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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:180
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0018_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-18/94, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 177 del Trattato CE e 41 del Trattato CECA, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e altre e [OSCURATO:PERSONA] plc, PowerGen plc, con l' intervento di

[OSCURATO:PERSONA],

domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA nonché dell' art. 86 del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F.

Mancini (relatore), F.A.

Schockweiler e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la signora [OSCURATO:PERSONA] e altre, dai signori T. Sharpe, QC, e M. Brealey, barrister, su incarico della signora S. [OSCURATO:PERSONA] e del signor T. [OSCURATO:PERSONA], solicitors; ° per la [OSCURATO:PERSONA] plc, dai signori N. Forwood, QC, e D. Anderson, barrister, su incarico della signora S. Barrett-Williams e del signor G. Chapman, solicitors; ° per la PowerGen plc, dai signori P. Scott, QC, e K.P.E.

Lasok, QC, su incarico di L.G.D.

Marr & N.P.

Lomas, solicitors; ° per la [OSCURATO:PERSONA], dai signori D. Vaughan, QC, e D. [OSCURATO:PERSONA], barrister, su incarico dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], solicitors; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor R. Plender, QC; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dalla signora R. Caudwell, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA] e altre, rappresentate dai signori T. Sharpe e M. Brealey, su incarico della signora S. [OSCURATO:PERSONA] e del signor T. [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] plc, rappresentata dai signori N. Forwood e D. Anderson, su incarico della signora S. Barrett-Williams e del signor G. Chapman, della PowerGen plc, rappresentata dai signori P. Scott e K.P.E.

Lasok, su incarico di L.G.D.

Marr & N.P.

Lomas, della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori D. Vaughan e D. [OSCURATO:PERSONA], su incarico dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J.E. [OSCURATO:PERSONA], assistito dai signori R. Plender e D. Pannick, QC, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Currall, assistito dalla signora R. Caudwell, all' udienza del 12 ottobre 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanze 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 gennaio e il 16 maggio seguenti, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto alla Corte, ai sensi degli artt. 41 del Trattato CECA e 177 del Trattato CE, talune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA nonché dell' art. 86 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra, da una parte, la signora [OSCURATO:PERSONA] e altre (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] e a."), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], e, dall' altra, la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e la PowerGen plc (in prosieguo: la "PowerGen") in ordine a una domanda di risarcimento danni proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e a. 3 [OSCURATO:PERSONA] e a. sono imprese produttrici di carbone estratto da giacimenti sotterranei sulla base di licenze concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), impresa pubblica creata in forza del [OSCURATO:PERSONA] del 1946 (legge relativa alla nazionalizzazione dell' industria del carbone) e proprietaria della quasi totalità delle riserve carbonifere del [OSCURATO:PERSONA]. 4 Anteriormente al 1 aprile 1990 il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "CEGB"), ente statale, era responsabile della maggior parte della produzione elettrica in Inghilterra e nel Galles.

Successivamente a tale data le attività del CEGB sono state rilevate, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla PowerGen. 5 Dal 1979 al 31 marzo 1990 il CEGB e, dal 1 aprile 1990, la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen hanno stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] contratti di fornitura di carbone nei quali sono stati convenuti il prezzo, le quantità e le altre condizioni di acquisto del carbone.

Il CEGB si procurava la maggior parte del suo fabbisogno di carbone dalla [OSCURATO:PERSONA], ma acquistava del pari, ad altre condizioni, carbone importato e carbone estratto da giacimenti sotterranei, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA] e a.

Il CEGB acquistava tale carbone vuoi direttamente presso la [OSCURATO:PERSONA] e a., vuoi da taluni operatori autorizzati, i quali miscelavano carboni di varia origine, tra cui quello della [OSCURATO:PERSONA] e a. 6 Nel marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale dei titolari di concessioni di sfruttamento di miniere a cielo aperto) e la Federation of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Federazione britannica delle piccole miniere) hanno depositato presso la Commissione delle Comunità europee una denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE e degli artt. 4, 60, 63, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, avente ad oggetto, in particolare, i contratti sopra menzionati. 7 Il 5 giugno 1990 la [OSCURATO:PERSONA] (associazione delle piccole miniere del Galles meridionale) ha anch' essa presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

In tale denuncia ha segnalato che, acquistando carbone a condizioni di prezzo, di quantità e di durata delle forniture differenti presso la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] e a. o le imprese miscelatrici, dall' altro, il CEGB e in seguito la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen hanno abusato della loro posizione dominante. 8 Con decisione 23 maggio 1991 la Commissione ha respinto tali denunce per il periodo successivo al 1 aprile 1990, senza statuire sul periodo precedente. 9 Il 1 giugno 1991 la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno intentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice un' azione di risarcimento contro la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen in relazione al periodo tra il 1985 e il 31 marzo 1990.

Nell' ambito di tale azione esse hanno dedotto, in particolare, l' inosservanza degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA e dell' art. 86 del Trattato CE. [OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen, succedute al CEGB, le hanno discriminate rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], acquistando da loro carbone a condizioni di prezzo e di quantità meno favorevoli di quelle offerte alla [OSCURATO:PERSONA]. 10 [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Qualora si imputino ad un acquirente finale di carbone, diverso da un' impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA, pratiche discriminatorie, per prezzo, quantità ed altre condizioni di acquisto, nei confronti del carbone prodotto da due o più imprese ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA, se tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CECA, del Trattato CE o di entrambi. 2) Qualora e nella misura in cui tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CECA:

a) se gli artt. 4 e/o 63, n. 1, del Trattato CECA facciano sorgere obblighi a carico di tale acquirente;

b) in caso affermativo, se il rispetto di tali obblighi possa essere rivendicato dinanzi ai giudici nazionali;

c) se sussita un obbligo di cui si può esigere il rispetto dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un produttore di carbone e, in caso affermativo, quali ne siano i presupposti.

Se, in particolare, un tale obbligo sussista nei confronti di un produttore che vende il proprio carbone ad un miscelatore indipendente, il quale lo mescola con carbone di altra provenienza ottenendo una miscela che vende poi all' acquirente;

d) se il diritto comunitario prescriva che sia esperibile davanti al giudice nazionale un' azione di risarcimento danni per la violazione di tali obblighi da parte del titolare della corrispondente situazione giuridica attiva e, in caso affermativo, a quali condizioni. 3) Qualora e nella misura in cui tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CE:

a) se l' art. 86 del Trattato CE imponga all' acquirente, nei confronti del produttore di carbone, un obbligo per la cui esecuzione è ammessa un' azione dinanzi ai giudici nazionali e, in caso affermativo, quali ne siano i presupposti.

Se, in particolare, tale obbligo sussista nei confronti di un produttore che vende il proprio carbone ad un miscelatore indipendente, il quale lo mescola con carbone di altra provenienza ottenendo una miscela che vende poi all' acquirente;

b) se il diritto comunitario prescriva che sia esperibile davanti al giudice nazionale un' azione di risarcimento danni per la violazione di tali obblighi da parte del titolare della corrispondente situazione giuridica attiva e, in caso affermativo, a quali condizioni;

c) se, nell' accertare se un asserito abuso esplichi l' effetto richiesto sugli scambi tra gli Stati membri, si debba valutare tale effetto solo in riferimento ai potenziali mercati per il carbone prodotto da coloro che denunciano la violazione dell' art. 86 e da questi venduto a miscelatori o all' acquirente finale oppure in riferimento ad altri elementi e, in caso affermativo, a quali. 4) Se, e in quale misura, la soluzione delle questioni sub 2 e/o sub 3 possa dipendere da:

a) una precedente decisione della Commissione, l' esistenza di una raccomandazione rivolta ad uno Stato membro e/o la violazione dei successivi provvedimenti nazionali di attuazione; e/o

b) l' adozione di altri provvedimenti o l' espletamento di altri procedimenti e, in caso affermativo, di quali. 5) Se, e in quale misura, la decisione della Commissione contenuta nella lettera 23 maggio 1991, per la parte riguardante la fornitura di carbone ai produttori di elettricità, possa avere rilevanza determinante ai fini della soluzione delle questioni di fatto o di diritto sollevate nell' ambito del presente procedimento dinanzi al giudice nazionale, tenuto conto delle particolari circostanze in cui tale decisione è stata adottata. 6) Qualora si imputi ad un produttore di carbone che abbia la qualità di impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA di aver provocato l' asserita discriminazione descritta nella questione sub 1, o di avervi preso parte, a danno di altre imprese produttrici di carbone, per via dei prezzi o delle condizioni alle quali la prima impresa ha venduto carbone all' acquirente menzionato nella questione sub 1, se tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CECA, del Trattato CE o di entrambi".

Sulle questioni prima, terza e sesta 11 Con la prima, la terza e la sesta questione la [OSCURATO:PERSONA] intende in sostanza accertare quali norme del Trattato CECA o del Trattato CE debbano essere poste a fondamento per la soluzione della controversia della quale è investita. 12 Sul punto, si deve anzitutto ricordare che, nella sentenza 13 aprile 1994, causa C-128/92, Banks ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1209, punto 9), la Corte ha già statuito che l' estrazione del carbone grezzo rientra nell' ambito di applicazione del Trattato CECA.

Infatti, l' allegato I del Trattato, al quale rinvia l' art. 81 di quest' ultimo per la definizione del termine "carbone", menziona esplicitamente il carbon fossile, tipo di carbone di cui trattasi nella causa dinanzi al giudice nazionale. 13 D' altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] e a. e la [OSCURATO:PERSONA] ° quest' ultima più specificamente interessata dalla sesta questione ° rientrano nelle previsioni dell' art. 80 del Trattato CECA.

Infatti, poiché l' attività di estrazione del carbone costituisce la prima fase del ciclo di trasformazione di un prodotto più elaborato, tali imprese esercitano nel territorio di uno Stato membro un' attività di produzione nel campo del carbone ai sensi di questa disposizione.

Tale non è il caso della [OSCURATO:PERSONA] e della PowerGen, che sono "acquirenti" ai sensi dell' art. 63, n. 1, che fanno uso del carbone pur senza essere imprese ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA. 14 Con riguardo alle norme applicabili alle pratiche controverse, si deve rilevare che la Corte, nella sentenza 15 dicembre 1987, causa 328/85, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5119, punto 10), ha affermato che discende dall' art. 232 del Trattato CEE che il medesimo Trattato può trovare applicazione a prodotti rientranti nelle previsioni del Trattato CECA nei limiti in cui le questioni sollevate non siano disciplinate da quest' ultimo Trattato. 15 Orbene, è giocoforza constatare che discriminazioni come quelle controverse nella causa dinanzi al giudice nazionale sono riconducibili all' ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA. 16 Al riguardo, occorre ricordare che le disposizioni dell' art. 4 del Trattato CECA, in particolare la lett. b) del medesimo, che vieta i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, si applicano autonomamente solo in mancanza di norme più specifiche; quando esse sono riportate o integrate in altre disposizioni del Trattato, i testi che si riferiscono ad una stessa disposizione devono essere considerati nel loro insieme e applicati simultaneamente (v. sentenza Banks, citata, punto 11). 17 L' art. 63, n. 1, attua l' art. 4, lett. b), attribuendo alla Commissione, allorché essa "accerta che discriminazioni sono sistematicamente praticate da acquirenti", il potere di rivolgere ai governi interessati le raccomandazioni necessarie.

Per l' applicazione di queste disposizioni occorre, in particolare, che le discriminazioni siano imputabili ad acquirenti. 18 Dal combinato disposto di queste due norme risulta che esse riguardano pratiche discriminatorie poste in essere sistematicamente da acquirenti, indipendentemente dalla loro qualità di impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA, a danno dei produttori di carbone che siano imprese ai sensi di questo stesso articolo. 19 Si deve ritenere che i poteri che l' art. 63, n. 1, conferisce alla Commissione autorizzano quest' ultima, per garantire pratica efficacia al divieto sancito dall' art. 4, lett. b), ad imporre alle autorità degli Stati membri non soltanto di porre fine per l' avvenire alle discriminazioni sistematiche da essa accertate, ma altresì di trarre dalla constatazione della Commissione tutte le conseguenze per quanto riguarda gli effetti che queste discriminazioni hanno eventualmente determinato nei rapporti tra acquirenti e produttori ai sensi dell' art. 4, lett. b), anche prima dell' intervento della Commissione.

Questa stessa constatazione può essere fatta valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali. 20 Va parimenti rilevato che le imprese di cui è menzione nell' art. 80 del Trattato CECA che siano vittime di queste discriminazioni possono rivolgersi alla Commissione, in forza di questo Trattato, per chiederle di emettere nei confronti dello Stato membro interessato raccomandazioni ai sensi dell' art. 63, n. 1, ed eventualmente, in caso di rifiuto arbitrario, espresso o tacito, della Commissione, proporre un ricorso avverso questa decisione dinanzi al giudice comunitario, ai sensi degli artt. 33, secondo comma, o 35, terzo comma, del medesimo Trattato. 21 Nel caso in cui la Commissione adotti una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, del Trattato, incombe allo Stato membro destinatario conformarsi ad essa.

Se tale Stato non ottempera al proprio obbligo, la Commissione può, in forza del potere attribuitole dall' art. 88 del medesimo Trattato, dichiarare tale inadempimento con decisione motivata.

Peraltro la Corte ha affermato che, se la Commissione, interpellata ai sensi dell' art. 35, primo comma, del Trattato CECA, rifiuta espressamente o tacitamente di esercitare tale potere, le imprese di cui all' art. 80 del Trattato, che siano direttamente interessate, possono proporre un ricorso dinanzi al giudice comunitario ai sensi degli artt. 33, secondo comma, o 35, terzo comma, del Trattato (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1). 22 Da quanto sopra emerge che il Trattato CECA disciplina in modo esauriente le discriminazioni poste in essere da acquirenti e appresta alle vittime di tali discriminazioni un' effettiva tutela giurisdizionale.

Stando così le cose, le norme del Trattato CE non trovano applicazione. 23 Tale rilievo vale a fortiori allorché, come risulta dalla sesta questione, le discriminazioni di cui trattasi vengono poste in essere da un produttore di carbone che ha la qualità d' impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA. 24 Alla luce di queste considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima, terza e sesta che le disposizioni del Trattato CECA, in particolare gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del medesimo, costituiscono l' ambito giuridico al quale sono riconducibili le discriminazioni poste in essere dagli acquirenti nei confronti dei produttori per quanto riguarda il prezzo, la quantità e le altre condizioni di acquisto del carbone.

Sulle questioni seconda e quarta 25 Con la seconda e la quarta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA o una raccomandazione adottata dalla Commissione in forza di quest' ultimo articolo creino in capo ai singoli diritti che essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. 26 Come si è ricordato al precedente punto 16, l' art. 4, lett. b), poiché non è applicabile in modo autonomo, non può avere effetto diretto. 27 Quanto all' art. 63, n. 1, esso attribuisce alla Commissione la competenza a rivolgere ai governi interessati le raccomandazioni necessarie, qualora accerti che vengono praticate discriminazioni sistematiche da parte di acquirenti.

Ne consegue che i singoli non possono far valere dinanzi ai giudici nazionali l' incompatibilità di siffatte discriminazioni con l' art. 63, n. 1, fintantoché queste ultime non abbiano costituito oggetto di una raccomandazione ai governi interessati. 28 Occorre ricordare inoltre che, secondo una giurisprudenza consolidata, i criteri elaborati dalla Corte per definire gli effetti di una direttiva inattuata nel diritto nazionale si applicano anche alle raccomandazioni del Trattato CECA, in quanto atti della stessa natura che importano un obbligo negli scopi che prescrivono, ma lasciano ai destinatari la scelta dei mezzi idonei a conseguirli (v. sentenza 22 febbraio 1990, causa C-221/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-495, punto 21).

In tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono quindi essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale allo stesso modo delle direttive. 29 Si deve pertanto rispondere alla seconda e alla quarta questione che gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

Viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale.

Sulla quinta questione 30 Alla luce delle risposte fornite per le altre questioni, si deve ritenere che con tale questione il giudice nazionale chieda in sostanza se esso sia vincolato, di diritto o di fatto, dalla decisione adottata dalla Commissione il 23 maggio 1991 in esito ad una denuncia basata sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA. 31 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Banks, data la competenza esclusiva della Commissione ad adottare, sotto il controllo della Corte e del Tribunale di primo grado, decisioni basate sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, tali decisioni, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell' art. 14 del Trattato CECA, sono vincolanti per i giudici nazionali.

Questi ultimi rimangono tuttavia competenti a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanze 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, dichiara: 1) Le disposizioni del Trattato CECA, in particolare gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del medesimo, costituiscono l' ambito giuridico al quale sono riconducibili le discriminazioni poste in essere dagli acquirenti nei confronti dei produttori per quanto riguarda il prezzo, la quantità e le altre condizioni d' acquisto del carbone. 2) Gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

Viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale. 3) Le decisioni della Commissione basate sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell' art. 14 del Trattato CECA, sono vincolanti per i giudici nazionali.

Questi ultimi rimangono tuttavia competenti a chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0018_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-18/94, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 177 del Trattato CE e 41 del Trattato CECA, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e altre e [OSCURATO:PERSONA] plc, PowerGen plc, con l' intervento di [OSCURATO:PERSONA], domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA nonché dell' art. 86 del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la signora [OSCURATO:PERSONA] e altre, dai signori T. Sharpe, QC, e M. Brealey, barrister, su incarico della signora S. [OSCURATO:PERSONA] e del signor T. [OSCURATO:PERSONA], solicitors; ° per la [OSCURATO:PERSONA] plc, dai signori N. Forwood, QC, e D. Anderson, barrister, su incarico della signora S. Barrett-Williams e del signor G. Chapman, solicitors; ° per la PowerGen plc, dai signori P. Scott, QC, e K.P.E. Lasok, QC, su incarico di L.G.D. Marr & N.P. Lomas, solicitors; ° per la [OSCURATO:PERSONA], dai signori D. Vaughan, QC, e D. [OSCURATO:PERSONA], barrister, su incarico dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], solicitors; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor R. Plender, QC; ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dalla signora R. Caudwell, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA] e altre, rappresentate dai signori T. Sharpe e M. Brealey, su incarico della signora S. [OSCURATO:PERSONA] e del signor T. [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] plc, rappresentata dai signori N. Forwood e D. Anderson, su incarico della signora S. Barrett-Williams e del signor G. Chapman, della PowerGen plc, rappresentata dai signori P. Scott e K.P.E. Lasok, su incarico di L.G.D. Marr & N.P. Lomas, della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori D. Vaughan e D. [OSCURATO:PERSONA], su incarico dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J.E. [OSCURATO:PERSONA], assistito dai signori R. Plender e D. Pannick, QC, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Currall, assistito dalla signora R. Caudwell, all' udienza del 12 ottobre 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 dicembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanze 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 gennaio e il 16 maggio seguenti, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto alla Corte, ai sensi degli artt. 41 del Trattato CECA e 177 del Trattato CE, talune questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA nonché dell' art. 86 del Trattato CEE, divenuto Trattato CE. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra, da una parte, la signora [OSCURATO:PERSONA] e altre (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA] e a."), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], e, dall' altra, la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e la PowerGen plc (in prosieguo: la "PowerGen") in ordine a una domanda di risarcimento danni proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e a. 3 [OSCURATO:PERSONA] e a. sono imprese produttrici di carbone estratto da giacimenti sotterranei sulla base di licenze concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), impresa pubblica creata in forza del [OSCURATO:PERSONA] del 1946 (legge relativa alla nazionalizzazione dell' industria del carbone) e proprietaria della quasi totalità delle riserve carbonifere del [OSCURATO:PERSONA]. 4 Anteriormente al 1 aprile 1990 il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il "CEGB"), ente statale, era responsabile della maggior parte della produzione elettrica in Inghilterra e nel Galles. Successivamente a tale data le attività del CEGB sono state rilevate, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla PowerGen. 5 Dal 1979 al 31 marzo 1990 il CEGB e, dal 1 aprile 1990, la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen hanno stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] contratti di fornitura di carbone nei quali sono stati convenuti il prezzo, le quantità e le altre condizioni di acquisto del carbone. Il CEGB si procurava la maggior parte del suo fabbisogno di carbone dalla [OSCURATO:PERSONA], ma acquistava del pari, ad altre condizioni, carbone importato e carbone estratto da giacimenti sotterranei, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA] e a. Il CEGB acquistava tale carbone vuoi direttamente presso la [OSCURATO:PERSONA] e a., vuoi da taluni operatori autorizzati, i quali miscelavano carboni di varia origine, tra cui quello della [OSCURATO:PERSONA] e a. 6 Nel marzo 1990 la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Associazione nazionale dei titolari di concessioni di sfruttamento di miniere a cielo aperto) e la Federation of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Federazione britannica delle piccole miniere) hanno depositato presso la Commissione delle Comunità europee una denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE e degli artt. 4, 60, 63, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, avente ad oggetto, in particolare, i contratti sopra menzionati. 7 Il 5 giugno 1990 la [OSCURATO:PERSONA] (associazione delle piccole miniere del Galles meridionale) ha anch' essa presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). In tale denuncia ha segnalato che, acquistando carbone a condizioni di prezzo, di quantità e di durata delle forniture differenti presso la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] e a. o le imprese miscelatrici, dall' altro, il CEGB e in seguito la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen hanno abusato della loro posizione dominante. 8 Con decisione 23 maggio 1991 la Commissione ha respinto tali denunce per il periodo successivo al 1 aprile 1990, senza statuire sul periodo precedente. 9 Il 1 giugno 1991 la [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno intentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice un' azione di risarcimento contro la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen in relazione al periodo tra il 1985 e il 31 marzo 1990. Nell' ambito di tale azione esse hanno dedotto, in particolare, l' inosservanza degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA e dell' art. 86 del Trattato CE. [OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] e la PowerGen, succedute al CEGB, le hanno discriminate rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], acquistando da loro carbone a condizioni di prezzo e di quantità meno favorevoli di quelle offerte alla [OSCURATO:PERSONA]. 10 [OSCURATO:PERSONA] of Justice ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Qualora si imputino ad un acquirente finale di carbone, diverso da un' impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA, pratiche discriminatorie, per prezzo, quantità ed altre condizioni di acquisto, nei confronti del carbone prodotto da due o più imprese ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA, se tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CECA, del Trattato CE o di entrambi. 2) Qualora e nella misura in cui tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CECA: a) se gli artt. 4 e/o 63, n. 1, del Trattato CECA facciano sorgere obblighi a carico di tale acquirente; b) in caso affermativo, se il rispetto di tali obblighi possa essere rivendicato dinanzi ai giudici nazionali; c) se sussita un obbligo di cui si può esigere il rispetto dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un produttore di carbone e, in caso affermativo, quali ne siano i presupposti. Se, in particolare, un tale obbligo sussista nei confronti di un produttore che vende il proprio carbone ad un miscelatore indipendente, il quale lo mescola con carbone di altra provenienza ottenendo una miscela che vende poi all' acquirente; d) se il diritto comunitario prescriva che sia esperibile davanti al giudice nazionale un' azione di risarcimento danni per la violazione di tali obblighi da parte del titolare della corrispondente situazione giuridica attiva e, in caso affermativo, a quali condizioni. 3) Qualora e nella misura in cui tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CE: a) se l' art. 86 del Trattato CE imponga all' acquirente, nei confronti del produttore di carbone, un obbligo per la cui esecuzione è ammessa un' azione dinanzi ai giudici nazionali e, in caso affermativo, quali ne siano i presupposti. Se, in particolare, tale obbligo sussista nei confronti di un produttore che vende il proprio carbone ad un miscelatore indipendente, il quale lo mescola con carbone di altra provenienza ottenendo una miscela che vende poi all' acquirente; b) se il diritto comunitario prescriva che sia esperibile davanti al giudice nazionale un' azione di risarcimento danni per la violazione di tali obblighi da parte del titolare della corrispondente situazione giuridica attiva e, in caso affermativo, a quali condizioni; c) se, nell' accertare se un asserito abuso esplichi l' effetto richiesto sugli scambi tra gli Stati membri, si debba valutare tale effetto solo in riferimento ai potenziali mercati per il carbone prodotto da coloro che denunciano la violazione dell' art. 86 e da questi venduto a miscelatori o all' acquirente finale oppure in riferimento ad altri elementi e, in caso affermativo, a quali. 4) Se, e in quale misura, la soluzione delle questioni sub 2 e/o sub 3 possa dipendere da: a) una precedente decisione della Commissione, l' esistenza di una raccomandazione rivolta ad uno Stato membro e/o la violazione dei successivi provvedimenti nazionali di attuazione; e/o b) l' adozione di altri provvedimenti o l' espletamento di altri procedimenti e, in caso affermativo, di quali. 5) Se, e in quale misura, la decisione della Commissione contenuta nella lettera 23 maggio 1991, per la parte riguardante la fornitura di carbone ai produttori di elettricità, possa avere rilevanza determinante ai fini della soluzione delle questioni di fatto o di diritto sollevate nell' ambito del presente procedimento dinanzi al giudice nazionale, tenuto conto delle particolari circostanze in cui tale decisione è stata adottata. 6) Qualora si imputi ad un produttore di carbone che abbia la qualità di impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA di aver provocato l' asserita discriminazione descritta nella questione sub 1, o di avervi preso parte, a danno di altre imprese produttrici di carbone, per via dei prezzi o delle condizioni alle quali la prima impresa ha venduto carbone all' acquirente menzionato nella questione sub 1, se tale addebito vada valutato alla luce del Trattato CECA, del Trattato CE o di entrambi". Sulle questioni prima, terza e sesta 11 Con la prima, la terza e la sesta questione la [OSCURATO:PERSONA] intende in sostanza accertare quali norme del Trattato CECA o del Trattato CE debbano essere poste a fondamento per la soluzione della controversia della quale è investita. 12 Sul punto, si deve anzitutto ricordare che, nella sentenza 13 aprile 1994, causa C-128/92, Banks ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1209, punto 9), la Corte ha già statuito che l' estrazione del carbone grezzo rientra nell' ambito di applicazione del Trattato CECA. Infatti, l' allegato I del Trattato, al quale rinvia l' art. 81 di quest' ultimo per la definizione del termine "carbone", menziona esplicitamente il carbon fossile, tipo di carbone di cui trattasi nella causa dinanzi al giudice nazionale. 13 D' altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] e a. e la [OSCURATO:PERSONA] ° quest' ultima più specificamente interessata dalla sesta questione ° rientrano nelle previsioni dell' art. 80 del Trattato CECA. Infatti, poiché l' attività di estrazione del carbone costituisce la prima fase del ciclo di trasformazione di un prodotto più elaborato, tali imprese esercitano nel territorio di uno Stato membro un' attività di produzione nel campo del carbone ai sensi di questa disposizione. Tale non è il caso della [OSCURATO:PERSONA] e della PowerGen, che sono "acquirenti" ai sensi dell' art. 63, n. 1, che fanno uso del carbone pur senza essere imprese ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA. 14 Con riguardo alle norme applicabili alle pratiche controverse, si deve rilevare che la Corte, nella sentenza 15 dicembre 1987, causa 328/85, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5119, punto 10), ha affermato che discende dall' art. 232 del Trattato CEE che il medesimo Trattato può trovare applicazione a prodotti rientranti nelle previsioni del Trattato CECA nei limiti in cui le questioni sollevate non siano disciplinate da quest' ultimo Trattato. 15 Orbene, è giocoforza constatare che discriminazioni come quelle controverse nella causa dinanzi al giudice nazionale sono riconducibili all' ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 63 del Trattato CECA. 16 Al riguardo, occorre ricordare che le disposizioni dell' art. 4 del Trattato CECA, in particolare la lett. b) del medesimo, che vieta i provvedimenti o le pratiche che stabiliscano una discriminazione tra produttori, si applicano autonomamente solo in mancanza di norme più specifiche; quando esse sono riportate o integrate in altre disposizioni del Trattato, i testi che si riferiscono ad una stessa disposizione devono essere considerati nel loro insieme e applicati simultaneamente (v. sentenza Banks, citata, punto 11). 17 L' art. 63, n. 1, attua l' art. 4, lett. b), attribuendo alla Commissione, allorché essa "accerta che discriminazioni sono sistematicamente praticate da acquirenti", il potere di rivolgere ai governi interessati le raccomandazioni necessarie. Per l' applicazione di queste disposizioni occorre, in particolare, che le discriminazioni siano imputabili ad acquirenti. 18 Dal combinato disposto di queste due norme risulta che esse riguardano pratiche discriminatorie poste in essere sistematicamente da acquirenti, indipendentemente dalla loro qualità di impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA, a danno dei produttori di carbone che siano imprese ai sensi di questo stesso articolo. 19 Si deve ritenere che i poteri che l' art. 63, n. 1, conferisce alla Commissione autorizzano quest' ultima, per garantire pratica efficacia al divieto sancito dall' art. 4, lett. b), ad imporre alle autorità degli Stati membri non soltanto di porre fine per l' avvenire alle discriminazioni sistematiche da essa accertate, ma altresì di trarre dalla constatazione della Commissione tutte le conseguenze per quanto riguarda gli effetti che queste discriminazioni hanno eventualmente determinato nei rapporti tra acquirenti e produttori ai sensi dell' art. 4, lett. b), anche prima dell' intervento della Commissione. Questa stessa constatazione può essere fatta valere dagli interessati dinanzi ai giudici nazionali. 20 Va parimenti rilevato che le imprese di cui è menzione nell' art. 80 del Trattato CECA che siano vittime di queste discriminazioni possono rivolgersi alla Commissione, in forza di questo Trattato, per chiederle di emettere nei confronti dello Stato membro interessato raccomandazioni ai sensi dell' art. 63, n. 1, ed eventualmente, in caso di rifiuto arbitrario, espresso o tacito, della Commissione, proporre un ricorso avverso questa decisione dinanzi al giudice comunitario, ai sensi degli artt. 33, secondo comma, o 35, terzo comma, del medesimo Trattato. 21 Nel caso in cui la Commissione adotti una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, del Trattato, incombe allo Stato membro destinatario conformarsi ad essa. Se tale Stato non ottempera al proprio obbligo, la Commissione può, in forza del potere attribuitole dall' art. 88 del medesimo Trattato, dichiarare tale inadempimento con decisione motivata. Peraltro la Corte ha affermato che, se la Commissione, interpellata ai sensi dell' art. 35, primo comma, del Trattato CECA, rifiuta espressamente o tacitamente di esercitare tale potere, le imprese di cui all' art. 80 del Trattato, che siano direttamente interessate, possono proporre un ricorso dinanzi al giudice comunitario ai sensi degli artt. 33, secondo comma, o 35, terzo comma, del Trattato (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1). 22 Da quanto sopra emerge che il Trattato CECA disciplina in modo esauriente le discriminazioni poste in essere da acquirenti e appresta alle vittime di tali discriminazioni un' effettiva tutela giurisdizionale. Stando così le cose, le norme del Trattato CE non trovano applicazione. 23 Tale rilievo vale a fortiori allorché, come risulta dalla sesta questione, le discriminazioni di cui trattasi vengono poste in essere da un produttore di carbone che ha la qualità d' impresa ai sensi dell' art. 80 del Trattato CECA. 24 Alla luce di queste considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima, terza e sesta che le disposizioni del Trattato CECA, in particolare gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del medesimo, costituiscono l' ambito giuridico al quale sono riconducibili le discriminazioni poste in essere dagli acquirenti nei confronti dei produttori per quanto riguarda il prezzo, la quantità e le altre condizioni di acquisto del carbone. Sulle questioni seconda e quarta 25 Con la seconda e la quarta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA o una raccomandazione adottata dalla Commissione in forza di quest' ultimo articolo creino in capo ai singoli diritti che essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. 26 Come si è ricordato al precedente punto 16, l' art. 4, lett. b), poiché non è applicabile in modo autonomo, non può avere effetto diretto. 27 Quanto all' art. 63, n. 1, esso attribuisce alla Commissione la competenza a rivolgere ai governi interessati le raccomandazioni necessarie, qualora accerti che vengono praticate discriminazioni sistematiche da parte di acquirenti. Ne consegue che i singoli non possono far valere dinanzi ai giudici nazionali l' incompatibilità di siffatte discriminazioni con l' art. 63, n. 1, fintantoché queste ultime non abbiano costituito oggetto di una raccomandazione ai governi interessati. 28 Occorre ricordare inoltre che, secondo una giurisprudenza consolidata, i criteri elaborati dalla Corte per definire gli effetti di una direttiva inattuata nel diritto nazionale si applicano anche alle raccomandazioni del Trattato CECA, in quanto atti della stessa natura che importano un obbligo negli scopi che prescrivono, ma lasciano ai destinatari la scelta dei mezzi idonei a conseguirli (v. sentenza 22 febbraio 1990, causa C-221/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-495, punto 21). In tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono quindi essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale allo stesso modo delle direttive. 29 Si deve pertanto rispondere alla seconda e alla quarta questione che gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale. Sulla quinta questione 30 Alla luce delle risposte fornite per le altre questioni, si deve ritenere che con tale questione il giudice nazionale chieda in sostanza se esso sia vincolato, di diritto o di fatto, dalla decisione adottata dalla Commissione il 23 maggio 1991 in esito ad una denuncia basata sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA. 31 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Banks, data la competenza esclusiva della Commissione ad adottare, sotto il controllo della Corte e del Tribunale di primo grado, decisioni basate sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, tali decisioni, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell' art. 14 del Trattato CECA, sono vincolanti per i giudici nazionali. Questi ultimi rimangono tuttavia competenti a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 32 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice dell' Inghilterra e del Galles, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanze 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994, dichiara: 1) Le disposizioni del Trattato CECA, in particolare gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del medesimo, costituiscono l' ambito giuridico al quale sono riconducibili le discriminazioni poste in essere dagli acquirenti nei confronti dei produttori per quanto riguarda il prezzo, la quantità e le altre condizioni d' acquisto del carbone. 2) Gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell' art. 63, n. 1, appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale. 3) Le decisioni della Commissione basate sugli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, obbligatorie in tutti i loro elementi in forza dell' art. 14 del Trattato CECA, sono vincolanti per i giudici nazionali. Questi ultimi rimangono tuttavia competenti a chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla loro validità o sulla loro interpretazione.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris