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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10682/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, che chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 17 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 110, 612 cod. pen. commessi il 6 aprile 2012, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, ponendo le spese in solido a carico dei coimputati ([OSCURATO:PERSONA] non ricorrente), tra loro e con il responsabile civile.y 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] (addetto alla sicurezza la sera dei fatti) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, secondo il ricorrente, di testi oculari che hanno deposto in senso opposto alla ricostruzione resa dalle persone offese, con dichiarazioni del tutto trascurate dai provvedimenti di merito.

La Corte di appello, poi, si sarebbe limitata a considerare inattendibile il narrato di Purpi, mentre Poggi viene indicato come teste a conferma della deposizione degli imputati secondo i quali questi erano tra i due buttafuori, senza tenere conto che i due testi avevano escluso che Wade avesse colpito qualcuno. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle deposizioni testimoniali che avrebbero attribuito all'imputato l'aggressione ai danni delle persone offese, riportandone stralci (cfr. pag. 7 del ricorso)idalle quali, invece, secondo la difesa, non emergerebbe alcuna specifica azione violenta attribuibile al ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale penale, nonché vizio di motivazione, in relazione alla valutazione del mancato riconoscimento di Wade.

Si assume che nessuna delle persone offesa ha riconosciuto, in dibattimento, l'imputato come autore delle lesioni di cui all'imputazione, pur a fronte dell'individuazione fotografica operata nelle indagini preliminari.

Si denuncia violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. posto che, a fronte del mancato riconoscimento al dibattimento, comunque la Corte territoriale ha reputato provata la responsabilità dell'imputato per le lesioni riportate da Sabelli.

Quanto a una delle persone offesa, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sarebbero state poste a base della decisione, così violando l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle deposizioni delle parti lese circa il loro stato di alterazione da alcool escluso dalla Corte d'appello.

L'affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui le due persone offese erano, quella notte, sobrie sarebbe del tutto apodittica e, comunque, frutto di travisamento della prova, tanto che queste erano giunte al locale e vi avevano passato la serata assieme a quattro ragazze di nazionalità spagnola tutte ubriache, come affermato da tutti i testi a discarico.3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. per l'udienza del 16 dicembre 2020, conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con le quali ha chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità.

1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. 1.1.In primo luogo si osserva che la prima censura, che considera le risultanze probatorie travisate, da un lato, nonché indebitamente svalutate, dall'altro, corrisponde all'unico motivo di appello devoluto al giudice del grave, cui la Corte territoriale ha risposto, con ragionamento completo e non manifestamente illogico. 1.1.1.In secondo luogo, va ricordato il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e non manifestamente illogica (tra le altre, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Invero, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

Inoltre, si devolve una censura, quella inerente la erronea lettura delle fonti di prova documentale, che pretenderebbe il riesame di atti non consentito a questa Corte. 1.1.2.Infine, si osserva che il vizio di travisamento della prova devoluto è inammissibile.

Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Inoltre il vizio di travisamento della prova, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774).

Detta decisività non si rinviene, nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito.

1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione coerente e logica del provvedimento censurato, sottolinea la valenza dell'individuazione fotografica, operata nelle indagini preliminari e giustifica, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, l'incertezza del riconoscimento avvenuto nel corso del dibattimento, a circa tre anni di distanza dal fatto.

Peraltro, la Corte territoriale sottolinea un dato, quello della certa riferibilità della condotta, fondato su prova dichiarativa proveniente dal testimone introdotto dal responsabile civile, con il quale il ricorso non si confronta, risultando per tale parte generico, in quanto non perfettamente rapportato al contenuto della motivazione, considerata nel suo complesso.

Peraltro è consolidato il principio affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata nelle indagini preliminari, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dall'affidabilità di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).

Del resto, il percorso logico utilizzato dal giudice di appello è congruo laddove ha attribuito pieno valore all'individuazione fotografica, ma ha valorizzato anche l'esito della prova dichiarativa, quanto alla certa ascrivibilità non solo dell'aggressione ma anche della condotta oppositiva degli imputati, all'ingresso del locale, nella veste di addetti alla sicurezza del locale notturno, nei confronti delle persone offese, non motivata da alcuna peculiare condizione fisica di queste, come accertato attraverso la documentazione sanitaria acquisita agli atti (dalla quale emerge che alle persone offese non era stata riscontrata alcuna alterazione psichica dovuta a ingestione di sostanze).

L'eccezione relativa alle dichiarazioni rese da una delle persone offese, utilizzate per le contestazioni, per violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. è genericamente formulata, oltre che inedita, come emerge dall'incontestata sintesi dei motivi di appello che si ricava dalla lettura del provvedimento censurato.

A fronte, invero, dell'articolato compendio probatorio a carico, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011).

Sotto tale profilo, dunque, il motivo di ricorso si appalesa genericamente formulato.

1.3. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

Esso attinge il giudizio di attendibilità delle persone offese, rimesso al giudice del merito, nella specie svolto con ragionamento immune da vizi di ogni tipo.

Invero, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. cit.).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative all'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.

L'affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui le due persone offese erano, quella notte, sobrie, fonda, invero, su un ragionamento che non appare manifestamente illogico, ma anzi coerente e lineare, anche perché confermato, tra l'altro, dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti di cui rende conto la motivazione (a pag. 7), fonte di prova non attinta da specifica contestazione con il motivo di ricorso che, dunque, sul punto si appalesa aspecifico.

Da ultimo, si rileva che il dedotto travisamento della prova quanto allo stato di alterazione psichica delle persone offese, trova un limite nella qualità della pronuncia impugnata, riportando le argomentazioni rese al § 1.1.2. 2.L'inammissibilità del ricorso non consente di valutare la richiesta di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta prescrizione, formulata dal Procuratore generale presso questa Corte (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, nel senso che è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione).

2.1. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, che chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 17 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 110, 612 cod. pen. commessi il 6 aprile 2012, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, ponendo le spese in solido a carico dei coimputati ([OSCURATO:PERSONA] non ricorrente), tra loro e con il responsabile civile.y 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] (addetto alla sicurezza la sera dei fatti) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, secondo il ricorrente, di testi oculari che hanno deposto in senso opposto alla ricostruzione resa dalle persone offese, con dichiarazioni del tutto trascurate dai provvedimenti di merito. La Corte di appello, poi, si sarebbe limitata a considerare inattendibile il narrato di Purpi, mentre Poggi viene indicato come teste a conferma della deposizione degli imputati secondo i quali questi erano tra i due buttafuori, senza tenere conto che i due testi avevano escluso che Wade avesse colpito qualcuno. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle deposizioni testimoniali che avrebbero attribuito all'imputato l'aggressione ai danni delle persone offese, riportandone stralci (cfr. pag. 7 del ricorso)idalle quali, invece, secondo la difesa, non emergerebbe alcuna specifica azione violenta attribuibile al ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale penale, nonché vizio di motivazione, in relazione alla valutazione del mancato riconoscimento di Wade. Si assume che nessuna delle persone offesa ha riconosciuto, in dibattimento, l'imputato come autore delle lesioni di cui all'imputazione, pur a fronte dell'individuazione fotografica operata nelle indagini preliminari. Si denuncia violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. posto che, a fronte del mancato riconoscimento al dibattimento, comunque la Corte territoriale ha reputato provata la responsabilità dell'imputato per le lesioni riportate da Sabelli. Quanto a una delle persone offesa, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sarebbero state poste a base della decisione, così violando l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle deposizioni delle parti lese circa il loro stato di alterazione da alcool escluso dalla Corte d'appello. L'affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui le due persone offese erano, quella notte, sobrie sarebbe del tutto apodittica e, comunque, frutto di travisamento della prova, tanto che queste erano giunte al locale e vi avevano passato la serata assieme a quattro ragazze di nazionalità spagnola tutte ubriache, come affermato da tutti i testi a discarico.3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. per l'udienza del 16 dicembre 2020, conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con le quali ha chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità. 1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. 1.1.In primo luogo si osserva che la prima censura, che considera le risultanze probatorie travisate, da un lato, nonché indebitamente svalutate, dall'altro, corrisponde all'unico motivo di appello devoluto al giudice del grave, cui la Corte territoriale ha risposto, con ragionamento completo e non manifestamente illogico. 1.1.1.In secondo luogo, va ricordato il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e non manifestamente illogica (tra le altre, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Invero, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. Inoltre, si devolve una censura, quella inerente la erronea lettura delle fonti di prova documentale, che pretenderebbe il riesame di atti non consentito a questa Corte. 1.1.2.Infine, si osserva che il vizio di travisamento della prova devoluto è inammissibile. Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene, nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito. 1.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione coerente e logica del provvedimento censurato, sottolinea la valenza dell'individuazione fotografica, operata nelle indagini preliminari e giustifica, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, l'incertezza del riconoscimento avvenuto nel corso del dibattimento, a circa tre anni di distanza dal fatto. Peraltro, la Corte territoriale sottolinea un dato, quello della certa riferibilità della condotta, fondato su prova dichiarativa proveniente dal testimone introdotto dal responsabile civile, con il quale il ricorso non si confronta, risultando per tale parte generico, in quanto non perfettamente rapportato al contenuto della motivazione, considerata nel suo complesso. Peraltro è consolidato il principio affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata nelle indagini preliminari, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dall'affidabilità di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Del resto, il percorso logico utilizzato dal giudice di appello è congruo laddove ha attribuito pieno valore all'individuazione fotografica, ma ha valorizzato anche l'esito della prova dichiarativa, quanto alla certa ascrivibilità non solo dell'aggressione ma anche della condotta oppositiva degli imputati, all'ingresso del locale, nella veste di addetti alla sicurezza del locale notturno, nei confronti delle persone offese, non motivata da alcuna peculiare condizione fisica di queste, come accertato attraverso la documentazione sanitaria acquisita agli atti (dalla quale emerge che alle persone offese non era stata riscontrata alcuna alterazione psichica dovuta a ingestione di sostanze). L'eccezione relativa alle dichiarazioni rese da una delle persone offese, utilizzate per le contestazioni, per violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. è genericamente formulata, oltre che inedita, come emerge dall'incontestata sintesi dei motivi di appello che si ricava dalla lettura del provvedimento censurato. A fronte, invero, dell'articolato compendio probatorio a carico, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011). Sotto tale profilo, dunque, il motivo di ricorso si appalesa genericamente formulato. 1.3. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Esso attinge il giudizio di attendibilità delle persone offese, rimesso al giudice del merito, nella specie svolto con ragionamento immune da vizi di ogni tipo. Invero, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. cit.). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative all'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. L'affermazione dei giudici di secondo grado secondo cui le due persone offese erano, quella notte, sobrie, fonda, invero, su un ragionamento che non appare manifestamente illogico, ma anzi coerente e lineare, anche perché confermato, tra l'altro, dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti di cui rende conto la motivazione (a pag. 7), fonte di prova non attinta da specifica contestazione con il motivo di ricorso che, dunque, sul punto si appalesa aspecifico. Da ultimo, si rileva che il dedotto travisamento della prova quanto allo stato di alterazione psichica delle persone offese, trova un limite nella qualità della pronuncia impugnata, riportando le argomentazioni rese al § 1.1.2. 2.L'inammissibilità del ricorso non consente di valutare la richiesta di improcedibilità dell'azione penale per sopravvenuta prescrizione, formulata dal Procuratore generale presso questa Corte (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, nel senso che è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione). 2.1. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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