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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 49588/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Messina rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, emesso nei di lui confronti in data 2 luglio 2021.

Secondo il giudice adito, la notificazione del decreto penale, eseguita per compiuta giacenza al domicilio risultante dagli atti (quello di Taormina, via Appiano n. 82), si sarebbe ritualmente perfezionata, non essendo stata data compiuta dimostrazione del fatto che, all'epoca, l'interessato fosse effettivamente residente altrove (in Brescia, via Pasubio n. 24).

Ciò avrebbe consentito al medesimo di avere effettiva conoscenza del decreto e di proporre opposizione nei termini.

2. Milana ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, osservando come la regolarità formale della notificazione non implicherebbe necessariamente la reale conoscenza del decreto penale.

L'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto indagare su questo secondo aspetto, potendo negare la restituzione in termini solo se l'anzidetta conoscenza fosse risultata, anche in via indiziaria, dimostrata, come nel caso di specie da escludere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Per pacifica giurisprudenza (tra le molte, Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633-01), la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna non può essere negata sul mero rilievo della ritualità della notificazione, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, da sola, considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

L'istituto della restituzione nel termine presuppone anzi, a ben vedere, un titolo validamente notificato sotto il profilo formale, e, ciò nonostante, non tempestivamente opposto.

In caso contrario, il giudice dovrebbe non già rimettere la parte nella facoltà di impugnazione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ma dare atto della mancata esecutività del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. (ordinando altresì la rinnovazione della notificazione omessa o viziata, dalla quale far effettivamente decorrere il termine per l'impugnazione).In presenza, dunque, di un titolo correttamente notificato, ma non a mani proprie, del quale l'interessato assuma di non aver avuto reale conoscenza, il giudice deve piuttosto concentrare su tale profilo la sua disamina.

E, ove l'interessato medesimo abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese all'addotta mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, la restituzione nel termine spetta, a meno che non sia giudizialmente raggiunta la prova positiva contraria, anche presuntiva o indiziaria (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936-01; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427-01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678-01).

3. Il giudice a quo non si è attenuto agli esposti principi, perché, pur a fronte di precise deduzioni di parte, non ha svolto alcun accertamento istruttorio idoneo a riscontrare, in positivo o in negativo, l'assunto che la compiuta giacenza fosse maturata in luogo diverso da quello di dimora pro-tempore dell'imputato, e che, quale plausibile conseguenza, questi potesse avere ignorato il contenuto della notificazione per tale via formalmente perfezionatasi.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Messina per nuova valutazione, che ragionevolmente superi ogni possibile incertezza in ordine alla raggiunta effettiva conoscenza del decreto penale o, in difetto, accordi l'invocata restituzione in termine.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Messina rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, emesso nei di lui confronti in data 2 luglio 2021. Secondo il giudice adito, la notificazione del decreto penale, eseguita per compiuta giacenza al domicilio risultante dagli atti (quello di Taormina, via Appiano n. 82), si sarebbe ritualmente perfezionata, non essendo stata data compiuta dimostrazione del fatto che, all'epoca, l'interessato fosse effettivamente residente altrove (in Brescia, via Pasubio n. 24). Ciò avrebbe consentito al medesimo di avere effettiva conoscenza del decreto e di proporre opposizione nei termini. 2. Milana ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, osservando come la regolarità formale della notificazione non implicherebbe necessariamente la reale conoscenza del decreto penale. L'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto indagare su questo secondo aspetto, potendo negare la restituzione in termini solo se l'anzidetta conoscenza fosse risultata, anche in via indiziaria, dimostrata, come nel caso di specie da escludere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per pacifica giurisprudenza (tra le molte, Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Amato, Rv. 259633-01), la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna non può essere negata sul mero rilievo della ritualità della notificazione, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, da sola, considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. L'istituto della restituzione nel termine presuppone anzi, a ben vedere, un titolo validamente notificato sotto il profilo formale, e, ciò nonostante, non tempestivamente opposto. In caso contrario, il giudice dovrebbe non già rimettere la parte nella facoltà di impugnazione ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ma dare atto della mancata esecutività del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. (ordinando altresì la rinnovazione della notificazione omessa o viziata, dalla quale far effettivamente decorrere il termine per l'impugnazione).In presenza, dunque, di un titolo correttamente notificato, ma non a mani proprie, del quale l'interessato assuma di non aver avuto reale conoscenza, il giudice deve piuttosto concentrare su tale profilo la sua disamina. E, ove l'interessato medesimo abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese all'addotta mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, la restituzione nel termine spetta, a meno che non sia giudizialmente raggiunta la prova positiva contraria, anche presuntiva o indiziaria (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936-01; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427-01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678-01). 3. Il giudice a quo non si è attenuto agli esposti principi, perché, pur a fronte di precise deduzioni di parte, non ha svolto alcun accertamento istruttorio idoneo a riscontrare, in positivo o in negativo, l'assunto che la compiuta giacenza fosse maturata in luogo diverso da quello di dimora pro-tempore dell'imputato, e che, quale plausibile conseguenza, questi potesse avere ignorato il contenuto della notificazione per tale via formalmente perfezionatasi. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Messina per nuova valutazione, che ragionevolmente superi ogni possibile incertezza in ordine alla raggiunta effettiva conoscenza del decreto penale o, in difetto, accordi l'invocata restituzione in termine. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del
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