CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3599/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale che ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione del beneficio, le modalità del fatto (generato a monte da un'aggressione di matrice omofoba ai danni di un connazionale) tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05