio e la sua finalità,tra quelli relativi all’assunzione e alla carriera professionale.4. Con il quarto motivo, in relazione agli artt. 112, 342 e 434 cod.proc. civ., è lamentata la nullità della sentenza e del procedimento,nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto egiudicato, in quanto nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. non è stata maichiesta la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensionecautelare, ma semplicemente di accertare l’illiceità della condottadell’Ente camerale, disapplicando il provvedimento innanzi ricordato.5. Con la quinta ed ultima doglianza è lamentata in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 4 e 5 dell’allegato E della l. n. 2248 del 1865, non essendosi limitatala Corte a disapplicare l’atto, dichiarandone piuttosto l’illegittimità.RGN 14167/2022Pag.5Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/20266. Ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario del primo edel terzo motivo di ricorso.7. Il primo motivo è fondato.8. Occorre premettere che la sospensione cautelare non è un atto delprocedimento disciplinare, ma una misura di autotutela organizzativa,funzionale a tutelare: l’immagine dell’amministrazione, la regolarità delservizio, il rapporto fiduciario con l’utenza.Tale misura, dunque, non è assoggettata alle regole di competenzaproprie del procedimento disciplinare.Questa Corte, chiamata più volte a pronunciarsi sulla natura dellasospensione cautelare (fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013,15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017,10137/2018, 20708/2018, n. 7657/2019), ha evidenziato, in linea con iprincipi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, chela sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, nonrichiede il previo contraddittorio con l’interessato e trova la sua ratio nellanecessità di tutelare la “credibilità dell’amministrazione presso il pubblico,cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiaredi essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa dacui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera” (siveda C. cost. n. 206/1999; Corte cost. n. 11988/2016).Anche di recente questa Corte (Cass. n. 7049/2026) ha ribadito che: -la sospensione cautelare è misura di autotutela; - non trovanoapplicazione: le norme sulla competenza dell’UPD, né il riparto di cuiall’art. 55-bis d.lgs. 165/2001; - il provvedimento resta riservato aldirigente, quale gestore del rapporto di impiego.Da tanto consegue che la competenza ad adottarla non è dell’UPD, alquale il legislatore, come reso evidente già dal tenore letterale dell’art. 55bis del d.lgs. n. 165/2001 (e prima ancora dell’art. 55 nel testo originario)RGN 14167/2022Pag.6Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026ha riservato il compimento degli atti di esercizio del potere disciplinare insenso proprio.Né si può valorizzare, per giungere a diverse conclusioni, l’art. 55quater del d.lgs. n. 165/2001 che è norma eccezionale e che disciplina unprocedimento che, in ragione dell’urgenza, deroga alle normali regole dicompetenza, tanto che attribuisce il potere di sospensione all’UPD solo selo stesso ha notizia dell’infrazione prima del responsabile della struttura(al quale prioritariamente quel potere è attribuito) così come consente,appunto in via eccezionale, a quest’ultimo di procedere alla contestazione(che sarebbe stata altrimenti di competenza dell’UPD) dell’addebitocontestualmente all’adozione del provvedimento di sospensione.9. Il terzo motivo è fondato.10. Una volta affermato che la competenza ad adottare la sospensionecautelare non è dell’UPD, resta da chiedersi se legittimamente l’atto siastato adottato dalla Giunta camerale.Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo che ilCoppola rivestiva la qualità di Segretario generale della Camera diCommercio sicché è erroneo ragionare di rapporto di impiego dirigenzialeche lo stesso aveva prima della nomina con la stessa C.C.I.A.A.L’art. 20 della legge n. 580/1993 (con le modifiche apportate dall’art.14-quaterdecies, comma 1, del D.L. n. 115/2005 e dall’art. 1, comma 20,del d.lgs. n. 23/2010, ed ancora dall’art. 1, comma 1, della lettera t),numero 1), del d.lgs. n. 219/2016, n. 219) prevede che:«1. Al segretario generale della camera di commercio competono lefunzioni di vertice dell’amministrazione, corrispondenti a quelli di cuiall’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretariogenerale coordina l’attività dell’ente nel suo complesso e ha laresponsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.2. L’incarico di segretario generale di camera di commercio vieneconferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell’elencoRGN 14167/2022Pag.7Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, peruna durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori dueanni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale,senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L’individuazione delsegretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dalMinistro dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere, in coerenza conl’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni. L’incarico può essere conferito anche in formaassociata ed in regime convenzionale.3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all’esito dellaprocedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppoeconomico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento diconferimento dell’incarico di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contrattoindividuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed inesso il trattamento economico corrispondente all’incarico, fermo restandoil limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell’ambito delle fasceeconomiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione, sentita l’Unioncamere, in conformità con ledisposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigentidelle camere di commercio.4. L’elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad essopossono essere iscritti a domanda e previo superamento di un’appositaselezione nazionale per titoli:RGN 14167/2022Pag.8Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali dellecamere di commercio, dell’Unioncamere, delle loro aziende speciali e dialtre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisitiprofessionali individuati dal decreto di cui al comma 5;b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso deirequisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisitaper almeno un quinquennio nell’ultimo decennio in qualifiche dirigenziali.5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti irequisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l’espletamento dellaselezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta daun dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, dadue esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero edelle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche,e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sonostabilite le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui al comma6. È fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare allemodalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento dellacessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro neiruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche insoprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possonoprocedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora idirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretarigenerali.8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n.557, e successive modificazioni».RGN 14167/2022Pag.9Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026La suddetta disposizione ha già formato oggetto di esame da parte diquesta Corte che, in particolare, si è chiesta se il rapporto di lavorosubordinato del Segretario generale, nel caso di cui alla L. n. 580/1993,art. 20, comma 3, lett. a), sia o meno in continuazione, con ilprecedente rapporto di pubblico impiego dirigenziale.Nella decisione n. 3554/2021 si è ritenuto che detta continuità non siaravvisabile, non essendo configurabile un trasferimento del rapporto dilavoro.Si è affermato che, rispetto all’ipotesi generale di passaggio diretto dipersonale tra amministrazioni diverse, come prevista dal d.lgs. n.165/2001, art. 30 (già d.lgs. n. 29/1993, art. 33), emerge la mancataconsiderazione delle esigenze della amministrazione di provenienza, chenon partecipa alla nomina del suo dirigente come Segretario generale diuna Camera di Commercio; l’unica disposizione ad essa riferibile èl’obbligo di consentire il rientro in ruolo del dirigente, anche insoprannumero, alla cessazione dell’incarico.La mancanza di consenso dell’amministrazione pubblica da cui ilSegretario generale proviene non consente di qualificare la vicenda intermini di cessione del contratto di lavoro.Del resto, la continuità del precedente rapporto di pubblico impiegodirigenziale trova ostacolo nella natura a termine del rapporto di lavorodel Segretario generale della Camera di Commercio; ove si trattasse dicessione del contratto di lavoro sì conserverebbe, infatti, anche la natura“a tempo indeterminato di ruolo” del rapporto di lavoro dirigenziale inessere con la amministrazione di provenienza.È stata, così, conclusivamente affermata la novità del rapporto dilavoro che si costituisce con la Camera di Commercio per effetto dellanomina a Segretario generale rispetto al rapporto di lavoro dirigenziale atempo indeterminato con la pubblica amministrazione; quest’ultimoRGN 14167/2022Pag.10Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026costituisce soltanto un presupposto per la iscrizione nell’elenco e, dunque,per il conferimento dell’incarico.Tale conclusione non muta per il Segretario generale proveniente dalruolo dirigenziale di una Camera di Commercio; la sua posizione è infattiequiparata dall’art. 20, comma 3, lett. a) e comma 5 - a quella degli altridirigenti della pubblica amministrazione e l’incarico comporta la creazionedi un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine.Ed allora erra il controricorrente nell’affermare che il provvedimentoaveva riguardato entrambi i rapporti perché il rapporto dirigenziale erasospeso (con ripresa al momento della cessazione dell’incarico diSegretario generale) e il provvedimento di sospensione (meramentecautelare) non poteva che afferire all’incarico in atto, ossia a quello diSegretario generale.Come si evince dalla previsione del comma 1 dell’art. 20 della legge n.580/1993 sopra riportato, si tratta di un incarico apicale ex art. 16 deld.lgs. n. 165/2001 il cui conferimento rientra nella tipologia di cui all’art.4 lett. e) del d.lgs. n. 165/2001 del d.lgs. n. 165/2001 sicché si deveritenere che quel potere ricomprenda anche la revoca, nei casi consentitidalla legge, nonché l’adozione di provvedimenti cautelari quale è quello disospensione di cui si discute in questa sede.Del resto, un diverso atteggiarsi rispetto agli incarichi apicali delladistinzione tra potere di gestione e potere di indirizzo politico si traeanche dalla giurisprudenza costituzionale in materia di spoil system,consentito, appunto, per gli incarichi apicali (v. Corte cost. n. 23 del 2019,n. 269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).L’art. 20, comma 3, della legge n. 580/1993 riserva, invero, alMinistro il potere di nomina, tuttavia attribuisce alla Giunta camerale ladesignazione del Segretario generale.Inoltre, l’art. 14 della stessa legge n. 580/1993 prevede, al comma 6che: « 6. La giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioniRGN 14167/2022Pag.11Numero registro generale 14167/2022Numero sezionale 2530/2026Numero di raccolta generale 22337/2026Data pubblicazione 29/06/2026e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientrinelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o alpresidente».Ed allora, nello specifico, l’atto della Giunta non può certo dirsiadottato in carenza di potere (ciò anche a prescindere dall’assenza di altridirigenti in servizio).11. Conclusivamente devono essere accolti il primo e il terzo motivo diricorso, assorbiti gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la qualedeciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 maggio 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 14167/2022Pag.12
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